ItaliaOggi – 27 gennaio 2001

ECONOMIA E POLITICA

L'A.utorità di vigilanza sui lavori pubblici risponde alle lamentele dei comuni

P. a. , assicurazione garantita

Anche se l'impresa edile realizza male i lavori

DI ALESSANDRA RICCIARDI

L'assicurazione paga se l’impresa edile non realizza secondo contratto l'opera che gli è stata commissionata dall'amministrazione pubblica. La polizza fideiussoria, infatti, copre anche questa fattispecie e le eventuali clausole peggiorative non avranno valore.

Lo ha stabilito l'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici nella determinazione n. 3 del 2001 depositata il 24 gennaio scorso.

L'Authority presieduta da Francesco Garri è intervenuta a seguito delle proteste di alcuni comuni che lamentavano il comportamento delle compagnie assicurative nei casi di mancato o inesatto adempimento da parte delle ditte appaltatrici dei lavori commissionati.

In questo caso, infatti, le associazioni rifiutavano il pagamento dell'importo convenuto ritenendo pienamente applicabile l'articolo 1945 del codice civile, per il quale, nei rapporti tra creditore e fideiussore, quest'ultimo "può opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, salvo quelle derivanti da incapacità".

L'articolo 30 della legge n. 109/94 ha disposto invece che la fideiussione assicurativa afferente all'esecuzione dei lavori pubblici "dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante".

La norma consente dunque alla p.a. di rivolgersi direttamente alla compagnia di assicurazione, ma è stata messa nel cassetto a seguito della mancata predisposizione, prevista sempre dalla legge n. 109, degli schemi tipo per le assicurazioni.

Si tratta di provvedimenti applicativi con il compito di facilitare la stipula dei contratti assicurativi e che ancora oggi non sono stati emanati dai due dicasteri competenti, quello dei lavori pubblici e quello dell'industria.

Ma secondo l’Autorità di vigilanza dei lavori pubblici questa carenza non è da sé solo sufficiente a consentire il rinvio dell'applicazione della norma.

Il 28/7/2000, infatti, ricorda l’Autorità di controllo, è entrato in vigore il regolamento che definisce le modalità di attuazione degli obblighi assicurativi, delle condizioni generali e particolari delle polizze e dei massimali garantiti, nonché delle modalità di sostituzione delle garanzie fideiussorie.

Era l’ultimo atto mancante per applicare la nuova normativa. L'emanazione dei moduli ad hoc per la sottoscrizione dei contratti non ha "un'efficacia condizionante l'applicazione della norma corrispondente all'interesse sostanziale dell'amministrazione di non incontrare ostacoli", scrive l'Autorità di vigilanza, "alla realizzazione di proprie pretese economiche".

Secondo Garri, inoltre, le disposizioni di cui all'articolo 30 della legge 109, dal momento in cui è entrato in vigore il regolamento attuativo, hanno valore di clausola legale e "pertanto deve trovare applicazione l'articolo 1339 del codice civile, per il quale le clausole imposte dalla legge sono di diritto inserite nel contratto, anche in sostituzione di quelle difformi apposte dalle parti".