Italia Oggi Giovedì 17 Agosto 2000

GIUSTIZIA E SOCIETÀ

Il Cds dà l’ok alla gestione temporanea dei servizi senza avviare nuove gare

Appalti legittima la proroga

Sono rinnovabili i contratti di manutenzione

DI LUIGI OLIVERI

Legittima la proroga di un contratto di manutenzione alla ditta che gestisce il rapporto in scadenza, nelle more dell'assegnazione del nuovo contratto ad altra ditta.

Lo ha stabilito la sezione IV del Consiglio di stato, con la sentenza n. 2338 del 19/4/2000 (pubblicata sul sito www.dirittoitalia.it), in relazione ad un appalto per la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idrica di un comune, confermando quanto già deciso dal Tar Campania, sez. I, con sentenza 1069 del 21/4/1999.

I giudici di Palazzo Spada forniscono, dunque, un'interpretazione evolutiva del concetto di proroga dei contratti, che potrà essere molto utile alle amministrazioni appaltatrici, in quanto consente di dare respiro alla complessa attività di gestione dei contratti cosiddetti "aperti", cioè di quel genere di affidamenti di lavori o servizi mediante i quali si assegna alla ditta appaltatrice il compito di provvedere per un determinato periodo di tempo (un anno o più) ad una serie di lavori o servizi determinati o determinabili in base a una descrizione delle prestazioni contenuta nel capitolato speciale.

La gestione delle scadenze di questi contratti e, conseguentemente, delle gare per i nuovi affidamenti non si rivela, spesso, semplice per le amministrazioni.

Per riuscire ad avviare le procedure di gara che consentano agli enti di usufruire dei servizi o dei lavori senza che vi sia una soluzione di continuità tra il contratto scaduto ed il nuovo da aggiudicare non è compito agevole, infatti, occorre non solo una sapiente programmazione, ma anche la consapevolezza che occorre partire con gli atti di gara entro tempi molto anticipati rispetto alla scadenza del contratto, visto che le procedure di gara, specie nel settore dei lavori pubblici, durano diversi mesi. Non solo, ma il continuo fiorire di nuove norme che incidono in maniera rilevante sia sulla durata della procedura di gara (come ad esempio la normativa sulla qualificazione delle imprese nei lavori pubblici) può far debordare dai tempi previsti anche gare indette o programmate per tempo.

Secondo il Consiglio di stato è legittimo stipulare direttamente contratti ulteriori con la ditta affidataria originaria del contratto scaduto, ricorrendo però i presupposti dell'esiguità del contratto e per conseguenza della non convenienza economica ad affrontare una procedura di gara, dell'avvio della procedura di gara per l’affidamento dell'appalto ad altra ditta, della ricomprensione dei lavori affidati direttamente nell'elenco delle lavorazioni, con i relativi prezzi, del contratto scaduto.

Nel caso affrontato dalla sentenza 2338J2000, un comune che aveva già avviato la procedura per l’affidamento dei lavori di manutenzione della rete idrica, ha affidato a trattativa diretta alla ditta uscente lavori per 20 milioni di scavo e ripristino di alcune strade a seguito del verificarsi di perdite nella rete idrica medesima, nelle more della conclusione della procedura di aggiudicazione alla nuova ditta subentrante nell'appalto. Per altro, il contratto specificava che l'affidamento a trattativa diretta si sarebbe dovuto ritenere sospeso a seguito del formale subentro della nuova ditta appaltatrice del servizio.

Il prefetto di Napoli, tuttavia, in esercizio del proprio potere di chiedere il controllo eventuale al Co.Re.Co. sui provvedimenti riguardanti gli appalti degli enti locali, ritenne l'assegnazione dei lavori a trattativa diretta illegittima perché in contrasto con i principi di corretta gestione in quanto affidato senza alcun confronto concorrenziale.

Il Co.Re.Co., aderendo alla posizione del prefetto, annullò il provvedimento perché non vennero convocate almeno 15 ditte, come richiesto dalla legge 109/1994 nei casi di lavori pubblici da affidare a trattativa privata.

Il Consiglio di stato ha, invece, considerato corretto l’operato del comune, in quanto l'articolo 24, comma 6, della legge 109/1994 consente di affidare i lavori in economia a trattativa privata fino all'importo di 200 mila ecu (oggi euro). Il massimo collegio amministrativo ha aggiunto che nel caso di specie l'interpello di più ditte non era necessario, poiché tenuto conto anche dell'esiguo importo dei lavori affidati a trattativa diretta, i costi (economici) di una gara anche ufficiosa sarebbero risultati eccessivi rispetto all'entità dell'appalto.