Italia Oggi, 9.3.01

PROFESSIONE

Assistenti sociali tenuti al segreto

Arriva anche per gli assistenti sociali l'obbligo del segreto professionale.

Il segreto coprirà quanto i professionisti "hanno conosciuto per ragione della loro professione esercitata sia in regime di lavoro dipendente, pubblico o privato, sia in regime di lavoro autonomo libero-professionale".

La novità é introdotta dal disegno di legge recante, appunto, le "Disposizioni concernenti l'obbligo del segreto professionale per gli assistenti sociali", approvato ieri in via definitiva dal senato.

In conseguenza dell'introduzione dell'obbligo, gli assistenti sociali non potranno essere obbligati a deporre in un processo penale su quanto hanno conosciuto per ragione della loro professione (art. 200 cpp) e potranno astenersi dal testimoniare nel processo civile (articolo 249 del codice di procedura civile).

Agli assistenti sociali, inoltre, si estendono le garanzie previste dall'articolo 103 del codice di procedura penale per il difensore (ossia le limitazioni nelle ispezioni e nelle perquisizioni nello studio professionale e i divieti su intercettazioni e controllo della corrispondenza).

Agli assistenti sociali si applicano, comunque, tutte le altre norme di legge in materia di segreto professionale, in quanto compatibili.