Italia Oggi, 24.4.01

Ok del Cds all'ingresso di nuove aziende dopo la preselezione

Appalti, con turn-over per le imprese in corsa

DI GIANFRANCO DI RAGO

Può mutare la composizione soggettiva del gruppo di imprese che abbia ottenuto di partecipare a una procedura di affidamento di un appalto di lavoro pubblico.

È ammissibile sia l’aggiunta di una nuova azienda sia la sostituzione di quelle aggregate, anche se è già terminata la fase di preselezione.

Ma ciò a condizione che rimanga invariato il soggetto capogruppo e che il mutamento non incida in modo negativo sulla qualificazione dell'intero raggruppamento.

Questo l’interessante principio espresso dalla quinta sezione del Consiglio di stato nella sentenza n. 2335 del 18 aprile 2001 (consultabile per intero sul sito www.giust.it).

Nel caso di specie l’amministrazione appaltante aveva escluso un'associazione di imprese da una procedura di licitazione privata in quanto la composizione del raggruppamento che aveva presentato l'offerta non coincideva più con quella del gruppo che aveva superato la fase di prequalificazione ed era dunque stato invitato alla gara.

Nel periodo intercorrente fra la preselezione e la presentazione dell'offerta, infatti, una delle imprese appartenenti al gruppo era stata sostituita da un'altra azienda.

Il Consiglio di stato ha confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso del raggruppamento escluso dalla gara, rigettando l'appello proposto dalle imprese concorrenti che nel frattempo erano state dichiarate aggiudicatarie dell'appalto.

I giudici amministrativi hanno ritenuto che, a determinate condizioni, siano da ritenere ammissibili modificazioni soggettive dei concorrenti, anche dopo l’effettuazione della preselezione.

Il termine ultimo dopo il quale cambiamenti del genere non possono essere più tollerati va infatti individuato nella presentazione delle offerte, come testualmente prescritto dal comma 5-bis dell'art. 13 della legge quadro sui lavori pubblici.

A parere dei giudici uno spostamento all'indietro nel tempo di questo termine di preclusione risulterebbe pertanto arbitrario.

Due sono le condizioni che devono sussistere perché questa modificazione possa ritenersi ammissibile: che rimanga invariata l’impresa capogruppo e che la sostituzione non incida negativamente sulla qualificazione positiva dell'intero raggruppamento.

Se sussistono tali premesse, secondo i giudici, non c'è nessun motivo che possa far ritenere illegittimo il cambiamento.

Infatti la variazione soggettiva non pregiudica in alcun modo l’interesse pubblico né, come si legge nella sentenza, "ha alcuna attitudine a sottrarre le imprese aggiunte alla verifica di idoneità, né a ritardare l’espletamento della procedura".

Infatti "il giudizio positivo sull'idoneità dell'impresa operato in sede di prequalificazione", continuano i giudici, "non impedisce all'amministrazione di procedere a un più approfondito esame dell'ammissibilità dell'offerta" in sede di aggiudicazione.

Questo tipo di soluzione, inoltre, viene incontro all'esigenza di garantire la massima partecipazione possibile alle procedure di gara e dunque giustifica l'attenuazione del principio di immodificabilità soggettiva nella varie fasi di gara (prequalificazione, invito e offerta).