Italia Oggi 3.4.01

Tar Brescia: ok alle indicazioni in carta intestata

Appalti, fai-da-te per requisiti ditte

DI LUIGI OLIVERI

Le indicazioni contenute nella carta intestata delle ditte partecipanti alle gare d'appalto sono rilevanti ai fini della validità della documentazione da presentare per l'ammissione alle gare.

È’ questo il principio ricavabile dal decreto presidenziale 28 marzo 2001, n. 265 del Tar Lombardia-Brescia (pubblicata sui siti www.giust.it e su www.bosettiegatti.com) che ha accolto la richiesta di sospensione cautelare provvisoria del provvedimento impugnato, ai sensi dell'articolo 21, comma 8, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, mossa da una ditta esclusa da una licitazione privata indetta da un'azienda ospedaliera, per aver presentato la cauzione provvisoria in misura ridotta del 50%, senza aver prodotto alcuna documentazione a comprova del possesso della certificazione Iso 9000, né tanto meno una dichiarazione sostitutiva della certificazione.

Il tribunale amministrativo regionale ha accolto la richiesta, imponendo all'amministrazione procedente di ammettere la ditta alla gara, con riserva, basandosi fondamentalmente su due ordini di motivi.

In primo luogo, nonostante la ditta partecipante alla gara non avesse presentato la certificazione Iso 9000, l’ente appaltante poteva e doveva ricavare dalla carta intestata della società, riportante il logo della certificazione Iso 9000 medesima, trarre l’esistenza di un principio di prova del possesso della certificazione.

Pertanto la ditta non andava esclusa, potendo l’amministrazione ottenere in una fase successiva la dimostrazione dell'effettivo possesso della certificazione.

In secondo luogo, in presenza del logo sulla carta intestata, nessuna ulteriore dimostrazione della stessa certificazione doveva essere fornita dalle imprese partecipanti, salva restando la facoltà del responsabile del procedimento di richiedere se del caso eventuali chiarimenti, prima di procedere all'esclusione.

La decisione, sia pure adottata in una fase cautelare e -dunque senza gli approfondimenti tipici della fase di giudizio, e molto originale ed evolutiva, in quanto addirittura va oltre i principi della semplificazione riassunti oggi dal dpr 445/2000, poiché considera sufficienti, ai fini del procedimento, le dichiarazioni contenute nella carta intestata, che assurgerebbe a dichiarazione pubblica, un po' come le etichette dei prodotti alimentari.