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Authority sull'indicazione di marchi

Illuminazione appalti motivati

DICARLO DELL'ERBA

In un bando di gara non si deve indicare il marchio o la provenienza da una specifica ditta, neppure se il prodotto abbia una rilevante notorietà e che risulti particolarmente affidabile.

L'unica eccezione è possibile solo se sia tecnicamente impossibile o risulti particolarmente difficile rendere possibile l’individuazione in altro modo del prodotto.

In tale caso occorre però che l’indicazione del marchio o della ditta sia accompagnata dalla "previsione nel bando dell'accettazione di prodotti equivalenti".

Tale principio risulta particolarmente utile negli appalti di pubblica illuminazione, in particolare nei casi nei quali siano specificamente richieste caratteristiche tali da rendere il prodotto adatto rispetto all'arredo urbano, come nel caso dei centri storici.

Sono questi i principi affermati nella determinazione n. 55/00 de114 dicembre dell'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, "Aggiudicazione pubblici appalti nel settore della pubblica illuminazione urbana", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 di giovedì 28 dicembre.

La determinazione evidenzia che il divieto di utilizzare di norma nei bandi marchi e riferimenti a ditte specifiche nasca da esigenze di tutela della concorrenza e si applica tanto agli appalti di forniture e servizi che a quelli di lavori pubblici. Le norme di riferimento sono, rispettivamente, l'art. 8, comma 6, del dlgs n. 358/92; Part. 21, comma 4, del dlgs n. 157/95 e l'art. 16, comma 3, del regolamento generale di cui al dpr n. 554/99, che detta una normativa sostanzialmente analoga.

Da sottolineare inoltre che la direttiva fornisce una chiave elastica di interpretazione del dettato normativo, in base alla quale sono state escluse nel caso specifico portato al suo esame sanzioni nei confronti dei comuni che nei propri bandi di pubblica illuminazione avevano utilizzato il riferimento alle caratteristiche del prodotto di un'azienda leader del settore.

Occorre perciò mostrare una specifica attenzione a che la motivazione del richiamo specifico risulti particolarmente adeguata e sia accompagnata dal richiamo ai prodotti equivalenti.