Italia Oggi 30.11.2000

Ora l’autocertificazione è utilizzabile tra privati

Autocertificazioni anche tra privati. La legge 340/2000 (legge di semplificazione per il 1999) estende ai rapporti tra privati le dichiarazioni sostitutive di notorietà e di atto di notorietà previste dalla legge 15 del 1968. Le autocertificazioni sono un sistema previsto per snellire i rapporti con le pubbliche amministrazioni e hanno l'obiettivo di evitare un lusso di documenti e certificati a corredo di istanze o di richieste da parte del privato.

Con i provvedimenti Bassanini l'autocertificazione è diventata un obbligo per le pubbliche amministrazioni. Queste in particolare non possono richiedere certificati quando la legge consente all'interessato di autodichiarare sotto la sua responsabilità il possesso del requisito o comunque il dato.

Inoltre a sottolineare la doverosità del ricorso all'autocertificazione le disposizioni qualificano come responsabilità disciplinare quella del pubblico impiegato che non accetta l'autodichiarazione del privato.

Se l'autocertificazione è ispirata a criteri di obbligatorietà nei rapporti con una pubblica amministrazione, del tutto diversa è la situazione nei rapporti tra privati.

L'articolo 2 della legge 340 citata prevede che le dichiarazioni sostitutive possono essere utilizzate anche nei rapporti tra privati che vi consentano.

La regola è dunque quella del consenso tra i privati.

Un'impresa (per esempio una banca o il datore di lavorò) deve dichiarare che consente di ricevere autodichiarazioni al posto delle dichiarazioni sostitutive. In mancanza di consenso l'interessato non potrà pretendere di effettuare dichiarazioni sostitutive, ma dovrà produrre le certificazioni rilasciate dalle pubbliche amministrazioni competenti.

Il problema delle dichiarazioni sostitutive non riguarda solo la possibilità o meno di effettuarle, ma anche le modalità di controllo delle stesse e le responsabilità in caso di dichiarazioni non veritiere.

Sotto il profilo dei controlli provvede l’articolo 2 citato disponendo che l'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, previa definizione di appositi accordi, è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi.

Allora altra regola da osservarsi è che il privato che decida di accettare l'autocertificazione dovrà fare sottoscrivere una formula di consenso a successivi controlli mediante accessi alle pubbliche amministrazioni.

Il privato potrà predisporre un modello che contiene l'autodichiarazione e la formula di consenso che verrà sottoscritta dal cittadino.

Considerata la possibilità di un flusso rilevante di richieste di controllo, a legge suggerisce di stipulare convenzioni tra p.a. e privati, anche per disciplinare collegamenti informatici e telematici. L'amministrazione richiesta dovrà solo preoccuparsi di acquisire il consenso dell'interessato. Quest'ultimo dovrà considerare che con la possibilità di ricorrere all'autocertificazione anche nei confronti del privato sarà esonerato da code e spese e quindi potrà considerare favorevolmente la richiesta di consenso per i successivi controlli (il cui oggetto sarà limitato alle necessità della verifica stessa).

Le conseguenze di false dichiarazioni dovranno essere considerate sia sul piano civile sia su quello penale. Sul piano civile si potrà trattare per esempio di far annullare o far risolvere il contratto stipulato sulla base delle false dichiarazioni (il contratto è annullabile per vizio del consenso). Senza tralasciare che la falsa dichiarazione può costituire l’artificio costituente il delitto di truffa (art. 640 c.p.)