IL SOLE 24 ORE – 22.7.00

GIUDIZI SEMPLICI E RAPIDI PER FAVORIRE L’ARBITRATO TRA I DIPENDENTI PUBBLICI

di Mario Ricciardi

Uno degli aspetti forse meno noti, ma non meno rilevanti, della giustizia nel nostro Paese riguarda il contenzioso civile in materia di lavoro, sia nel settore privato che in quello pubblico. I dati disponibili testimoniano infatti non solo che ogni anno una valanga di cause si rovescia sui tavoli dei giudici, ma anche la loro lunga durata.

È per questo che, da qualche tempo, le parti sociali vanno alla ricerca di forme alternative di soluzione delle controversie. È una ricerca difficile, perché attorno alle forme di giustizia "arbitrale" gravano sempre diffidenze e timori. Il cattivo stato di salute delle procedure giudiziali ha contribuito a indebolirli, ma ciò non toglie che la costruzione di un sistema alternativo non possa dare per scontato che gli si crei attorno un clima di spontanea fiducia. Deve guadagnarsela, e non è facile.

Nel sottoporre agli interlocutori sindacali una proposta in materia di conciliazione e arbitrato nel lavoro pubblico, 1'Aran ha cercato di tener conto del contesto appena ricordato. Per poter uscire dallo stadio della parola scritta, e funzionare davvero, un sistema di conciliazione e arbitrato deve avere infatti, a nostro avviso, (almeno) quattro caratteristiche:

essere facoltativo, e basato su un ampio consenso delle patti sociali;

dare garanzie di rapidità e semplicità procedurale;

assicurare a chi ricorre all'arbitrato un livello di imparzialità e di qualità dei lodi non inferiore a quello delle sentenze della giustizia ordinaria;

essere dotato di una snella "cabina di regia" che provveda alle necessarie azioni di supporto (monitoraggio, formazione).

La rapidità e semplicità delle procedure arbitrali rappresenta un prerequisito indispensabile del loro successo.

La proposta dell'Aran opta decisamente per l'arbitro unico, e ciò non solo per coerenza con le recenti tendenze favorevoli al giudice monocratico, ma anche per la maggiore rapidità del giudizio, e per i minori costi che tale scelta comporta sia per il lavoratore che per l'amministrazione.

L'arbitro potrà dunque essere scelto liberamente dalle parti nell'ambito di categorie di esperti che garantiscano indipendenza e competenza.

Solo in caso di mancato accordo si ricorrerà al sorteggio entro liste di arbitri approntate in ciascuna regione presso camere arbitrali stabili.

Un'altra misura per rendere più rapido il giudizio è quella di unificare presso lo stesso arbitro il tentativo di conciliazione e l'arbitrato.

L'intento è, da un lato, quello di evitare che la conciliazione appaia una sorta di "ripiego" cui la parte debole si assoggetta di fronte alle incognite di un giudizio proiettato troppo in là nel tempo, sia di fornire all'arbitro, fin dalle prime battute, tutti gli elementi per poter decidere con piena cognizione di causa.

Nel complesso, conciliazione e arbitrato non dovranno durare più di 120 giorni.

Altro aspetto decisivo per il decollo dell'arbitrato è quello della fiducia che esso deve ispirare: deve trattarsi di una giustizia più rapida, ma non di "serie b" e tantomeno di una scommessa al buio. Vanno in questa direzione, nella proposta dell'Aran, norme che identificano le categorie di esperti che possono svolgere il ruolo di arbitri (docenti universitari, ex magistrati e avvocati con esperienza in materia di lavoro), e le incompatibilità. È prevista, inoltre, la possibilità di revocare il consenso alla procedura arbitrale in caso di mancato accordo sulla scelta dell'arbitro.

La cautela con cui è opportuno avvicinarsi al problema è in fondo già scritta nelle complesse procedure che l'articolo 68bis del Dlgs 29/93 prescrive al giudice: cautele che non possono che rafforzarsi in un giudizio in fondo semplificato e velocizzato come quello arbitrale.

Appare ragionevole, insomma, che l'arbitro, di fronte a questioni di questa natura, sospenda il procedimento, dopo averne informato le parti. Solo quando esse abbiano espresso per iscritto il loro consenso ad affidare la questione all'arbitro, e ad accettarne la decisione, il procedimento potrà proseguire.

Infine, il contesto.

Un'esperienza come quella arbitrale potrà crescere e irrobustirsi solo se potrà fruire, da un lato, di una serie di iniziative di sostegno (formazione degli arbitri, monitoraggio dei lodi, eventuali articolazioni a livello provinciale), ma anche e soprattutto di un forte investimento di energie e di fiducia da parte di quelli che ne saranno i protagonisti: amministrazioni, lavoratori e sindacati.

Per questo è consigliabile la creazione di una cabina di regia nella quale gli attori sociali si impegnino a condividere in maniera non posticcia le responsabilità di "governo" della nuova istituzione.

 

 

 

 

 

Bollettino/Rassegna Stampa/Arbitrato2