Italia Oggi Mercoledì 7 Marzo 2001 ENTI LOCALI E STATO

Dalla funzione pubblica nuovi chiarimenti ai comuni sulla legge 449 del 1997

Commissioni edilizie inutili

Si alla soppressione. Anche senza la motivazione

DI GIANNI MACHEDA

La commissione edilizia non è un organo indispensabile.

Il comune può infatti decidere di sopprimerla e sostituirla, magari, con l'ufficio tecnico. L'ente in ogni caso, di queste sue scelte, non è tenuto a fornire motivazione, che è invece necessaria qualora si scelga la strada opposta, quella di mantenere in vita la commissione.

È quanto afferma la risoluzione prot. n. 1890/001UL/P del dipartimento della funzione pubblica, in risposta a un quesito posto da un comune.

La disciplina

Nella nota (pubblicata sul sito www.comuni.it) si ricorda come la precedente circolare del dipartimento n. 1/2000 abbia specificato alcu ne disposizioni in materia di individuazione degli organi collegiali ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali delle amministrazioni e di conseguente soppressione degli organismi non indispensabili, secondo quanto previsto dall'articolo 41, comma 1, della legge n. 449/1997.

Tale norma prevede che l’organo di direzione politica individua per ogni esercizio finanziario gli organi collegiali ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'amministrazione o dell'ente interessato, sopprimendo invece gli organismi ritenuti non indispensabili.

Il comune interessato ha dunque chiesto ai tecnici del ministro Franco Bassanini se la commissione edilizia debba considerarsi o meno indispensabile.

La risposta

La circolare sottolinea come ciascun comune nell'ambito della propria autonomia possa provvedere alla soppressione degli organi consultivi, ai sensi della legge n. 449.

Per quanto riguarda in particolare la commissione edilizia "alcuni comuni", si ricorda nella nota, "hanno già provveduto alla soppressione di tale organo collegiale, non annoverandola tra gli organi indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell’amministrazione".

Dall'articolo 41 della legge 449 appare evidente l'assenza di limiti alla valutazione del comune circa gli organi da considerare indispensabili o meno "purché ciò avvenga nel rispetto del fine legislativamente predeterminato, del conseguimento dei risparmi di spesa e recupero di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi".

"Pertanto", continua la nota, "si deve ritenere che la soppressione della commissione edilizia possa non contrastare con quel fine poiché, essendo tale commissione un organo tecnico comunale, essa può ben essere rimpiazzata dall'ufficio tecnico, che riveste preminente competenza in materia, consentendo in tal modo il raggiungimento della finalità predetta".

La funzione pubblica sgombra anche il campo dalle eventuali difficoltà che potrebbero insorgere dal fatto che la commissione sia organo previsto e disciplinato da fonti primarie.

Come evidenziato dalla circolare n. 1/2000, infatti, l'ambito di applicazione dell'articolo 41 del la legge n. 449 riguarda tutti gli organi collegiali, anche se previsti e disciplinati da norme primarie o secondarie.

A sostegno di tale interpretazione il dipartimento cita una sentenza del Tar Calabria, che con decisione n. 48 del 28 gennaio 1999 si è pronunciato nel senso che la commissione edilizia non è indispensabile nell'economia di un comune, per cui il consiglio comunale può decidere di scioglierla.

Ma non solo.

Nella stessa sentenza i giudici calabresi hanno affermato anche che l’amministrazione comunale, quando stabilisce di sciogliere la commissione edilizia od ogni altro comitato o commissione ritenuti inutili, non ha alcun obbligo di motivare la decisione: in base all'articolo 41, comma 1, della legge n. 449/1997, infatti, l'amministrazione comunale deve semmai specificare puntualmente le ragioni del mantenimento in vita delle commissioni ritenute indispensabili, mentre la cancellazione degli organismi inutili rappresenta un atto dovuto.

Infine conclude la circolare, "va osservato che quanto sopra esposto appare in linea con la volontà del legislatore, che, come sottolineato dalla suddetta circolare n. 1/2000, con l'articolo 41, comma 1, della legge n. 449/1997, ha voluto rimettere agli organi di governo di ogni amministrazione o ente la responsabilità degli organismi collegiali".