COMUNE DI SERRONE

Provincia di Frosinone

 

 

 

 

 

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEGLI ARCHIVI STORICI COMUNALI.

 

 

 

 

Serrone……………… Comune di Acuto

Comune di Paliano

Comune di Piglio

Comune di Serrone

Comune di Trevi nel Lazio

 

 

 

 

 

Art. 1

 

1. I Comuni di Acuto, Paliano, Piglio, Serrone e Trevi nel Lazio, in virtù della presente convenzione, stipulata ai sensi dell’art. 30 della D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, gestiscono gli archivi storici comunali in forma associata al fine di valorizzarne e pubblicizzarne i contenuti mettendoli al servizio della collettività attraverso una programmazione congiunta.

2. Al termine del primo quinquennio alla convenzione potranno aderire altri Comuni, contermini ad almeno uno di quelli già convenzionati. La relativa richiesta, una volta ottenuto il parere favorevole da parte della Consulta di cui al successivo articolo 5, comporterà la riformulazione ed approvazione del presente atto di convenzione da parte dei competenti organi di tutti gli enti aderenti.

3. Il servizio gestito in forma associata è previsto dall’art. 30 lettera c) del D.P.R. 30 Settembre 1963, n. 1409 e le norme sulla tenuta degli archivi sono dettate dallo stesso atto normativo. 

 

Art. 2

 

1. La presente convenzione ha durata di cinque anni dalla data della sua stipulazione e potrà essere prorogata espressamente per un uguale periodo con provvedimento delle rispettive Giunte comunali dei Comuni partecipanti.

2. La risoluzione della convenzione potrà avvenire con le seguenti modalità e condizioni:

  1. Consensualmente, previa conforme deliberazione dei Consigli Comunali degli enti associati;
  2. Alla scadenza del termine se almeno tre enti associati non decidessero di prorogarla;

3. Il recesso unilaterale a discrezione di uno degli enti associati, può avvenire alla scadenza della convenzione previa deliberazione del Consiglio Comunale, con preavviso da comunicarsi agli altri enti almeno sei mesi prima della data prevista per il recesso.

 

 

Art. 3

 

1. Viene costituito il servizio per la tenuta e l’accesso agli archivi storici dei comuni convenzionati, impegnando un archivista professionale un giorno la settimana, dal lunedì al venerdì per ogni Comune.

2. L’attività di gestione del servizio regolata dalla presente convenzione, che partirà dal ……………, si effettua nell’ambito territoriale degli enti associati. Sono consentite deroghe esclusivamente nei casi e con le modalità consentite dalla legge. 

3. Il compenso per l’archivista incaricato, ripartito in parti uguali tra i comuni convenzionati, sarà di 24 (ventiquattro) milioni di lire (più 20% per oneri riflessi) pari a 12.452 euro (più 20% per oneri riflessi) l’anno.

4. L’Archivista incaricato avrà il compito:

5. Con la stipula della presente convenzione gli enti interessati si impegnano a:

 

 

 

 

Art. 4

 

1. I Comuni associati, con distinte deliberazioni dei Consigli Comunali, approvano un unico regolamento del servizio per la tenuta e l’accesso agli archivi storici comunali, recante i seguenti contenuti essenziali:

 

Art. 5

 

1. E’ istituita la Consulta dei Comuni associati per la gestione degli archivi storici comunali, composta dai Sindaci dei Comuni associati o da loro delegati. Della Consulta fa parte, con voto consultivo, l’Archivista. 

2. La Consulta ha le seguenti competenze:

3. Le decisioni della Consulta, verbalizzate dall’Archivista, sono da questi trasmesse ai competenti organi dei Comuni associati assumendo il valore di atto di indirizzo cui conformare i conseguenti provvedimenti attuativi.

4. La Consulta si incontrerà almeno due volte l’anno con la Soprintendenza Archivistica per il Lazio e con i competenti Uffici della Regione Lazio e della Provincia di Frosinone per valutare ed approvare l’andamento del servizio.

 

Art. 6

 

1. L’archivista, tenuto conto delle risorse umane e strumentali in dotazione, della capacità e dei programmi di spesa delle singole amministrazioni, redige la proposta di programma per la gestione annua del servizio associato e lo presenta alla Consulta due mesi prima la scadenza delle leggi di finanziamento.

2. Nel programma di cui al precedente comma sono esposti:

3. I contributi eventualmente ottenuti a favore del programma, sono attribuiti a ciascun Ente associato secondo un criterio di priorità accertato dai dati forniti dall’Archivista in sede di Consulta. Lo stesso criterio, salva diversa determinazione della Consulta, viene di norma osservato per il riparto tra gli enti associati della residua quota di spesa non coperta dalla contribuzione statale o regionale.

4. La Consulta dei Sindaci dei comuni associati, entro il 31 dicembre di ciascun esercizio:

5. Il programma annuale per la gestione del servizio associato di tenuta e accesso agli archivi storici può eventualmente essere modificato in corso di esercizio, con le medesime modalità e condizioni di cui ai precedenti commi e articoli.

6. In sede di prima applicazione il programma annuale di gestione del servizio viene approvato entro 60 giorni dalla stipula della presente convenzione.

 

Art. 7

 

1. La sede di coordinamento del servizio associato è localizzata nel Comune di Serrone, presso gli uffici della biblioteca comunale. Gli uffici delle biblioteche degli altri enti associati sono da considerare come sedi distaccate.

2. Il Comune di Serrone è considerato capo convenzione, come tale è incaricato di presentare domande, rendicontare ed introitare gli eventuali contributi statali o regionali o di altri enti erogati per l’esercizio associato del servizio convenzionato. 

 

Art. 8

 

  1. Nel caso di risoluzione della presente convenzione, i beni mobili ed immobili acquisiti successivamente alla stipulazione, con espresso vincolo di destinazione all’attività associata, vengono valutati in base al valore attuale, calcolato in base al valore d’acquisto detratto l’ammortamento annuo di cui al T.U.I.R. n. 917/86 e succ. mod. ed int. Detti beni, previo verbale di accordo redatto da parte della Consulta dei Comuni, vengono assegnati in proprietà a ciascun Ente, con obbligo del rimborso alle controparti della quota di valore attuale proporzionale alla partecipazione all’acquisto ed alla eventuale contribuzione statale o regionale.