IL SOLE 24 ORE 13.3.00

La Corte dei Conti sull’integrazione illegittima degli organici

PER LE ASSUNZIONI STRAORDINARIE GLI ONERI A CARICO DELL’ASSESSORE

 

Se l'amministratore di un Comune ha disposto l'assunzione di personale straordinario al di fuori di qualsiasi formalità, le maggiori spese legali e gli oneri accessori sopportati dal Comune a seguito dell'azione giudiziaria attivata dai lavoratori per ottenere il pagamento delle retribuzioni maturate, vanno risarciti dall'assessore che ha ordinato le assunzioni e non dal dipendente del competente ufficio comunale che non ha potuto tempestivamente pagare i lavoratori straordinari per la mancata costituzione di un regolare rapporto d'impiego.

Lo ha stabilito la sezione Il centrale d'Appello della Corte dei conti – sentenza n. 284 del 27 ottobre 1999 - che, nel giudicare l'amministratore di un Comune della Campania, già condannato in primo grado per aver ordinato l'assunzione di personale straordinario al di fuori di ogni regola, ha affermato che "nel provvedimento con cui un assessore comunale abbia disposto l'assunzione di personale straordinario al di fuori di qualsiasi formalità non può non ravvisarsi violazione delle più elementari regole amministrative, connotata altresì da colpa di rilevante gravità".

In considerazione di ciò, essendosi verificato l'avvio di azioni giudiziarie da parte dei lavoratori straordinari per ottenere il pagamento delle retribuzioni maturate e non corrisposte dall'ente in conseguenza della mancata costituzione di un regolare rapporto d'impiego, i giudici contabili hanno affermato che "la responsabilità per le maggiori spese legali e gli accessori delle spese in questione va ricondotta all'amministratore che tali assunzioni ha ordinato, e non già a chi, successivamente, non ha potuto tempestivamente pagare i lavoratori straordinari in ragione dell’impossibilità di provvedere in tal senso".

La sentenza appare condivisibile non solo in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo della responsabilità, e cioè del danno per le finanze dell'ente locale, essendo indubbio che, a prescindere dalle retribuzioni spettanti ai lavoratori, le maggiori spese sopportate dall'ente locale per effetto delle azioni giudiziarie intentate dai lavoratori medesimi nei confronti del Comune per ottenere quanto a essi dovuto, (sono) da considerare danno per le finanze dell'ente, essendosi potute evitare con una condotta più avveduta, ma anche con riferimento al nesso di causalità e alla sussistenza dell'elemento soggettivo.

Esattamente, infatti, il danno sopportato dal Comune è stato ricondotto non già al comportamento di chi non ha potuto pagare tempestivamente le retribuzioni per l'assenza di un regolare rapporto d'impiego, ma alla condotta, giustamente ritenuta connotata da colpa di rilevante gravità, di chi, omettendo di osservare le modalità previste dalla legge per la costituzione di un regolare rapporto di lavoro con i lavoratori straordinari, non ha creato le condizioni perché si potesse procedere al tempestivo pagamento delle retribuzioni a favore degli stessi, rendendo necessario un contenzioso che una più accorta e oculata condotta avrebbe consentito certamente di evitare, e le cui spese, pertanto, sono state ritenute ingiustificate.

Possono trarsi le seguenti indicazioni:

1 - nelle assunzioni di personale da parte delle pubbliche amministrazioni non si può prescindere dall'osservare, in ogni caso, le regole previste dalla legge in materia;

2 - qualora l'irregolare costituzione di un rapporto di lavoro dia luogo ad azioni giudiziarie che una più attenta e oculata azione amministrativa avrebbe consentito di evitare, è indubbio che le maggiori spese sostenute dall'ente locale per effetto del contenzioso sono da ritenere danno per le finanze dell'ente;

3 - sempreché ricorrano le altre condizioni previste dalla legge per la sussistenza della responsabilità amministrativa, tale danno va risarcito da chi, nell'ambito delle proprie competenze e con condotta gravemente negligente, ha creato le condizioni per il verificarsi del danno.

Tommaso Miele