ITALIA OGGI 17 GENNAIO 2001

Appalti con certificazione di qualità

Di ANDREA Mascolini

Dal 21 maggio 2000 per gli appalti di progettazione di importo superiore ai 400 milioni di lire è obbligatoria la certificazione di qualità se si vuole ottenere un punteggio sulla qualità.

Inoltre, in questo caso, la certificazione deve essere posseduta anche da tutti i partecipanti a eventuali raggruppamenti.

È quello che si desume da quanto afferma l'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici in una delibera del 14 dicembre 2000, resa nota nei giorni scorsi.

Il provvedimento, che risponde ad alcuni quesiti avanzati dall'Oice, l'associazione delle società di ingegneria, prende in considerazione il cosiddetto decreto Karrer (il dpcm 116/97) che disciplina le modalità di applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa negli appalti di servizi di ingegneria e architettura di importo superiore alla soglia comunitaria dei 200 mila euro (circa 400 milioni di lire).

Si ricorda che, nonostante da più di tre anni la commissione abbia ancora in corso un procedimento di infrazione sul dpcm, il decreto deve essere ancora ritenuto del tutto valido e operativo visto che non soltanto non c'è mai stata una sentenza di condanna della Corte europea, ma non c'è stata mai neanche l'emissione del parere motivato propedeutico all'azione di fronte alla Corte di giustizia.

Sotto osservazione, quindi, è la norma che si occupa dell'elemento di valutazione qualità, cioè l'articolo 4, comma 3 del dpcm, laddove prevede che "per un periodo transitorio di tre anni la commissione giudicatrice assegna il coefficiente massimo (pari a 1) anche al prestatore di servizi che sia in grado di dimostrare l'esistenza di un sistema di controllo interno", oltre a quello che abbia già la certificazione di qualità.

In sostanza, quando l'amministrazione sceglie, nel bando di gara o nella lettera di invito, come elemento di valutazione anche la qualità, il decreto prevede che l'amministrazione prima di potere attribuire il punteggio all'offerente, per i primi tre anni, vada a verificare l'esistenza in capo al progettista di strumenti di controllo della qualità.

Decorsi tre anni, l'amministrazione deve invece verificare che il progettista possieda la certificazione di qualità vera e propria ai sensi delle norme europee sulla qualità e in particolare delle norme Iso 9001 e 9004-2.

Dal momento che il dpcm numero 116 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6/5/1997 e che quindi i tre anni sono ormai decorsi, il primo aspetto che l'autorità chiarisce è sulla scadenza dei tre anni.

Per l'autorità è il 21 maggio 2000 il termine di scadenza dei tre anni e, quindi, a decorrere da quella data i progettisti che partecipano a gare per le quali si applica il dlgs 157/95 e il dpcm 116/97, per potere ottenere il punteggio sull'elemento qualità devono dimostrare il possesso della certificazione di qualità.

Nel caso invece non abbiano la certificazione non otterranno il punteggio in sede di valutazione dell'offerta.

L'Autorità chiarisce, inoltre, che si passa al regime certificatorio se il bando di gara è stato pubblicato dopo il 21 maggio.

Infatti l'Autorità precisa che "la valutazione della commissione giudicatrice deve avvenire sulla base della normativa vigente al momento della pubblicazione del bando di gara" e quindi è quello il momento cui fare riferimento per i bandi pubblicati a cavallo dei mesi di aprile e maggio.

Infine, l'organismo presieduto da Francesco Garri ha precisato che "la certificazione di qualità deve essere posseduta da tutti i partecipanti al raggruppamento ai fini della determinazione dell'offerta più vantaggiosa".

In particolare, per l'Autorità, in caso di professionisti associati e nel caso di raggruppamenti "misti" (professionista e società professionale, professionista e società di ingegneria, società professionale e società di ingegneria), "il requisito della certificazione di qualità non può che applicarsi a ciascuno dei predetti soggetti singolarmente".

Ciò perché, secondo l'Authority di via di Ripetta, il riferimento previsto nella legge Merloni all'articolo13 della stessa legge "rende evidente che ciascuno dei partecipanti al raggruppamento deve possedere i requisiti di qualificazione e poiché nel raggruppamento possono entrare anche professionisti singoli o associati che, comunque, singolarmente devono essere qualificati, sembra inevitabile dover concludere che anche nell'ipotesi di professionisti associati ciascuno di essi debba possedere i requisiti di qualificazione, determinandosi diversamente una inammissibile disparità di trattamento".

Quindi, in fase di offerta per ottenere punteggi, in caso di gara "sopra soglia" occorre essere certificati, mentre nelle gare sotto soglia ciò non vale.

Invece, nella fase di prequalifica delle licitazioni private di qualsiasi importo, come prevede il dpr 554/99 (allegati

D ed F), si attribuisce un incentivo a chi è certificato, ma solo in presenza di almeno un componente del raggruppamento, una scelta diversa quindi da quella dell'Autorità che chiede a tutti i componenti il raggruppamento la certificazione.