Italia Oggi 30.5.2000

Atti del comune liberi nella rete

Pagina a cura di Antonio Ciccia

I comuni non hanno bisogno del consenso degli interessati per mettere in rete i propri atti.

Internet deve essere considerato uno strumento neutro e come tale non può incidere sul regime di conoscibilità degli atti delle amministrazioni.

Se un atto è conoscibile da chiunque potrà essere diffuso nel sito del comune o comunque dell'ente; ma se il regime di conoscibilità è ristretto, allora non potrà essere conosciuto indiscriminatamente via web.

In ogni caso la diffusione degli atti in rete deve essere disciplinata dal regolamento dell'ente.

Innanzi tutto va individualo il regime di pubblicità dell'atto così come disciplinato dalla normativa di settore. Per gli enti pubblici la diffusione è ammessa se prevista da norme di legge o di regolamento (art. 27, comma 3). Devono, poi, essere osservate regole specifiche per i dati idonei a rivelare lo stato di salute, la cui diffusione è vietata ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge 675/96, e per i dati sensibili.

In astratto si possono individuare diversi livelli di conoscibilità degli atti: il primo livello è quello di accesso pubblico dovuto a tutti; poi un livello di accesso limitato agli aventi diritto; un livello consentito solo previa autorizzazione dell'autorità competente secondo la legge; un livello riservato agli uffici e alle autorità, specificamente individuati dalla legge.

Il garante fa riferimento nella sua pronuncia a diversi livelli di accesso agli atti della p.a. a mezzo Internet. Il primo livello è, quindi, quello di accesso pubblico dovuto a tutti. Il presupposto normativo di tale livello di conoscibilità degli atti è la legge 142/90 che espressamente dichiara la pubblicità di tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale. In questo caso i1 regime di conoscibilità degli atti potrà essere soddisfatto con diffusione del dato via Internet. L'unica avvertenza è che l'ente disciplini per regolamento la conoscibilità delle informazioni in suo possesso.

La forma della pubblicazione di atti può essere quella di notiziari on-line: in questo caso varranno le regole privacy stabilite per l’attività giornalistica. In particolare sarà possibile avvalersi dell'informativa semplificata da inserire nel notiziario, nella quale dare conto dell'identità del curatore della pubblicazione, cui fare riferimento per l'esercizio dei diritti di accesso e rettifica dei trattamenti (art. 13 legge 675/96). Come esemplificazione di questo livello di conoscibilità di dati a mezzo Internet il garante richiama la possibilità di pubblicare in rete elenchi nominativi di coloro che hanno ottenuto il rilascio di concessioni e autorizzazioni edilizie.

(precisazioni del Garante della privacy in risposta a quesiti dell’ANCI)