CONSIGLIO DI STATO

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza del 9 aprile 2001

N. della Sezione: 79/2001

OGGETTO:

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Schema di regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di spese in economia.

La Sezione

Vista la relazione senza numero né data, trasmessa con nota prot. n.511/01/NSNP del 12 marzo 2001, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri –

Nucleo per la semplificazione delle procedure - richiede il parere di competenza sullo schema di regolamento in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Cons. Piermaria Piacentini ;

PREMESSO

Con relazione senza numero né data, trasmessa con nota prot. n. 511/01/NSNP del 12 marzo 2001, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Nucleo per la semplificazione delle procedure richiede il parere di competenza sullo schema di regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di spese in economia.

Detto regolamento, previsto dalla legge 8 marzo 1999, n. 50, allegato 2, n. 4, è volto a disciplinare il procedimento di spese in economia in modo uniforme per tutte le amministrazioni, in relazione all’indicazione specifica di tale procedimento nell’allegato 2 della legge citata, avente ad oggetto i procedimenti strumentali da disciplinare in modo uniforme.

In proposito l’Amministrazione fa presente che, mentre, attualmente per ogni amministrazione statale, compresi i corpi militari e quelli di polizia ad ordinamento militare e comprese le amministrazioni ad ordinamento autonomo, sono in vigore specifici regolamenti adottati ai sensi dell’articolo 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, il predisposto schema regolamentare supera i regimi particolari riconducendoli ad uniformità coerenza di disciplina, in linea con l’evoluzione legislativa.

CONSIDERATO

Lo schema di regolamento in esame appare diretto, come è evidenziato nelle premesse a sostituire le vigenti normative speciali, limitate ad ambiti riferiti a singoli soggetti istituzionali, con una disciplina organica che, per chiarezza di principi e semplicità di formulazione, diventa il paradigma generale del sistema di spese in economia, con l’eccezione della disciplina dei lavori in economia, già prevista con carattere di generalità del d.P.R. n. 554 del 21 dicembre 1999, in materia di opere e lavori pubblici.

Ulteriori eccezioni vengono fatte per l’Amministrazione della difesa (per la quale resta valida la normativa di cui al d.P.R. n. 939 del 1983) e per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per la quale l’art. 8 rinvia ad una disciplina da dettare ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 303.

In proposito si osserva che, mentre l’eccezione per l’Amministrazione della difesa, debitamente menzionata nella relazione, trova una sua giustificazione nel particolare carattere delle opere e forniture da eseguire e la loro connessione con le esigenze di segretezza che rivestono, in genere le opere di difesa militare, va peraltro rilevato che il d.P.R. n. 939 del 1983, si pone parzialmente in contrasto con le disposizioni di cui all’art. 1, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 358 del 1992: l’attuale dizione dell’art. 2 del testo in esame, sembra infatti abrogare la disciplina dei richiamati commi 1 e 2 dell’art. 1 del d.lgs. n. 358, che sottopone comunque alla disciplina comunitaria, le forniture dei prodotti compresi nell’allegato 2 dello stesso decreto (e l’allegato 1, elenca, al n. 13, anche il Ministero della difesa tra le amministrazioni aggiudicatici tenute all’osservanza del decreto); occorre pertanto rivedere e coordinare le due normative.

Per quanto concerne, invece, la Presidenza del Consiglio – su cui la relazione tace – la eccezione al criterio di uniformità della disciplina in materia, non sembra giustificata sotto alcun profilo.

Se è vero, infatti, che l’art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 303, attribuisce un’ampia autonomia organizzativa, anche sotto il profilo della gestione delle spese, specificando che i relativi provvedimenti di attuazione devono tener conto delle peculiari esigenze di funzionalità della Presidenza, è pur anche vero che sempre la stessa disposizione impone di tenere conto dei principi generali della contabilità pubblica, e che il regolamento in esame ben può essere considerato espressione di un principio generale in tale materia.

Per quanto concerne l’impostazione del testo in esame (a parte s’intende l’osservazione appena fatta per la Presidenza del Consiglio dei Ministri) si concorda sulla diversa impostazione data dall’art. 2 all’intera materia che, in luogo del tradizionale elenco di fattispecie per le quali era ammesso il ricorso al sistema delle spese in economia, si lascia all’autonomia dell’amministrazione interessata l’individuazione delle ipotesi in cui si intende ricorrere al sistema in questione.

Altrettanto importante appare la disciplina dettata (art. 11) per assicurare il massimo di coordinamento tra il vecchio ed il nuovo sistema generale delle spese in economia. Poco chiaro peraltro appare il quadro degli effetti giuridicamente connessi alla volontaria adesione delle amministrazioni non statali al sistema convenzionale di forniture di cui all’articolo 26 della legge 488 del 1999 (art. 12), atteso che, mentre dalla relazione sembrerebbe evincersi che, in mancanza di adesione al sistema convenzionale di cui al richiamato art. 26, le amministrazioni non statali debbano ricorrere al sistema delineato dal regolamento in esame dal testo della disposizione sembra invece che l’applicazione del regolamento costituisca una facoltà e non di un obbligo.

L’art. 6, comma 3, richiama l’istituto della esecuzione in danno, che è procedimento complicato e suscettibile da dare adito a contestazioni (tanto è vero che il regolamento n. 554 del 1999, non potendo sopprimerlo – come era intenzione dei redattori – non lo ha più nemmeno disciplinato). Valuti l’amministrazione se non sia in caso di prevedere, in luogo della esecuzione in danno, la semplice risoluzione del contratto accompagnata dal risarcimento dei danni.

L’art. 8, prevede, al comma 2, che il collaudo per spese di importo non superiore a 20.000 euro, si intende assolto con l’apposizione del visto di regolarità sulle fatture. Si tratta di una espressione burocratica priva di senso. Sarebbe più opportuno affermare che, per tali spese il collaudo non è necessario.

P.Q.M.

Nei sensi sopraesposti è il parere della Sezione.

Per estratto dal verbale

Il Segretario della Sezione

(Maria Pia Scatizzi)

Visto

Il Presidente della Sezione

(Tommaso Alibrandi)