Italia Oggi – mercoledì 19 gennaio 2000, pg 31

MUTUI E PROGETTI: DI CHI LA COMPETENZA?

ItaliaOggi pubblica la risposta protocollo numero 15900/112911-bis/L. 142122 del ministero dell'interno (direzione generale dell'amministrazione civile - direzione centrale delle autonomie - ufficio per l'attuazione della riforma delle autonomie locali e per la tenuta degli statuti), del 14 gennaio del 2000, avente a oggetto: "Giunta - Competenza"

Si fa riferimento alla nota n. 304 del 2 settembre 1999 con la quale si chiede di conoscere l'avviso di questa direzione in ordine alla procedura da seguire nel caso di accensione di mutui da parte degli enti locali alla luce delle modifiche introdotte dalla legge 265/1999 all'articolo 56 legge 14211990.

A tal riguardo si ritiene di condividere l'avviso espresso da codesta cassa nella nota del 9/9/1999, in base alla quale si deve ritenere trasferita alla dirigenza la competenza all'assunzione dei mutui a patto che il ricorso all'indebitamento sia previsto in un atto consiliare fondamentale.

Con la novella all'art. 56 infatti la deliberazione della giunta è stata sostituita dalla determinazione per cui la competenza in questione è transitata in capo ai dirigenti fatta comunque salva l'esigenza della delibera dell'organo politico, ossia del consiglio comunale. In tal senso quindi, ove codesta cassa lo ritenga, potrà portarsi a conoscenza dei singoli enti la procedura da suggerire per l'approvazione dei mutui.

In ordine invece alla procedura da seguire per l'approvazione dei progetti di opere pubbliche si ritiene che, tenuto conto del contenuto dei progetti preliminari, l'organo competente ad adottare i progetti preliminari sia la giunta, considerato che non viene più normativamente individuato nel consiglio l'organo competente.

Con la legge 415/1998 si è inteso attribuire al consiglio tutta la fase'della programmazione dei lavori pubblici, con specifico riferimento all'attuazione degli studi di fattibilità, all'identificazione e quantificazione dei bisogni della collettività amministrata, all'indicazione dell'ordine di priorità delle opere; rientra altresì nell'attività di programmazione del consiglio l'approvazione dell'elenco annuale dei lavori pubblici.

Per converso, la predisposizione e l'approvazione del progetto preliminare, attraverso cui si dà giustificazione, tra l'altro, delle soluzioni tecniche scelte e si indica lo schema grafico delle opere e il quadro dei costi, rientrano interamente nella fase tecnico-operativa di competenza della giunta.

Una soluzione in questo senso sembra potersi ricavare anche dallo stesso testo di legge che con una disposizione avente valenza speciale richiama l'esigenza dell'approvazione dei progetti preliminari di lavori pubblici da parte del consiglio comunale solo in rapporto alla disciplina delle varianti urbanistiche.

Ossia si ritiene che la modifica all'articolo 1 legge 1/1978, recata dall'aricolo. 4, comma 41 legge 415/1998, abbia una valenza particolare limitata alle ipotesi ivi descritte mentre, nelle altre ipotesi, quelle, ordinarie, l'approvazione del progetto è devoluta alla giunta.

E’ altresì da escludersi la competenza del dirigente, in quanto l'atto, per il suo contenuto, non ricade nell'attività di mera gestione, ma coinvolge valutazioni tecniche sulle scelte di natura politica e di indirizzo, spettanti alla giunta per la parte in cui non sono più attribuite dalla legge al consiglio comunale.

Con le stesse motivazioni si può argomentare a favore della competenza della giunta anche nel caso di approvazione dei progetti esecutivi e definitivi.

L'attività di progettazione infatti comporta l'esercizio di poteri discrezionali con una valenza più ampia di quelli attribuiti ai dirigenti, cui compete la fase di "gestione" dell'appalto, nella quale rientra la presidenza delle gare e la responsabilità delle procedure di appalto. In questo contesto i progetti esecutivi e definitivi hanno la medesima funzione dell'atto di indirizzo di competenza dell'organo politico e pertanto da detto organo devono essere approvati.

Quanto poi alle problematiche delle modifiche al progetto originario si condivide la soluzione adottata, approvazione del dirigente, per le modifiche che non costituiscono "varianti" ex art. 25, comma 3, legge 109/94; in tale evenienza si tratta di modifiche disposte dal direttore dei lavori "per risolvere aspetti di dettaglio" che comunque richiedono l'approvazione dell'ente locale che, in tal caso, interviene con atto del dirigente (cfr. art. 56, legge 142/1990).

La competenza dirigenziale è in questa ipotesi giustificata dal fatto che dette modifiche non comportano un aumento dei costi e che comunque attengono ad aspetti di dettaglio sui quali.già il direttore dei lavori, per conto dell'ente, ha espresso il proprio avviso.

Si segnala comunque che nel progetto di regolamento da adottarsi in base all'articolo 3, legge 10911994 il compito di approvazione delle perizie di varianti nelle ipotesi in cui le medesime non comportano un aumento di spesa è affidato al responsabile del procedimento. Anche quindi l'emanando regolamento (articolo 134) ritiene necessaria l'approvazione delle varianti da parte di un soggetto diverso dal direttore dei lavori che è un organo tecnico.

La competenza del responsabile del procedimento trova il proprio fondamento nel solo regolamento (cfr. art. 7, legge 109194) e pertanto sino a quando lo stesso non diverrà efficace, ossia una volta che siano decorsi tre mesi dalla sua pubblicazione (cfr. art. 3, comma 4, legge 199/94), la competenza de qua è del dirigente o del responsabile del servizio.

Si ritiene invece che sia necessaria l'approvazione dell'organo politico per l'approvazione delle varianti di cui al comma 1 e comma 3, 2' parte art. 25.

In questo caso infatti si tratta di modifiche dell'opera che comportano un aumento dei costi complessivi del contratto e che comunque hanno una valenza differente rispetto a quelle previste dall'art. 25, comma 3, l' parte. Ne consegue che in tale fattispecie debba essere la giunta con atto proprio a deliberare l'approvazione delle varianti prevista dall'art. 25, comma 1 e comma 3, 2' parte.