IL SOLE 24 ORE – 18.12.00

 

CONTRATTO: Gli oneri per le spese di difesa sono assunti direttamente dagli enti

La polizza assicurativa si estende all'assistenza legale del personale

I vertici burocratici degli enti locali hanno diritto a una polizza assicurativa che comprende anche l'assistenza legale. Gli oneri derivanti dalle spese di difesa per tutto il personale dipendente di Comuni, Province e Regioni sono assunti fin dall'inizio dagli enti e mutano radicalmente le regole che presiedono al loro riconoscimento.

Sono questi due importanti effetti determinati dalle cosiddette "code contrattuali" del settore Regioni-Autonomie locali. Effetti ancora più importanti se consideriamo che essi costituiscono dei principi innovativi su cui si potrà innestare una progressiva estensione alle altre figure, dirigenti, segretari e amministratori.

Tutti gli enti "assumono le iniziative necessarie> perché gli incaricati di posizione organizzativa siano coperti da una polizza assicurativa che copre la responsabilità civile.

La copertura è strettamente delimitata a tre condizioni: il nesso con l'attività d'ufficio, la sola copertura della responsabilità civile e l'assenza di dolo o colpa grave.

In tal modo il contratto, riprendendo disposizioni nate per i dirigenti e progressivamente allargate ai responsabili di uffici o servizi, offre una risposta chiara e definitiva.

L'importante novità è costituita dall'estensione di tale polizza alla copertura delle spese necessarie al patrocinio legale.

La disposizione contrattuale non limita esplicitamente la possibilità alla sola responsabilità civile, fattispecie a cui si riferisce invece in modo esclusivo la polizza.

Ed è questo un dubbio applicativo che deve essere chiarito.

In ogni caso, per tutti i dipendenti di Comuni, Province, Regioni, Comunità montane, Ipab e Camere di commercio, con esclusione dei titolari di posizione organizzativa coperti dalla polizza assicurativa, è previsto che gli oneri di patrocinio legale siano assunti direttamente dalle amministrazioni.

Ecco quindi un primo elemento di radicale novità: le vecchie disposizioni parlavano infatti di rimborso delle spese legali.

II contratto prevede che tale obbligo scatti per gli enti al concorrere di tre elementi: "fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio", la circostanza che "non sussista conflitto di interessi" e le ipotesi di < responsabilità civile o penale".

Su quest’ultimo punto occorre segnalare la necessità di estensione anche alla responsabilità contabile, visto che l'articolo 3, comma 2 bis della legge n. 639/96, ha stabilito che nel caso di proscioglimento nei giudizi avanti la Corte dei conti, le spese legali dei soggetti sottoposti a giudizio sono rimborsate dall'amministrazione di appartenenza.

Il contratto introduce inoltre due clausole procedurali di grande rilievo, e cioè che il legale deve essere solo uno e che deve essere dì "comune gradimento" sia al soggetto interessato che all'ente. Non meno significative sono le due regole che determinano l'estensione del meccanismo: "ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento". Si deve in particolare sottolineare che l ente non si limita solo ad assumere le spese derivanti dal patrocinio legale, ma anche gli oneri accessori che si rendono necessari.

Molto radicali sono anche le novità introdotte nel rapporto con l'esito del procedimento. Prima delle code contrattuali infatti il rimborso era riconosciuto solo nei casi di proscioglimento con formula piena.

Oggi l'ente locale deve ripetere dal proprio dipendente tutte le spese che ha sostenuto nel caso di "sentenza esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave".

Con il che risultano evidenti due conclusioni: occorre una sentenza passata in giudicato ed essa deve essere esplicitamente di condanna.

Cosicché, solo per fare un esempio, i procedimenti che si concludono per prescrizione o amnistia sono. destinati, a differenza di quanto avveniva in precedenza, a non determinare oneri per il dipendente.

 

 

ARTURO BIANCO