ITALIA OGGI 1.12.2000

Guida del dipartimento della funzione pubblica su come avvalersi delle dichiarazioni sostitutive

UNA BUSSOLA PER L’AUTOCERTIFICAZIONE

Niente autentica se l’atto non è collegato a istanze alla p.a.

di Antonio Ciccia

 

Autentica di firma per le dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà non collegati a domande rivolte alla p.a.

L’autentica non è invece necessaria per le stesse dichiarazioni collegate a istanze rivolte a un ufficio pubblico.

Questa la principale chiarificazione contenuta nella guida all’autocertificazione consultabile sul sito ww.governo.it della presidenza del consiglio.

La guida si occupa dei punti salienti dell'autocertificazione e confeziona anche due modelli per l’autodichiarazione dei dati anagrafici e per gli altri dati (reddito, titoli ecc.). Vediamo di illustrare il vademecum governativo.

Che cos'è l'autocertificazione.

La dichiarazione sostitutiva di certificazione, precisa il documento, è una semplice dichiarazione firmata dal cittadino, senza firma autenticata e senza bollo, che sostituisce i certificati e documenti richiesti dalle ammini_ strazioni pubbliche e dai gestori dei servizi pubblici. Il cittadino si sostituisce all'amministrazione competente a rilasciare un certifio e lo dichiara con valore di legge so to la propria responsabilità.

Cosa si può certificare.

Con una semplice dichiarazione sostitutiva di certificazione si possono autocertificare: dati anagrafici e di stato civile; nascita; residenza; cittadinanza; godimento dei diritti politici; stato civile; esistenza in vita; nascita dei figli; morte del coniuge, del genitore, del nonno, del figlio, del nipote; maternità; paternità; separazione o comunione dei beni; stato di famiglia; tutte le annotazioni contenute nei registri di stato civile

- Titoli di studio e qualifiche professionali: titolo di studio; qualifica professionale; esami sostenuti; titolo di specializzazione; titolo di abilitazione; titolo di aggiornamento; titolo di qualificazione tecnica: titolo di formazione

- Situazione economica-fiscale e reddituale: reddito; situazione economica; assolvimento obblighi contributivi; possesso e numero di codice fiscale; possesso e numero di partita Iva

- Tutti i dati contenuti nell'anagrafe tributaria

- Vivere a carico

- Posizione giuridica: .legale rappresentante; tutore;curatore; non aver riportato condanne penali.

Altri dati:

- Iscrizione in albi o elenchi tenuti dalle pubbliche amministrazioni

- Posizione agli effetti degli obblighi militari

- Stato di disoccupazione

- Qualità di pensionata e categoria di pensione

- Qualità di casalinga

- Qualità di studente

Cosa non si può autocertificare.

Certificati sanitari e veterinari; certificati di conformità Ce; certificati di marchi e brevetti.

Come si fa l'autocertificazione.

L'autocertlficazione va presentata in carta semplice, firmata dall'interessato, senza autentica di firma e senza bollo

Può essere presentata da un'altra persona o essere inviata per posta o via fax.

Possono fare l’autocertificazione:

- I cittadini italiani

I cittadini extracomunitari residenti in italia possono autocertificare solo i dati e i fatti che possono essere verificati presso soggetti pubblici e privati italiani.

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

Tutte le altre qualità personali, le situazioni e i fatti a conoscenza dell'interessato, e non contenute nell'elenco delle dichiarazioni sostitutive di certificazione, possono essere attestati con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

Come si fa la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

La guida distingue due casi: la dichiarazione collegata a domanda e quella non collegata ad alcuna domanda.

Quando è collegata a una domanda, anche se presentata in un momento successivo, non deve essere autenticata (e quindi non si applica la marca da bollo), va firmata davanti al dipendente addetto a ricevere la documentazione o inviata per posta o per fax insieme alla fotocopia del documento d'identità di colui che firma. Si aggiunge che la non necessità di autentica comporta la non assogettabilità alle formalità sostitutive dell'autentica stessa (tipo allegazione del documento).

In prospettiva si tenga conto, però, che il Testo unico della documentazione amministrativa prevede che tutte le istanze rivolte alla pubblica amministrazione, anche a mezzo fax o posta elettronica, debbano essere corredate dalla copia del documento di identità (eventualmente passato allo scanner).

Sempre in prospettiva, su questo punto si segnala che la copia del documento di identità nelle istanze tematiche sarà sostituita dalla carta di identità elettronica o dal sistema di accertamento dell'identità del richiedente con lo strumento della firma digitale.

Nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non fosse collegata ad alcuna domanda, deve essere presentata con firma autenticata e può essere o inviata per posta o tramite altra persona.

