Da Italia Oggi, 18.2.00, pg 42

La legge'265 del '99 consente una gestione distinta dalla Giunta. Ecco il regolamento per attuarla

Consigli autonomi

Possono avere contabilità separata

Pagina a cura

Di LUIGI OLIVERI

L’autonomia contabile dei Consigli comunali e provinciali va disciplinata per via regolamentare dagli enti locali. Lo stabilisce espressamente l'último periodo dell'articolo 31, comma 1-bis, della legge 142/90 nella formulazione introdotta dalla legge 265/99, a mente del quale "con il regolamento di cui al comma 1 i consigli disciplinano la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti".

Dalla lettera della disposizione appare necessario che l'autonomia contabile del consiglio sia fissata in osservanza delle disposizioni contenute nel regolamento sul funzionamento dei consigli previsto dall'art. 31, comma 1, della legge 142190. Tuttavia, l'art. 33 della legge 265/99 autorizza a ritenere possibile anche l'approvazione di uno specifico regolamento dedicato all'autonomia contabile (uno schema è proposto qui a lato), nel disporre che "sono esclusi dal controllo preventivo di legittimità i regolamenti di competenza del consiglio attinenti all'autonomia organizzativa e contabile dello stesso consiglio", lasciando quindi intendere che i diversi aspetti dell'organizzazione e della disciplina contabile possano essere disciplinati con atti regolamentari differenti.

Qualunque sia la scelta operata dagli enti locali, il regolamento deve contenere precise indicazioni in merito alle competenze gestionali e sulla possibilità di introdurre modifiche al bilancio e al Peg che possano influire sull'attività del consiglio.

E’ chiaro che la gestione dei programmi e dei progetti relativi al consiglio dovrà svolgersi sul duplice binario della concreta gestione da parte di un tecnico responsabile del budget previsto dal bilancio e dal Peg, nel rispetto delle direttive fornite dal presidente del consiglio, se presente, o dal sindaco. E poiché il regolamento deve garantire l'autonomia tanto del consiglio nel suo complesso, quanto dei gruppi consiliari regolarmente costituiti, quali sue componenti, è quanto mai opportuno che gli indirízzi del presidente o del sindaco vengano espressi concordandoli preventivamente con i presidenti dei gruppi consiliari medesimi.

Poiché la legge 265/99 ha appositamente introdotto l'autonomia contabile del consiglio quale segno tangibile del nuovo ruolo che il consiglio assume nell'ambito dell'ente locale, occorre fare sì che detta autonomia sia effettiva e concreta. Se, allora, è indispensabile a questo fine separare i dati del bilancio dell'ente da quelli relativi al consiglio, altrettanto indispensabile è stabilire che solo il consiglio medesimo può apportare, nel corso della gestione, modifiche sia ai programmi gestionali sia alle previsioni finanziarie. Non pare inopportuno, pertanto, introdurre una disposizione che faccia espresso divieto alla giunta comunale di approvare modifiche al Peg o di bilancio (in via d'urgenza) che possano modificare i programmi e le risorse che il consiglio, nell'esercizio della sua autonomia, abbia riservato a sé e alle sue strutture.

ItaliaOggi pubblica uno schema di regolamento per la disciplina dell'autonomia contabile del consiglio,

Art. 1

Autonomia contabile

l. Ai sensi dell'art. 31, comma 1-bis, della legge 142/90, con norme regolamentari il comune fissa le modalità per fornire al consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziarie, che il medesimo consiglio, attraverso le strutture amministrative previste dalla dotazione organica, può gestire ai fini del funzionamento proprio e dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

Art. 2

Servizi consiliari

l. Nell'ambito della dotazione organica della segreteria generale (oppure indicare il diverso ufficio nel quale incardinare il servizio) è individuato lo specifico servizio comunale preposto ad assicurare l'autonomia funzionale e contabile del consiglio, denominato "Servizio per l'autonomia funzionale e contabile del consiglio".

2. Presso detto servizio è costituito l'ufficio di presidenza, composto, ai sensi del regolamento per il funzionamento del consiglio, da - (indicare il numero e la categoria dei dipendenti), posti alle dipendenze funzionali del presidente del consiglio e alle dipendenze tecniche del responsabile del settore

Art. 3

Disciplina dell'autonomia contabile

1. La relazione previsionale e programmatica deve essere integrata da apposita relazione riguardante i programmi e le risorse relativi all'attività del consiglio, redatti dai dipendenti del servizio di cui all'art. 2, sotto le direttive emanate in accordo tra il presidente del consiglio e il responsabile del settore, tenendo conto delle richieste presentate anche dai gruppi consiliari regolarmente costituiti.

