ITALIA OGGI Mercoledì 30 Agosto 2000

Lo precisa il T.u. per autonomie locali

Il tecnico esterno non vincola l’ente

DI LUIGI OLIVERI

Le collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, previste dall'articolo 110, comma 6, del testo unico degli enti locali, non attribuiscono ai destinatari il potere di impegnare l'amministrazione verso l'esterno.

Lo chiarisce la relazione illustrativa allegata al provvedimento, contribuendo così a fissare in modo più chiaro la disciplina complessiva degli incarichi a termine dirigenziali o di alta professionalità "a contratto".

Il comma 6 dell'articolo 110 rappresenta un'ipotesi di contratto d'opera intellettuale, come dimostra l'espressa specificazione che si tratta di "collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità".

In questo caso, il contratto stipulato tra l'ente e l'incaricato prevede una collaborazione con gli uffici, mirata al conseguimento di uno specifico obiettivo.

Il professionista incaricato, come sottolinea la relazione al testo unico, non espleta funzioni amministrative per conto dell'ente, né acquisisce alcun rapporto diretto con le strutture amministrative.

Pertanto non ha alcun potere di firmare atti dell'ente che abbiano valenza verso l'esterno.

In sostanza, la fattispecie dell'articolo 110, comma 6, coincide con quella della consulenza esterna: il consulente non è un dipendente dell'amministrazione, ma un professionista che mette a disposizione degli uffici comunali le sue cognizioni tecniche su una certa materia (ad esempio la formazione professionale aziendalistica) per realizzare un obiettivo specifico.

Il consulente è dunque un prestatore di servizi, una risorsa del progetto, da utilizzare ai fini del conseguimento dell'obiettivo definito dall'ente, sicché agisce per l'amministrazione, ma non per conto dell'amministrazione.

Il contratto per questi consulenti deve necessariamente essere a tempo determinato, perché la loro prestazione è rivolta al conseguimento di un obiettivo: concluso il progetto gestionale alla base, anche il rapporto consulenziale deve conseguentemente concludersi.