Possono fare la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà:

- I cittadini italiani

- I cittadini della Comunità europea

-I cittadini extracomunitari residenti in italia possono autocertificare solo i dati e i fatti che possono essere verificati presso soggetti pubblici e privati italiani.

Obbligo per la p.a.

Le amministrazioni e gli enti pubblici (ministeri, comuni, province, ordini professionali, Inps ecc.) e i gestori di servizi pubblici (Enel, aziende di trasporto, Fs, Poste con l'esclusione dei servizi di bancoposta, ecc.) devono accettare le dichiarazioni sostitutive sia di certificazione sia di atti di notorietà

Comuni, scuole, università e motorizzazione civile, precisa il documento in esame, non possono chiedere certificati, ma solo autocertificazioni.

Le amministrazioni pubbliche, inoltre, non possono richiedere gli i estratti degli atti di stato civile

Saranno le amministrazioni ad acquisirli direttamente presso i comuni.

La mancata accettazione dell'autocertificazione costituisce violazione dei doveri d'ufficio.

Chi non è tenuto ad accettarle.

I privati (banche, assicurazioni, notai e aziende private) non sono tenuti ad accettare l'autocertificazione.

Si tenga conto però del fatto che in base alla legge 340/2000 (legge di semplificazione per il 1999), i privati che lo consentono possono accettare l'autodichiarazione.

In tal caso possono poi richiedere alla pubblica amministrazione la certificazione dei dati dichiarati alfine di verificarne la veridicità.

Per attivare il controllo il privato deve presentare il consenso dell'interessato alla pubblica amministrazione interpellata.

Anche i tribunali sono esclusi dall'obbligo di accettare le autodichiarazioni.

ll documento d'identità al posto dei certificati.

La presentazione del proprio documento di riconoscimento, in corso di validità, contenente i dati personali (cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza) sostituisce la presentazione dei corrispondenti certificati.

Le responsabilità di chi autocertifica.

Nel caso in cui si rendano dichiarazioni false la legge prevede sanzioni penali e la perdita dei benefici ottenuti. Sul punto si sottolinea che la sanzione della perdita del beneficio riguarda solo quei benefici che derivano dalle false dichiarazioni e non altri: se il beneficio non è collegato alla dichiarazione falsa pur presente nel modulo o se il beneficio è autonomamente concedibile in base a successiva dichiarazione veritiera non si ha decadenza (salva eventuale responsabilità penale per la dichiarazione falsa ma ininfluente rispetto al beneficio).

Le amministrazioni sono tenute a effettuare i controlli sulla veridicità delle autocertificazioni presentate dall'interessato, ma sono anche tenute a ricevere l'autocertificazione stessa.

Il Testo unico sulla documentazione amministrativa (di cui è prevista l’entrata in vigore da gennaio 2001) attribuisce alla responsabilità disciplinare del funzionario pubblico la mancata accettazione della autocertificazione.

COSI’ LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI

(Art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n., 15, dpr 20 ottobre 1998, n. 403)

II / la sottoscritto/a

nato/a il a

residente a in via / piazza n.

consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità (art. 26,legge 4/1/1968, n. 15)

DICHIARA

(barrare solo le caselle che interessano)

(titoli culturali e professionali)

- di essere in possesso de- seguent_ titol_ di studio:

- di essere in possesso del- seguent- qualific- professional

- di avere sostenuto i seguenti esami:

- di essere in possesso de- seguent_ titol_ di specializzazione:

- di essere in possesso de_ seguent_titol di abilitazione:

- di essere in possesso de- seguent titol di formazione:

- di essere in possesso de- seguent titol_ di aggiornamento:

- di essere in possesso de- seguent_ titol_ di qualificazione tecnica:

(posizione economica, fiscale, contributiva)

- di essere a carico di

- che la propria situazione economica è la seguente:

- che l'ammontare del proprio reddito complessivo ne- ann- è stato di

- di avere assolto ai seguenti obblighi contributivi

- (indicare anche l'ammontare corrisposto)

- di essere in possesso del codice fiscale

- di essere in possesso della partita Iva n.

- che nell'anagrafe tributaria sono presenti i seguenti dati:

(altri stati, fatti e qualità personali)

- di essere disoccupato-

- di essere pensionato (indicare la categoria della pensione):-

- di essere studente-

Data IL/LA Dichiarante

 

 

Esente da autentica di firma ai sensi dell'art. 3, comma 10, della legge 127/97 ed esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 14, tabella B, del dpr 642!72.

AVVERTENZA: II Dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanatO sulla base della dichiarazione non veritiera