IL SOLE 24 ORE - LUNEDì 24.7.2000

Giurisprudenza – Tar Veneto – sì alle associazioni in giudizio

AZIONE POPOLARE ATTIVABILE SOLO SE IL COMUNE E’ INERTE

 

La natura istituzionale dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e delle sue articolazioni regionali è stata affermata dalla giurisprudenza amministrativa, dopo che la giurisprudenza contabile aveva già riconosciuta le finalità pubbliche dell' Anci.

È questo il primo, importante principio, fissato dalla prima sezione del Tar Veneto, con la sentenza n. 1018/00 dello scorso 16 maggio.

La stessa sentenza fissa un criterio di merito che assume notevole rilievo concreto: l'azione popolare è attivatile solo in caso di inerzia del Comune e non in chiave correttiva della sua attività. Con tale pronuncia è stata ammessa la costituzione, a fianco di un Comune, nel giudizio amministrativo da parte dell'Anci. Molto chiara è la pronuncia per ciò che attiene l'ambito entro cui l'Associazione può intervenire, ambito che non è riferito alla difesa di comportamenti concreti, ma solo per ragioni che hanno un carattere generale.

Tale possibilità è stata infatti riconosciuta in quanto nel caso specifico l'Associazione, attraverso la costituzione in giudizio, mira a "contrastare l'ingresso nell'ordinamento di una interpretazione" da cui < verrebbe gravemente pregiudicata o quanto meno complicata o resa più farraginosa e difficoltosa l' attività amministrativa" con una sostanziale diminuzione della "autonomia costituzionalmente garantita" agli enti locali.

La stessa sentenza aggiunge che è perfettamente legittima anche la costituzione in giudizio delle Anci regionali, oltre ovviamente a quella nazionale, in quanto statutariamente "esse rappresentano gli associati e perseguono gli obiettivi generali dell'associazione".

La Corte di Conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, del resto, con la sentenza 7 dicembre 1998 n. 2298 aveva già sancito che sono legittimi, i contributi finanziari dello Stato erogati all'Anci per fini di interesse pubblico.

In particolare, la sentenza ha stabilito che l'Anci si deve considerare inquadrata nella categoria degli enti privati di interesse pubblico, con la conseguente sua possibile assimilazione, a taluni effetti alla categoria degli enti pubblici in senso proprio. E ancora che essa possiede una serie di indici che rendono plausibile la sua riconducibilità alla categoria intermedia costituita dagli enti privati di interesse pubblico.

L'altro importante principio fissato dalla sentenza del Tar Veneto riguarda la delimitazione degli ambiti dell'azione popolare, cioè della possibilità offerta dalla legge n. 142/90 ai cittadini di sostituirsi alle pubbliche amministrazioni locali che omettono di promuovere o costituirsi in giudizio. Ma l’azione popolare, è questo l'importante principio fissato, è ammissibile "in sostituzione del Comune che rimanga inerte nel coltivare giudizialmente gli interessi suoi propri e non certo di tipo correttivo": è questa un'ipotesi che non può essere condivisa "dato il suo aperto e insanabile contrasto sia con il dato normativo testuale, sia con la sua ratio".

La sentenza del Tar Veneto rileva che un interpretazione estensiva dell'azione popolare non risulta possibile neppure dopo l'emanazione della legge n. 265/99. Tale norma si è occupata di questo strumento, ma "l'intentio legis è chiara nel senso di limitare detto strumento alla sola ipotesi di sostituzione al Comune, pur nel nuovo quadro delle autonomie locali".

Nel caso specifico con l’azione popolare si contestava la nomina di un direttore generale effettuata in forma consorziata da alcuni enti locali lamentando l'assenza dei requisiti prescritti dal legislatore .

ARTURO BIANCO