Circolare Ministero Interno – Direzione Generale dell’Amministrazione Civile – Direzione Centrale delle Autonomie – Circolare Uaral 7 gennaio 2000 n° 1

Legge 3 agosto 1999 n. 265 - Adeguamento santuario

Come è noto, la legge n. 26511999 ha modificato in gran parte la legge n. 142/1990 sull'ordinámento delle autonomie locali ed ha ridefinito aspetti essenziali del sistema amministrativo locale.

La riforma è diretta ad ampliare l'autonomia degli enti locali in ordine alle scelte attinenti la propria organizzazione, quali l'assetto del territorio, l'organizzazione delle funzioni, il funzionamento degli organi; viene riconosciuta, in sostanza, la possibilità di adottare soluzioni differenziate in relazione agli interessi localmente presenti e l'abbandono di modelli organizzativi precostituiti destinati ad operare ugualmente in tutti i casi.

Alla maggiore autonomia attribuita agli enti locali (che assume gli specifici contenuti indicati nell'art. 2, co. 4, nuovo testo, della legge n. 142/1990), si ricollega necessariamente l'ampliamento dei contenuti statutari e regolamentari ma anche, e soprattutto, una diversa collocazione dello statuto nel sistema delle fonti di produzione normativa.

Infatti, il comma 2 bis, dell'art. 4, della L. n. 142/1990, nel testo modificato dall'art. 1, co. 2, della L. n. 265 cit., prevede che la legge statale indichi "espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia nonnativa dei comuni".

Per effetto di questa previsione le norme locali sono vincolate alle leggi dello Stato che contengono i principi inderogabili in materia di ordinamento degli enti locali, ma non sono subordinate alle altre leggi statali in materia.

Si tratta di innovazioni di particolare rilievo che attribuiscono allo statuto ed al regolamento comunale un ruolo centrale nella attività normativa di ambito locale, in aderenza al principio di sussidiarietà, recepito nella legge n. 59/1997 e nel Dlg 112/1998 sul conferimento di funzioni a compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed enti locali.

Viene ampliato il contenuto precettivo degli statuti e dei regolamenti, a cui il legislatore affida la disciplina di aspetti essenziali per lo svolgimento della vita amministrativa e democratica dell'ente.

Allo statuto sono affidati poteri decisionali sulla forma di governo dell'ente, attraverso la definizione del numero degli assessori (art. 33, nuovo testo), la disciplina sulla decadenza dei consiglieri per mancata partecipazione alle sedute del consiglio (comma 6 bis, dell'art. 3 1, della legge n. 142), la scelta sulla figura del presidente del consiglio nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti (cfr. art. 3 1, comma 3 bis, della legge n. 142/1990).

E’ rafforzato il ruolo del consiglio, ed è rimessa alla potestà decisionale dell'ente la definizione dei rapporti politico-amministrativi tra il consiglio comunale e gli altri organi di governo dell'ente, con la previsione di forme di vigilanza e modi di partecipazione del consiglio alla definizione ed attuazione delle linee progranimatiche proposte dal sindaco o dal presidente della provincia (cfr. art. 34, comma 2 bis, della legge n. 142/1990).

Risulta, inoltre, valorizzata la posizione delle minoranze all'interno del consiglio ed all'interno dell'ente locale, attraverso il riconoscimento di nuove forme di garanzia delle minoranze (cfr. art. 4, comma 2, nuovo testo. L. 142/1990), ed è riconsiderato, in una visione più ampia, il ruolo dei cittadini alla partecipazione alla vita amministrativa dell'ente. con l'introduzione del principio di sussidiarietà orizzontale (cfr. art. 2, co. 5, nuovo testo della L. n. 142/1990) e con la previsione,di nuove disposizioni in materia di consultazione popolare e di referendum (cfr. art. 6, nuovo testo, legge n. 142/1990).

Si richiamano. infine, tra le altre, le innovazioni in materia di riordino territoriale ed in materia di decentramento (cfr. la disciplina sui municipi e sulla forma di decentrarnento) (cfr. artt. 12 e 13 della legge n. 14211990, come sostituiti rispettivamente dall'art. 6, comma 2, e dall'art. 8 della legge n. 265/1 999).

Per garantire l'attuazione della riforma introdotta dalla legge n. 265 e la realizzazione del nuovo sistema di governo degli enti locali, nonché il corretto svolgimento dei poteri locali, è necessario quindi che gli enti locali provvedano al più presto ad adeguare le proprie disposizioni statutarie ai nuovi principi introdotti dalla legge.

Si tratta di un impegno fondamentale che gli enti locali sono chiamati ad assolvere per rendere sempre più pieno e concreto il ruolo istituzionale a loro assegnato dalla legge.

Le SS.LL. sono invitate a richiamare l'attenzione di tutte le amministrazioni locali sulla necessità di provvedere al segnalato adempimento, assicurando alle stesse - ove richiesta - la massima collaborazione e consulenza anche da parte di questa Amministrazione.