ITALIA OGGI – 13.6.00

La commissione finanze del senato ha dato via libera a un emendamento al ddl collegato, fiscale

Entl locali, cedibili tutti i crediti

Cartolarizzazione in arrivo anche per le entrate tributarie

DI SIRO GINORI

In arrivo la cartolarizzazione dei crediti tributari degli enti locali e delle camere di commercio. La commissione finanze del senato, il 6 giugno scorso, in sede di discussione del disegno di legge "Misure in materia fiscale", il cosiddetto "collegato fiscale", ha approvato un emendamento volto a introdurre nell'ordinamento una norma sulla cessione dei crediti tributari simile alla disciplina varata a suo tempo per i crediti Inps.

Il testo prevede la possibilità; per gli enti locali, di cedere a terzi a titolo oneroso i propri crediti tributari, compresi gli accessori per interessi, sanzioni e penalità. Per le camere di commercio la possibilità è legata alle entrate di cui all'art. 18 della legge 580/93.

Viene stabilito che i rapporti tra l'ente locale o la camera di commercio e il cessionario sono regolati in via convenzionale, che le cessioni non sono soggette all'articolo 1264 c.c., e che esse danno luogo a successione a titolo particolare nei diritti ceduti. Inoltre nei procedimenti civili di cognizione e di esecuzione, pendenti alla data della cessione, si applica l'articolo 111, commi primo e quarto c.p.c. Nei giudizi instaurati successivamente a tale data, la legittimazione passiva spetta in ogni caso all'ente locale. Entrambi gli enti sono tenuti a garantire l'esistenza dei crediti, ma non rispondono dell'insolvenza dei debitori. I privilegi e le garanzie conservano la loro validità e il grado di favore del cessionario.

Gli enti locali potranno così disfarsi dei propri crediti tributari cedendoli a terzi (per esempio a un intermediario finanziario), ottenendone l'immediato versamento dell'importo concordato, dimenticandosi così del concessionario e della riscossione mediante ingiunzione.

Viene così attuatala cosiddetta "terza via" perla riscossione dei tributi locali, e anche i contribuenti dovranno adattarsi a questa nuova realtà. Nell'attuale legislazione esiste già una norma (poco conosciuta) relativa alla cessione dei crediti da parte delle amministrazioni pubbliche, a esclusione di quelli di natura tributaria e contributiva. Inoltre l'art. 8 del decreto legge n. 79/97 stabilisce che le p.a. possono cedere i propri crediti "dopo aver esperito

le ordinarie procedure previste dai rispettivi ordinamenti per il pagamento da parte dei terzi debitori di quanto a esse dovuto per obbligazioni pecuniarie liquide ed esigibili".

La cessione deve essere fatta a soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di recupero creditizio di comprovata affidabilità, individuati sulla base di apposita gara. Mentre il testo approvato in commissione, e relativo alla cessione di crediti tributari, dispone la regolazione in via convenzionale. Il nuovo testo prevede poi che le cessioni siano esenti da imposta di registro, bollo e da ogni altra imposta indiretta. Norma che invece non compare nel suddetto articolo. A questo punto sarebbe più logico prevedere un'unica norma, applicabile a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, com 2, del dlgs 29/93. Andrebbero poi individuati i soggetti cessionari scegliendoli possibilmente tra quelli indicati nel testo unico delle leggi in materia tributaria, evitando così eventuali interferenze malavitose.

Sarebbe inoltre opportuna una norma che prevedesse cessione tramite un comune capofila (in nome e per conto di altri comuni), in modo tale da poterne aumentare il potere contrattuale. Il comma 6 dell'emendamento, che modifica l'articolo 52, comma 5, lett. b) del decreto legislativo 446/97 potrebbe essere trasferito in articolo autonomo, in quanto le norma non ha nulla a che vedere con la cessione dei crediti, e quindi può provocare soltanto confusione.