IL SOLE-24 ORE DEL LUNEDÌ – 19.3.01

ENTI LOCALI

GIURISPRUDENZA • Innovativa sentenza della sezione friulana della Corte dei conti

Polizze di copertura assicurativa anche ai responsabili dei servizi

Nei Comuni di piccole dimensioni è possibile stipulare la polizza assicurativa per la responsabilità civile per i danni causati a terzi nell'esercizio di fatti o atti connessi con l'espletamento delle funzioni anche per i responsabili degli uffici o dei servizi che, pur essendo privi di qualifica dirigenziale, siano investiti dell' esercizio delle funzioni dirigenziali.

Rimane ferma l’esclusione di tale possibilità per gli altri dipendenti che non siano investiti di tali funzioni.

Pertanto, allorché la polizza riguardi il personale non investito di funzioni dirigenziali, la relativa spesa costituisce un ingiustificato danno per le finanze comunali che, ricorrendo le altre condizioni previste dalla legge per l'affermazione della responsabilità amministrativa, potrebbe comportare l'obbligo di risarcimento per coloro che abbiano deliberato la stipula della polizza.

È’ quanto ha affermato la sezione giurisdizionale per Ia Regione Friuli Venezia Giulia della Corte dei conti (sentenza n. 489/EL del 19 ottobre 2000).

I giudici contabili hanno affermato che "il contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti del Comune - laddove prevede, all'articolo 7, che l'ente locale possa assicurare i dirigenti dal rischio per la responsabilità civile per i danni causati a terzi in conseguenza di fatti e atti connessi con l’espletamento delle funzioni - è applicabile, nei Comuni di minori dimensioni, anche nei confronti dei responsabili degli uffici o dei servizi privi di qualifica dirigenziale investiti con provvedimento sindacale delle funzioni dirigenziali di gestione".

"Per contro - hanno affermato i giudici contabili - costituisce un ingiustificato danno per le finanze comunali la spesa sopportata dal Comune per il pagamento dei premi di una polizza che miri a coprire anche i dipendenti non investiti di funzioni dirigenziali per la responsabilità amministrativa

per i danni provocati nei confronti dello stesso Comune".

La sentenza, interpretando sistematicamente ed estensivamente la norma contrattuale riesce a colmare una lacuna nel sistema del vigente ordinamento degli enti locali, suggerendo, al di là del tenore letterale della norma, la giusta applicazione che di essa deve farsi soprattutto con riferimento al sistema delle responsabilità gestionali esistente nei piccoli Comuni, ove, in assenza di personale con qualifica dirigenziale, le funzioni di gestione sono conferite, con provvedimento del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi anche se privi di qualifica dirigenziale.

Condivisibile, poi, appare la limitazione della possibilità di stipulare la polizza per i dipendenti non investiti di funzioni dirigenziali, in quanto, se appare sicuramente giustificabile l'estensione della possibilità di copertura assicurativa nei confronti dei responsabili degli uffici o dei servizi privi di qualifica dirigenziale, in ragione dell'esercizio di funzioni analoghe a quelle dei dirigenti, non altrettanto giustificabile appare l’estensione della copertura assicurativa anche nei confronti del personale che, non solo non riveste qualifica dirigenziale, ma che non è investito neppure di quelle funzioni di gestione che possono giustificare la stipula di una polizza assicurativa in considerazione della naturale esposizione a rischio che il loro esercizio comporta.

Tale limitazione costituisce, tuttavia, un falso problema, perché se da un lato appare alquanto remota la possibilità che vi siano compagnie assicurative disposte a coprire anche i danni causati dai dipendenti con dolo o colpa grave, dall'altro, occorre considerare che per i danni cagionati con colpa lieve da amministratori o dipendenti pubblici nell'esercizio delle loro funzioni non sussiste né la responsabilità amministrativa né il conseguente obbligo di risarcimento.

TOMMASO MIELE