Italia Oggi - venerdì 28 Luglio 2000

 

Firmato ieri dall'Aran e dai sindacati l'accordo regolamenta i riti alternativi

P.a., le liti decise dall'arbitro

Dal 2001 procedure rapide per le controversie

DI WALTER ERMILI

L’intesa tra Aran e sindacati c'è. E dal 2001 i dipendenti pubblici che entreranno in conflitto con il loro datore di lavoro potranno ricorrere all'arbitrato e alla conciliazione. Sempreché la controparte sia d'accordo. Una soluzione, questa, che dovrebbe dare respiro ai giudici ordinari, dopo la devoluzione alla loro competenza anche delle cause di lavoro pubblico da parte della giustizia amministrativa. L'accordo, firmato ieri, è stato anticipato da ItaliaOggi del 20 luglio scorso e diventerà operativo nel trimestre successivo al via libera della Corte dei conti, che dovrà esprimere il parere di rito. Potrà essere invocato da ogni amministrazione o dipendente, anche se il ricorso all'arbitro necessita dell'accordo dalle parti. I vantaggi dell'arbitrato si hanno non solo in termini di tempo (il procedimento dovrebbe chiudersi al massimo in quattro mesi) ma anche di spese. Gli onorari del magistrato non togato, infatti, non dovranno superare i limiti fissati dall'ordine degli avvocati e sarà possibile non servirsi di un difensore legale. "Finalmente con l'arbitrato e la conciliazione si equipara nei fatti il lavoro pubblico a quello privato", commenta il numero uno della Uil pubblico impiego, Antonio Foccillo, "con una serie di garanzie a difesa del lavoratore, come la necessità che l'arbitro sia scelto di comune accordo e la possibilità di impugnare la decisione se viola la legge o il contratto. Comunque ora si aprirà una fase di sperimentazione e attraverso un monitoraggio bilaterale potremo apportare le modifiche necessarie in corso d'opera". Sottolinea la necessità di creare strutture adeguate al nuovo contenzioso il segretario confederale della Cisl, Lia Ghisani. "In un primo momento ci appoggeremo alle direzioni provinciali del lavoro, ma servono risorse strutturali e finanziarie adeguate per non bloccare il tutto sul nascere".

Come avviare l’arbitrato.

La richiesta di portare la questione innanzi a un arbitro, che sarà un soggetto unico e non un collegio, deve essere avanzata all'altra parte attraverso una raccomandata con ricevuta di ritorno La disponibilità della controparte ad accettarla deve essere comunicata entro 10 giorni ed entro i successivi 10 l'arbitro dovrà essere scelto di comune accordo. In caso di mancata intesa, si provvederà attraverso estrazione a sorte nell'ambito delle liste predisposte a livello regionale. L'accettazione dell'incarico dovrà giungere entro cinque giorni dalla designazione.

L'arbitro è tenuto presso la stessa sede dell'arbitrato a fare un tentativo di conciliazione, che si dovrà svolgere "sulla base di una dettagliata e completa esposizione dei fatti e delle ragioni a fondamento della pretesa". La comparizioni delle parti dovrà avvenire non prima del ventesimo e non oltre il trentesimo giorno dalla data di accettazione dell'incarico di arbitraggio. Per la conciliazione sono a disposizione altri dieci giorni. Il lodo, invece, dovrà essere definito entro 60 giorni dalla data delle prima udienza di trattazione, "salvo proroga non superiore a 30 giorni consentita dalle parti".

Chi è l’arbitro. Il comitato paritetico, costituito da rappresentati dell'amministrazione e dei sindacati, sceglierà su base regionale gli esperti che comporranno la lista degli arbitri papabili. Potranno esser inclusi docenti universitari e ricercatori in diritto del lavoro liberi professionisti con un'esperienza di contenzioso del lavoro, non inferiore a cinque anni, esperti dei metodi di composizioni stragiudiziale delle controversie che hanno superato le prove conclusive dei corsi di specializzazione programmati dal comitato ed ex magistrati con esperienza di almeno cinque anni nelle cause di lavoro. L'indennità spettante all'arbitro non potrà superare il minimo tariffario previsto per gli arbitrati dall'ordine degli avvocati. L'ammontare sarà ridotto della metà nel caso in cui vada a buon fine la conciliazione Il pagamento spetta a chi soccombe o, in caso di accordo, a entrambe le parti.