ITALIA OGGI Mercoledì 17 Gennaio 2001 '-GIUSTIZIA E SOCIETA

Lo dispone il codice deontologico di Bassanini. Ecco come si concilia con la tutela della privacy,

Dipendenti pubblici senza segreti

Vanno comunicate tutte le collaborazioni degli ultimi 5 anni

DI ANTONIO CICCIA

Dirigenti e dipendenti pubblici senza segreti per la p.a.

Il codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, previsto dall'ari. 58-bis del decreto legislativo 29/93 e firmato lo scorso 1° dicembre 2000 dal ministro per la funzione pubblica Franco Bassanini, obbliga i dirigenti a rivelare la sua situazione patrimoniale tributaria.

Tutti i dipendenti devono informare se hanno prestato collaborazioni a pagamento nel corso degli ultimi cinque anni.

Le direttive contenute nel codice deontologico dell'impiegato pubblico non possono però contrastare con la legge sulla protezione dei dati personali.

Vediamo dunque come si può conciliare quella che il menzionato codice chiama trasparenza dei flussi finanziari con la necessità di non ledere le prerogative individuali.

L'art. 5 ha una estensione molto ampia. Impone infatti al dipendente pubblico di informare per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti di collaborazione in qualunque modo retribuiti che egli abbia avuto nell'ultimo quinquennio.

Per rapporto di collaborazione si intende qualunque rapporto che ha avuto per oggetto lo svolgimento di una prestazione a favore di terzi.

Non importa dunque l'esatto titolo giuridico, poiché potrebbe trattarsi di una prestazione di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o una prestazione coordinata e continuativa o addirittura anche una prestazione occasionale.

L'obbligo di informazione riguarda quelle prestazioni in qualunque modo retribuite: anche un fringe benefit conterà ai fini della valutazione di non gratuità della collaborazione; anche un rimborso spese dovrà considerarsi idoneo a configurare una forma seppur minima di retribuzione.

Il dato cronologico mette in evidenza che occorre dichiarare le prestazioni e le collaborazioni espletate nell'ultimo quinquennio.

La norma deontologica pare fare riferimento al periodo anteriore all'assunzione dell'ufficio pubblico, e quindi a una sorta di periodo a rischio.

A garanzia della trasparenza dei flussi finanziari il dipendente dovrà precisare:

    1. se egli, o suoi parenti entro il quarto grado 0 conviventi, abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;
    2. se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.

Qui l'indagine che si estende al nucleo familiare diventa circostanziata nelle finalità che si perseguono e cioè valutare una possibile dipendenza del dipendente pubblico dal terzo che fino a poco tempo prima forniva lavoro e compensi per le collaborazioni.

La precisazione delle finalità consentirà di valutare la legittimità della richiesta di dati e dell'utilizzo degli stessi.

La p.a. potrà trattare i dati sulle collaborazioni nel quinquennio precedente solo al fine di valutare eventuali conflitti di interesse e non per altre ragioni.

Se eccedesse da queste finalità, beninteso, si avrebbe una violazione della legge 675/96.

Non si pone, invece, un problema di rispetto della privacy del soggetto a favore del quale il dipendente pubblico ha fornito le sue prestazioni di collaborazione: la raccolta dati avviene in un quadro normativo (il codice deontologico) e pertanto non è subordinato al consenso del terzo.

Se il dipendente pubblico poi ricopre una posizione dirigenziale gli obblighi di informativa sono ancora più stringenti.

Secondo l'art. 5 in commento su motivata richiesta del dirigente competente in materia di affari generali e personale, il dirigente deve fornire tutte le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e tributaria ritenute necessaria.

In via generale ha comunque l'obbligo, prima di assumere le sue funzioni, di comunicare all'amministrazione le partecipazioni azionarie egli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti entro il quarto grado o affini entro il secondo, o conviventi che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che egli dovrà dirigere o che siano coinvolte nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio.

Anche la legge sulla riservatezza interviene nel caso in cui si richiedano dati sovrabbondanti ed eccedenti rispetto alle finalità, come nel caso in cui se ne faccia un uso non congruo rispetto all'esigenza di valutare qualsivoglia possibile conflitto di interessi.

In questa ipotesi, come per le informazioni rilasciate da tutti i dipendenti circa i rapporti di collaborazione, l'ente dovrà fornire l'informativa ex art. 10 della legge 675/96 e osservare le misure minime di sicurezza nella conservazione del dato sia in forma cartacea sia con elaboratori.

La disposizione del codice di buon comportamento demanda al dirigente del personale il compito di approfondire la situazione patrimoniale e tributaria ma solo su motivata richiesta.

Elemento unico e imprescindibile della motivazione sarà l'accertamento ai fini della trasparenza dei flussi finanziari che dovrà essere esplicitata in concreto e non con meri richiami al codice deontologico.

Di fronte a richieste vaghe e generiche il dipendente potrà omettere qualsiasi dichiarazione e approfondire le ragioni della richiesta.

Sarà diritto del dipendente avere notizia ai sensi dell'art. 13 della legge 675/96 degli estremi del trattamento e delle finalità e modalità dello stesso.