.2. Tra gli allegati al bilancio di previsione è obbligatorio inserire uno specifico prospetto analitico dei fondi destinati all'autonoma gestione del consiglio, collegati ai progetti non solo strategici, ma anche gestionali, relativi al consiglio. Il dettaglio di tale prospetto deve corrispondere a quello previsto, per gli altri servizi, dal Peg.

3. Il Peg deve essere redatto tenendo conto di quanto disposto dal bilancio di previsione in merito al consiglio. Il Peg deve riportare, in apposito quadro allegato, le risultanze economiche e finanziarie previste dal bilancio di previsione, separando le spese relative al consiglio dalle altre spese iscritte in bilancio.

4. Alla giunta è vietato apportare variazioni al Peg, per la parte che riguarda il consiglio comunale, il quale, nefl'esercizio della sua autononúa contabile, prevista dalla legge e dal presente regolamento, è l'unico legittimato ad apportare variazioni allo specifico Peg e alle voci del bilancio di propria pertinenza. La giunta non può adottare variazioni di bilancio relative alle voci che riguardano il consiglio nemmeno per ragioni d'urgenza.

Art. 4

Gestione delle risorse spettanti al consiglio

l. Al servizio per l'autononúa funzionale e contabile del consiglio il bilancio e il Peg, nelle parti specificamente destinate al consiglio, assegnano le risorse finanziarie ed econonìiche necessarie per il migliore fùnzionarnento dell'organo e dei gruppi consiliari.

2. Alla materiale gestione delle risorse, attraverso il Peg, è preposto il responsabile del servizio di cui all'art.2, il quale cura l’istruttoria tecnica di tutti gli atti gestionali relativi, nonché verifica l'andamento delle spese e acquisisce le richieste dei consiglieri e dei gruppi per assicurare l'ottimale gestione.

3. Il responsabile, sulla base della gestione e delle richieste dei consiglieri e dei gruppi, propone al presidente del consiglio eventuali modifiche ai progetti o agli stanziamenti, che possano sfociare in modifiche al Peg o al bilancio.

4. Il servizio gestisce tutte le risorse relative al consiglio, e in particolare provvede: a), alla liquidazione dell'indennità per il presidente del consiglio; b) alla liquidazione dei gettoni di presenza dei consiglieri comunali; c) all'istruttoria delle pratiche relative agli aumenti o diminuzioni delle indennità o dei gettoni; d) alla liquidazione dei rimborsi ai datori di lavoro, per le assenze retribuite, aí sensi dell'art. 24, c. 1 e 4, della legge 265/99, del presidente del consiglio e dei capi gruppo consiliari (questi ultimi qualora la popolazione del comune sia oltre 15 mila abitanti); e) alla liquidazione delle indennità di missione del presidente del consiglio e dei consiglieri; f) al rimborso di spese di viaggio effettivamente sostenute dai consiglieri residenti fuori dal capoluogo per la partecipazione alle sedute consiliari, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni; g) all'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento di consiglio e gruppi consiliari.

5. Qualora la popolazione del comune sia in numero superiore a 15 mila, con successivo provvedimento, potrà essere prevista un’apposita struttura dedicata al consiglio comunale.

Art. 5

Presidente del consiglio

l. Ferme restando le attribuzioiú del presidente del consiglio, come previste dal regolamento per il funzionamento del consiglio e dalle leggi 142/90 e 265/99, ai fini dell’autonomia contabile, il presidente emana ogni direttiva finalizzata all’attuazione o redazione dei programmi di funzionamento del consiglio, utilizzando la conferenza dei capi gruppo consiliari quale organo di consultazione.

2. Il presidente del Consiglio autorizza i consiglieri comunali che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori dal capoluogo del comune in missione. La successiva liquidazione, ai sensi dell’art. 25, c. 3, della legge 265/99, è sottoscritta dal responsabile del settore.

3. Il presidente del consiglio può recarsi in missione senza autorizzazione preventiva, e ha diritto al rimborso spese e all'indennità di missione sulla base della presentazione di una dichiarazione sulla durata e finalità della missione, corredata da documentazione delle spese.