ITALIA OGGI, 28.7.00

CCNL integrativo/Arriva la par condicio per i responsabili delle posizioni organizzative

ASSICURAZIONI UGUALI PER TUTTI

Dopo la dirigenza, polizze anche per i dipendenti

Pagina a cura di Luigi Oliveri

 

Parificata la disciplina delle coperture assicurative dei dirigenti a quella dei dipendenti inquadrati nell'area delle posizioni organizzative. L'articolo 43 del Ccnl integrativo regioni-enti locali (cosiddette code contrattuali, siglate il 5/7/2000), infatti, riprende quasi integralmente le disposizioni dell'articolo 38 del contratto del 23/12/99 per l'area della dirigenza, trasponendole anche in favore dei dipendenti non inquadrati nelle qualifiche dirigenziali.

Gli enti, pertanto, possono assumere ogni iniziativa ai fini della copertura assicurativa della responsabilità civile a carico dei dipendenti, a esclusione delle ipotesi di dolo o di colpa grave, ponendo a carico dei bilanci l'onere per la copertura di dette assicurazioni.

Si tratta di un importante passo in avanti, auspicato dagli operatori soprattutto all'indomani dell'entrata in vigore della legge 127/1997 che ha espressamente consentito di attribuire le funzioni dirigenziali anche ai dipendenti apicali privi della qualifica di dirigente.

Si era verificata fin qui un'evidente situazione di disparità tra i dirigenti, ai quali, già ai sensi del precedente contratto collettivo, era consentita la copertura assicurativa per la responsabilità civile e gli altri dipendenti, che invece ne erano rimasti privi a causa del silenzio dei contratti collettivi in merito.

Per la verità molti enti avevano già previsto in sede decentrata iniziative per la copertura assicurativa dei rischi, suscitando opposte posizioni sia della dottrina, sia della giurisprudenza. Tuttavia, ha fatto scuola la sentenza del Tar Piemonte, sezione 11, n. 568 del 27 ottobre 1995, che ha considerata legittima l'adozione da parte delle amministrazioni "di misure atte a incentivare l'esercizio delle attribuzioni e prerogative scevre da remore od ostacoli scaturenti dalle ripercussioni negative derivanti dal regime di responsabilità per gli eventuali danni conseguenti dall'esercizio delle funzioni".

L'Aran e i sindacati hanno preso atto dell'opportunità e della necessità di estendere le tutele assicurative anche al personale non dirigenziale, considerando che nella stragrande maggioranza degli enti le funzioni dirigenziali sono esercitate da dipendenti inquadrati nelle categorie.

Se, comunque, opportuna appare la norma dell'articolo 43 delle code contrattuali, c'è da rilevare anche l'incompletezza della sua disciplina. In primo luogo dal lato soggettivo: infatti restringe l'ipotesi di tutele assicurative ai soli dipendenti inquadrati nell'area delle posizioni organizzative, senza evidentemente tenere conto che in molti enti i dipendenti sono incaricati di svolgere le funzioni dirigenziali anche senza aver ottenuto l'inquadramento in dette posizioni organizzative, che del resto secondo gran parte della dottrina non è obbligatorio, anche se opportuno nei riguardi del personale apicale negli enti privi di dirigenza.

Inoltre, rilevanti responsabilità di carattere procedurale sono anche a carico dei responsabili del procedimenti: basti pensare al carico di adempimenti e correlate responsabilità che gravano sulle spalle del responsabile unico del procedimento ai sensi della normativa sui lavori pubblici.

In secondo luogo, le tutele assicurative possono riguardare la sola responsabilità civile: si tratta certamente di una notevole copertura del rischio, soprattutto tenendo conto della progressiva trasformazione dell'attività della pubblica amministrazione da autoritativa a negoziale, che riconduce alle norme del diritto comune il regime delle responsabilità.

Inoltre, anche la risarcibilità del danno derivante dalla lesione degli interessi legittimi rendono opportuna l'estensione della copertura assicurativa.

La copertura comprende anche le spese per il patrocinio legale. In questo caso non si applica al personale interessato la disciplina dell'articolo 28 relativa al patrocinio legale, che consente all'ente di assumere a proprio carico ogni onere per il patrocinio legale, qualora un dipendente sia sottoposto a un procedimento in sede civile o penale purché non esista conflitto di interessi e il legale. prescelto sia di gradimento comune al dipendente e all'amministrazione. Qualora il dipendente sia condannato in via definitiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'ente dovrà recuperare dal dipendente gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio.

 

 

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