Italia Oggi 26 Giovedì 2 Novembre 2000

Dal Tar Umbria no alle percentuali sui tributi accertati

Comuni senza premi

Personale, niente quote sugli incassi

DÌ GIANNI MACHEDA

Nessun premio al dipendente comunale che contribuisce, con la sua diligenza, alla scoperta e all'accertamento dei reati.

E così, cinque impiegati del comune di Terni si sono visti negare dal Tar Umbria (sentenza n. 241/2000) il riconoscimento del diritto alla percezione di una parte delle somme riscosse dall'amministrazione, a titolo di ammenda per contravvenzioni di natura tributaria, che i dipendenti avevano contribuito ad accertare in sette anni di attività.

Ai ricorrenti (che chiedevano oltre al pagamento anche la rivalutazione monetaria e gli interessi), i giudici hanno obiettato che "l'attuale assetto normativo concernente il trattamento economico dei pubblici dipendenti, e di quelli comunali in particolare, non consente l'accoglimento della pretesa".

Non si applica più, in sostanza, nonostante la mancata abrogazione, l'articolo 110 del Tulcp (Testo unico delle leggi comunali e provinciali - rd 383/34), in base al quale sulle somme riscosse a titolo di ammenda per le contravvenzioni ai regolamenti nell'interesse del comune, un terzo del provento "è devoluto a un fondo speciale per premi di diligenza, da conferirsi agli agenti che abbiano contribuito alla scoperta e all’accertamento dei reati".

Nella sentenza, pubblicata sul sito www.comuni.it, si osserva che per effetto del decreto legislativo 29/93 di riforma del pubblico impiego, il trattamento economico principale e accessorio dei pubblici dipendenti è ormai definito dai contratti collettivi. Tutte le precedenti disposizioni di legge, di regolamenti o di atti amministrativi, che attribuivano incrementi retributivi non previsti dai contratti, sono divenute inefficaci a partire dal primo rinnovo contrattuale successivo al 1993, con conseguente riassorbimento dei trattamenti speciali negli accordi nazionali.

Non solo. Anche prima del dlgs 29/93, altre norme avevano introdotto importanti novità.

La legge 43/78 ha rimesso alla contrattazione nazionale la determinazione del trattamento giuridico ed economico del personale comunale. Il dpr 191/79 ha poi attualizzato il principio della onnicomprensività del trattamento economico di questi dipendenti, mentre la legge 93/83 ha previsto l'abrogazione di tutte le norme incompatibili con le nuove disposizioni, dettate dalla legge stessa, sul pubblico impiego.

Tutti i contratti collettivi di settore, dal 1979 in avanti, hanno inoltre ignorato il "premio di diligenza" previsto dal Tulcp.

Di conseguenza "pur tenendo conto che l'art. 64 della 1. 142/1990 ha esplicitamente mantenuto in vita" l’art. 110 del rd 383/34, il Tar ha ritenuto che "detta norma non possa attualmente valere come titolo giuridico a sostegno della pretesa" oggetto della causa.

Il collegio conclude la sua analisi della vicenda osservando che le fattispecie disciplinate nel 1934 non sono ricollegabili ai compiti tributari svolti oggi dai dipendenti comunali: la norma si riferiva infatti genericamente alle somme riscosse a titolo di ammenda per le contravvenzioni, anche fiscali, ai regolamenti comunali, in un periodo, però, in cui gli enti godevano di una propria potestà regolamentare tributaria "che certamente non corrisponde più a quella attuale".