ITALIA OGGI – 13 OTTOBRE 2000

Il TU sulla documentazione amministrativa

PUNIBILE CHI AUTOCERTIFICA IL FALSO

Interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione

DI ACHILLE MACCAPANI

Prevista l'applicazione dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione, nel caso dell'utilizzo di un,'autocertificazione falsa.

I certificati di assistenza al parto e i mancati controlli entro 30 giorni sono violazioni ai doveri d'ufficio.

Sono queste alcune delle principali novità in materia di dichiarazioni sostitutive, contenute nello schema di testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato in via preliminare dal consiglio dei ministri nella seduta del 6/10/2000, su proposta del ministro della funzione pubblica Franco Bassanini, dopo aver ottenuto i pareri del Consiglio di stato, del garante per la protezione dei dati personali, nonché della conferenza stato-città-autonomie locali.

Lo schema di testo unico, che deve essere sottoposto al parere delle commissioni parlamentari, consiste nel riordino delle disposizioni normative in materia di certificazioni, dichiarazioni sostitutive, firma digitale e protocollo informatico, finora disseminate in varie leggi, tra cui la legge 15/68, la legge 127/97, il dpr 403/98 e il dpr 428/98.

Esaminiamo insieme gli elementi di spicco dello schema di testo unico, la cui entrata in vigore è prevista nel mese di gennaio 2001, e che interessano sul piano pratico gli uffici comunali.

No ai certificati di assistenza al parto.

L'art. 74 dello schema di dpr prevede che costituiscono violazione dei doveri di ufficio la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà, la richiesta di certificati o di atti di notorietà nei casi in cui vi sia l'obbligo del dipendente di accettare la dichiarazione sostitutiva, nonché il rifiuto, da parte del dipendente incaricato, di accettare l'attestazione di stati, qualità personali e fatti, a mezzo dell'esibizione di un documento di riconoscimento.

È altresì ritenuta una violazione dei doveri d'ufficio la richiesta e la produzione, da parte rispettivamente degli ufficiali di stato civile e dei direttori sanitari, del certificato di assistenza al parto ai fini della formazione dell'atto di nascita.

Un'innovazione, questa, assai significativa, specie se confrontata con l'originaria formulazione dell'art. 8, comma 3, del dpr 403/98, che sanciva il solo divieto di produzione del certificato di assistenza al parto. Una scelta che si è resa indubbiamente necessaria, in conseguenza della fase applicativa non pienamente conforme agli obiettivi originari di snellimento amministrativo.

Interdizione per atti falsi.

Il giudice, nei casi più gravi, potrà applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte, qualora il rilascio di dichiarazioni mendaci, la formazione di atti falsi, l'esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti al vero, le dichiarazioni sostitutive contenenti dati falsi siano stati effettuati alfine di ottenere la nomina ad un pubblico ufficio oppure l'autorizzazione per l'esercizio di una professione o arte.

Per esempio, nel caso relativo alle dichiarazioni sostitutive allegate alla comunicazione di inizio attività per l'apertura di un nuovo esercizio di commercio fisso (art. 7, dlgs 114/98), è possibile considerare, assieme alle sanzioni previste dall'art. 22 del dlgs 114/98, anche l'ipotesi dell'interdizione temporanea per l'esercizio della professione, con conseguente chiusura, per un determinato periodo di tempo, dell'esercizio.

Tutelati i dipendenti.

Secondo quanto previsto dall'art. 73 dello schema di dpr, gli enti locali ed i propri dipendenti, tranne che nei casi di dolo o di colpa grave, sono dichiarati esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, se la loro emanazione sia conseguente a dichiarazioni o documenti falsi, o a documenti contenenti dati non più veritieri, presentati dall'interessato o da terzi.

Viene garantita una doverosa tutela, a favore dei dipendenti dei comuni e delle province, i quali, in presenza di dichiarazioni sostitutive o documenti presentati, devono emanare atti amministrativi, che tengono conto delle informazioni prodotte.

Il dolo e la colpa grave costituiscono l'unica limitazione a tale tutela, sulla scia di quanto già previsto in materia di responsabilità contabile (art. 1, legge 14/1/94 n. 20, modificato dall'art. 3 del.dl 23/10/96 n. 543, conv. con legge 20/12/96 n. 639).

Controlli non solo a campione.

Attualmente il legislatore prevede che "le amministrazioni procedenti sono tenute a procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (art. 11, comma 1, dpr 403/98).

Molti comuni si sono dotati, di conseguenza, di appositi regolamenti di disciplina dei controlli sulle autocertificazioni prodotte agli uffici degli enti stessi, che dovranno essere presto riveduti e riaggiornati: ciò in quanto tali controlli dovranno essere effettuati anche "in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi".

Il dipendente incaricato, che riceve 1'autocertificazione, se dopo un primo esame ritiene la sussistenza di dubbi sulla veridicità delle informazioni contenute nella stessa, deve intervenire e provvedere ad effettuare i controlli occorrenti.

I comuni dovranno individuare e rendere note le misure organizzative scelte per l'efficiente, efficace e tempestiva esecuzione dei controlli stessi, oltre alle modalità per la loro esecuzione.

La rapidità dei controlli comporta la necessità degli uffici e dei dipendenti incaricati nel rispondere, con tempestività, alle richieste di controllo e verifica, sottoposte da altri comuni, p.a. o gestori di pubblici servizi (gas, luce, telefonia ecc.), poiché la mancata risposta a tali richieste entro 30 giorni è definita dallo schema di dpr una "violazione dei doveri d'ufficio" (art. 72, comma 2).

Esenzione dall'imposta di bollo.

Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà "sono esenti dall'imposta di bollo". Inoltre l'imposta di bollo non è dovuta nei casi in cui, secondo le leggi in vigore, è esente da bollo l'atto sostituito oppure quello in cui è apposta la firma da legalizzare.

Controlli diretti.

Anche i gestori di pubblici servizi potranno accedere presso gli uffici demografici dei comuni, per effettuare la consultazione diretta degli archivi, ai fini della verifica degli stati, qualità personali e fatti dichiarati nelle autocertificazioni: detta consultazione si considera infatti, come stabilisce l'art. 43, comma 2, dello schema di dpr, "operata per finalità di rilevante interesse pubblico".

È tuttavia necessaria l'autorizzazione scritta a favore sia dei gestori di pubblici servizi sia di altre p.a., nella quale sono indicati i limiti e le condizioni di accesso finalizzati ad assicurare la riservatezza dei dati personali.