IL SOLE 24 ORE 19 FEBBRAIO 2001

GIURISPRUDENZA Sentenza del Tar Sicilia sulla delibera del Comune di Catania

La giunta non ha competenza sulle assunzioni del personale

 

La giunta comunale è incompetente ad adottare atti relativi a una procedura concorsuale di assunzione del personale, in quanto la competenza in materia appartiene ormai ai dirigenti, ai quali l’articolo 3 del Dlgs n. 29 del 1993 riserva espressamente l'emanazione degli atti di gestione.

Tale principio è stato di recente riaffermato dal Tar della Sicilia, Catania, terza sezione, con la sentenza n. 20 del 2001, su ricorso proposto per l’annullamento della deliberazione della giunta del Comune di Catania, che aveva disposto la revoca degli atti del concorso a due posti di dirigente di statistica al quale il ricorrente aveva partecipato.

I giudici amministrativi hanno ritenuto assorbente rispetto agli altri profili di illegittimità dedotti dal ricorrente proprio il vizio d'incompetenza dell'autorità emanante.

Invero, la distinzione tra atti di gestione, di competenza dei dirigenti e atti di indirizzo politico, spettanti agli organi elettivi, costituisce uno dei principi fondamentali della riforma del rapporto di lavoro alle dipendenze di un'amministrazione pubblica.

Siffatta distinzione è stata, inoltre, ribadita dall'articolo 6 della legge n. 127 del 1997, modificativo dell'articolo 51, terzo comma, della legge n. 142 del 1990, nonché di recente dall'articolo 107 del Dlgs 18 agosto 2000, n. 267.

In particolare, secondo quanto previsto da tale ultima disposizione spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'ente verso l'esterno, che la legge e lo statuto non riservano agli organi di governo.

Sono, pertanto, attribuiti ai dirigenti, tra gli altri, secondo le modalità stabilite dallo statuto e dai regolamenti dell'ente, gli atti di amministrazione e di gestione del personale.

Restano, invece, di competenza degli organi elettivi gli atti di rilievo politico, quali, a esempio, la definizione degli obiettivi e dei programmi, la determinazione delle risorse umane e finanziarie, la verifica della rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive impartite.

Quanto poi alla competenza per l'adozione degli atti considerati nei Comuni sprovvisti di personale dirigenziale, l'articolo 109, comma 2, del Testo unico, dispone per l'attribuzione di tali funzioni ai responsabili degli uffici e dei servizi con provvedimento motivato del sindaco.

Più specificamente, come precisato dalla sentenza del Tar che si commenta, gli atti di gestione del personale possono definirsi come quelli che determinano in concreto l’assetto organizzativo dell'ente, vale a dire tutti gli atti a contenuto puntuale. Invero, già in precedenza il Tar Veneto, seconda sezione, con la sentenza del 7 ottobre 1997, n. 1408, aveva dichiarato illegittima la contestazione di addebiti inviata a un impiegato comunale da parte del sindaco.

Le motivazioni erano sempre riferite al principio generale della separazione delle funzioni, tra organi elettivi e dirigenti, ai quali sono riservati i compiti operativi e le relative responsabilità.

Sempre in questo senso si era espresso anche il Tar Toscana, terza sezione, con la sentenza del 19 marzo 1999, n. 42, riaffermando che compete ai dirigenti la gestione amministrativa relativa a tutte le funzioni di direzione amministrativa degli uffici e dei servizi, in contrapposizione agli atti di indirizzo e di controllo riservati agli organi di governo.

Non si registra ancora un consolidato orientamento in materia da parte dei giudici del lavoro, ai quali sono rimesse le controversie instaurate dai dirigenti per questioni correlate al principio in esame della separazione delle funzioni, i quali potrebbero lamentare problemi di demansionamento, qualora le loro funzioni fossero svolte dagli organi elettivi, in violazione della normativa richiamata.

GAETANO VICICONTE