ITALIA OGGI 6.1.01

Un decreto del ministero dei lavori pubblici consentirà a imprese e p.a. di no rivolgersi al giudice

APPALTI, UN ACCELERATORE PER LE LITI

Dal 19/1 scatta l’arbitrato. Controversie risolte in 180 giorni

 

DI LUIGI OLIVERI

 

Al via l'accelerazione delle controversie in materia di lavori pubblici. Basteranno 180 giorni per risolvere le vertenze insorte tra amministrazioni pubbliche e appaltatori che decidano di utilizzare l'operato dei collegi arbitrali, invece di rivolgersi all'autorità giudiziaria ordinaria.

È’ uno dei principali effetti del dpr 398/2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio scorso, che entrerà in vigore il prossimo 19 gennaio.

IL decreto del ministero dei lavori pubblici approva il regolamento sulle norme di procedura dei giudizi arbitrali sulle vertenze relative previsto dall'articolo 32 della legge 109/1994.

Il regolamento avrebbe dovuto vedere la luce entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del dpr 554 / 1999, ma ciò che conta è che adesso imprese e amministrazioni pubbliche possono contare su una norma finalizzata a accorciare i tempi del contenzioso e a dare certezza sui costi complessivi delle controversie. Il dpr messo a punto dal dicastero di Nerio Nesi, infatti, ha approvato, come previsto dalla legge, anche la tariffa per la determinazione del valore della controversia, strumento fondamentale anche per definire il compenso degli arbitri. Dal 19 gennaio cessa ogni compromesso arbitrale seguirà la disciplina del complesso normativo formato dall'art. 32 della 109/94, dagli artt. 150-151 del dpr554/99 e dal dpr 398 /2000.

Domanda. La domanda di arbitrato, con la quale ciascuna parte nomina il proprio arbitro, deve essere notificata alla controparte nelle forme degli atti processuali civili. A pena di nullità, essa deve contenere tre elementi: la determinazione dell'oggetto della domanda, la specificazione delle somme eventualmente richieste e la descrizione delle ragioni a base della domanda.

Riconvenzionale. La parte che intende resistere alla domanda, entro 60 giorni dalla notifica, nomina l'arbitro di propria competenza e. produce l'atto di resistenza, anch’esso da notificare secondo le forme degli atti processuali civili. L'atto di resistenza può contenere eventuali domande riconvenzionali: in tal caso, la parte attrice ha 30 giorni per controdedurre alle domande della parte resistente.

Oggetto del giudizio. Il giudizio arbitrale obbedisce al principio della domanda: pertanto, l'oggetto del giudizio non può estendersi oltre le richieste contenute nella domanda di arbitrato e negli atti di resistenza. Successivamente alla trasmissione di detti atti alla camera arbitrale, ai fini della nomina del presidente, non sono più ammessi ampliamenti o modifiche all'oggetto della vertenza. In ogni caso, una volta che il collegio arbitrale si sia costituito, in base agli atti prodotti dalle parti, esso determina ufficialmente l'oggetto della vertenza, autolimitando il proprio operato.

Tentativo di conciliazione. A seguito della costituzione, il collegio arbitrale convoca le parti per tentare il componimento bonario della vertenza. Se il tentativo riesce, si redige un verbale che contiene i termini dell'accordo, che va sottoscritto da entrambe le parti. Le spese, in questo caso, sono poste a carico di ciascuno in parti uguali. Comunque, è sempre facolta delle parti chiedere la conciliazione, prima della discussione.

Svolgimento del giudizio. Se la conciliazione non va a buon fine, il collegio arbitrale fissa, con ordinanza, i termini entro i quali le parti debbono depositare memorie e documenti, a comprova delle proprie richieste.

Istruttoria e prove. Il giudizio si distingue nella fase istruttoria e in quella decisoria. Nella prima fase, il collegio in primo luogo ammette i mezzi di prova dedotti, stabilendo la data per l'esperimento delle prove stesse. Possibili perizie d'ufficio, con l'intervento di periti di parte.

Udienza di discussione. Esaurita la fase istruttoria, il collegio fissa l'udienza di discussione, nella quale i difensori illustrano verbalmente le difese. Al termine della discussione, il collegio si ritira per deliberare il lodo, ovvero per esitare la decisione del giudizio.

Lodo. Gli arbitri, come detto, devono pronunciare il lodo entro 180 giorni dalla costituzione del collegio, salvo i casi di proroga previsti dall'art. 820 del cpc. La pronuncia coincide con il deposito del lodo presso la camera arbitrale, che deve avvenire entro 10 giorni dalla data dell'ultima sottoscrizione. IL lodo può essere reso esecutivo, a iniziativa della parte interessata.

Spese. Il valore delle controversie è dato dalla somma aritmetica delle richieste economiche, in conto capitale ed, eventualmente, anche in conto interessi e tenendo conto della rivalutazione, se richiesti. Se la controversia riguardi la risoluzione, il recesso o la rescissione, il valore coincide con la parte del contratto ancora da eseguire, considerando anche gli atti di sottomissione conseguenti a varianti. Se oggetto della vertenza è l'annullamento o nullità del contratto, il valore è quello dell'importo contrattuale originario. Il lodo stabilisce a carico di quale parte, e in che misura, gravino le spese del giudizio. Inoltre, liquida le spese in base alla tariffa forense. L'ordinanza di liquidazione delle spese costituisce titolo esecutivo: le parti sono obbligate in solido a pagare le somme dovute, salvo rivalsa tra loro.