Italia Oggi, 1.3.00

TAR PIEMONTE

Contratti, atti approvati dai dirigenti

Di Giambattista RizzA

La giunta comunale non ha alcun potere di approvazione degli atti di gara in quanto la normativa vigente lo attribuisce esclusivamente ai dirigenti. Lo ha affermato il Tar Piemonte con la sentenza n. 128 del 41?J2000. La vicenda prendeva spunto dal ricorso di un consorzio che impugnava la deliberatone con cui una giunta comunale aveva disposto l'aggiudicazione a un'impresa della gestione del servizio smaltimento rsu in precedenza assegnata allo stesso ricorrente. Il consorzio aveva eccepito la normativa ex art. 51, c. 3, legge 142/90 (modificato dall'art. 6 legge 127197) e quindi le attribuzioni generali dei dirigenti comunali in materia di atti di gestione. I giudici piemontesi hanno accolto il ricorso affermando che "la normativa vigente (art. 51, e. 3, legge 142190) rimette ai dirigenti la responsabilità delle procedure d'appalto e la stipulazione dei contratti, pertanto ai medesimi deve ritenersi competa anche il correlativo potere di approvazione di gara, intesa quale verifica tecnica e di legittimità della procedura di scelta del contraente a ciò ricollegandosi quel perfezionamento dell'iter procedimentale al quale solo può ricondursi la responsabilità del funzionario.