ITALIA OGGI 20.10.00

 

 

DIRITTO E IMPRESA

Due determinazioni dell'Autorità di vigilanza dei lavori pubblici sulla documentazione e sulle Soa

Appalti, controlli sulla fedina penale

La p. a. potrà chiedere i certificati integrali del casellario

DI ANDREA MASCOLINI

L’Autorità potrà sempre chiedere i certificati integrali per accertare l'esistenza delle condanne penali per le quali sia stata riconosciuta la "non menzione".

È’ questo uno degli aspetti di maggiore rilevanza delle due determinazioni dell'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici del 12 ottobre (saranno pubblicate su ItaliaOggi di mercoledì prossimo). La prima determinazione n. 47/2000 fornisce elementi in ordine alla documentazione mediante la quale i soggetti che intendono qualificarsi dimostrano l’esistenza dei requisiti d'ordine generale per la qualificazione (articolo 17, comma 1, dpr 25 gennaio 2000, n. 34).

L'Autorità, in particolare, stabilisce quali debbano essere i documenti da presentare da parte delle imprese.

Si tratta, per il possesso dei requisiti di ordine generale, in particolare dei seguenti certificati o documentazioni:

1) certificati di cittadinanza italiana relativi al titolare, al legale rappresentante, all'amministratore e al direttore tecnico;

2) comunicazione effettuata, su richiesta del soggetto da qualificare ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del dpr 3 giugno 1998, n. 252, dalla prefettura della provincia in cui risiede o ha sede il suddetto soggetto oppure certificato della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato;

3) certificato della cancelleria fallimentare;

4) certificati del casellario giudiziale relativi al titolare, al legale rappresentante, all'amministratore e al direttore tecnico;

5) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del dpr 20 ottobre 1998, n. 403, rilasciato dal titolare, dal legale rappresentante, dall'amministratore e dal direttore tecnico attestante l'inesistenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato per le quali il giudice ha disposto il beneficio della "non menzione" o di sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del c.p.p. ovvero l'elencazione di tali sentenze. Nella determinazione si precisa però che l'Autorità potrà sempre richiedere al competente ufficio i certificati integrali del casellario giudiziale.

6) dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del dpr 20 ottobre 1998, n. 403 rilasciata dal titolare o dal legale rappresentante circa l'inesistenza di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza, di errore grave nell'esecuzione di lavori pubblici, nonché di false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione agli appalti e per il conseguimento dell'attestazione di qualificazione.

Nel caso di documenti prodotti da soggetti residenti in stati dell'Unione europea sono forniti secondo la normativa vigente nei rispettivi paesi;

Nel caso di documenti dei soggetti non residenti in stati dell'Unione europea questi sono prodotti secondo la legislazione italiana e, pertanto, secondo quanto previsto in via generale, fatto salvo per quanto riguarda il certificato di cittadinanza che è sostituito da quello di residenza e il certificato di iscrizione al registro delle imprese presso la competente Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato che è sostituito da quello di iscrizione al registro professionale dello stato di provenienza.

Con la determinazione n. 48/2000 del 12 ottobre 2000 sono dati i criteri cui devono attenersi le Soa (società organismi di attestazione) nella loro attività di attestazione di, qualificazione. (art. 18 del dpr 25 gennaio 2000, n. 34).

Fra gli aspetti di maggiore rilievo della determinazione va senz'altro richiamata l'indicazione per le Soa di effettuare l'accertamento del possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dal dpr 34/2000 tenendo conto anche delle indicazioni relative alla cifra d'affari in lavori, all'ammortamento delle immobilizzazioni tecniche e al costo del personale riportate nelle "Tipologie unitarie di bandi di gara per l'affidamento dei lavori pubblici", pubblicate nel Supplemento ordinario n. 143 della G. U. n. 206 del 4 settembre 2000, con le rettifiche di cui all'avviso di rettifica in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

L'Autorità precisa poi che l'entità dei requisiti (capacità economica e finanziaria, dotazione di attrezzature tecniche, organico medio annuo, idoneità tecnica ed organizzativa) deve essere accertata dalla Soa sulla base della documentazione indicata nel dpr 34/2000, presentata dall'impresa richiedente, in originale o in copia dichiarata conforme all'originale dal legale rappresentante.

Qualora tale entità, sulla base della suddetta documentazione, non possa essere considerata certa, anche perché il soggetto svolge attività riconducibili a più comparti industriali, commerciali o finanziari, la Soa deve effettuare verifiche, valutazioni e controlli diretti sulla base di ulteriori documenti (quali contratti, fatture, certificati di collaudo, giornale dei lavori, certificati di pagamento, dichiarazioni liberatorie dell'Inps, dell'Inail e della Cassa edile, estesi questi ultimi anche agli eventuali subappaltatori, ecc.).

L'Autorità procede poi all'elencazione di alcuni casi in cui opportuna la verifica (casi soprattutto di mancanza di coerenza casi relativi ai certificati dei lavori, ai bilanci

Per quanto riguarda il requisito attrezzatura tecnica e dell'organico medio annuo, l'Autorità precisa e elenca tutti i passi che le Soa devono compiere nella loro attività di verifica dei requisiti, prevedendo anche delle opportune precisazioni su alcuni aspetti (per i noleggi, ad esempio, il riferimento deve essere ai soli noli "a freddo").

Per il requisito della idoneità tecnica, occorre che la Soa tenga conto che la qualificazione nelle categorie deve essere attribuita verificando che i certificati dei lavori, in particolare quelli rilasciati prima dell'entrata in vigore del dpr 34/2000, riguardino effettivamente quel le lavorazioni cui si riferiscono le declaratorie dell'allegato A al dpr 34.

Vengono poi dettate delle specifiche indicazioni per la qualificazione in diverse categorie (OG3 e OG4 OG11, OS3, 0S3 OS28, OS30, OS13, 0S18 e 0S32.

Per quanto riguarda l'importo dei lavori utilizzabili ai fini della dimostrazione del possesso del requisito, l'Autorità precisa che, qualora l'aggiudicatario abbia subappaltato parte delle lavorazioni e queste appartengano sia alla categoria prevalente e/o a categorie a qualificazione non obbligatoria e sia a categorie a qualificazione obbligatoria, è determinato con riferimento a una percentuale, compresa fra il 30% ed il 40% di cui all'articolo 24, comma 1, lettera b), del dpr 34/2000, pari alla media ponderale delle suddette percentuali calcolata in base agli importi delle due diverse lavorazioni subappaltate.