ITALIA OGGI – 3.1.01

Precisazioni della cassazione sui limiti della competenza professionale

Progetti il geometra firma solo il cemento di campagna

La Cassazione fornisce alcune importanti precisazioni sulla controversa questione dei limiti della competenza professionale dei geometri in materia di progettazione e la direzione delle costruzioni in cemento armato.

Infatti, la Corte di cassazione, sezione III penale, con sentenza del 6 novembre 2000 numero 11287 (per il testo integrale è possibile consultare il sito Internet www.diritto2000.it) ha aderito all'orientamento già espresso dalla Cassazione civile (Cassazione civile, sezione 2, numero 125 del 4 gennaio 1995) secondo il quale i geometri non possono progettare o dirigere costruzioni in cemento armato di tipo civile, neppure di modesta entità mentre possono progettare o dirigere costruzioni in cemento armato di tipo rurale e di carattere accessorio che non presentino particolari complessità.

Infatti, diversamente da quanto affermato da alcune precedenti pronunce delle sezioni penali della Cassazione stessa (Cassazione penale sezione 6, numero 3673 del15/4/1993; Cassazione penale sezione III, numero 10125 del 26/11/1996) la recente sentenza in commento ha ritenuto che i geometri, in base alla normativa vigente (regio decreto16/11/1939 numero 2229; legge 5/11/1971 numero 1086 e legge 2/2/1974 numero 64) non possono progettare costruzioni in cemento armato, salvo che si tratti delle piccole costruzioni rurali indicate nell'art. 16 lettera m) del regio decreto 11/2/1929 numero 274.

A norma dell'art. 16 lett. m del regio decreto 11 febbraio1929 numero 274, secondo la sentenza, la competenza dei geometri è limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l'adozione, anche parziale, di strutture in cemento armato, mentre in via di eccezione, si estende anche a queste strutture, a norma della lettera 1) del medesimo articolo, solo con riguardo alle piccole costruzioni accessorie nell'ambito degli edifici rurali o destinati alle industrie agricole che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per le persone, restando quindi comunque esclusa la suddetta competenza nel campo delle costruzioni civili ove si adottino strutture in cemento armato.

Quest'ultimo tipo di progettazione, pertanto, qualunque ne sia l'importanza è, pertanto riservata solo agli ingegneri e architetti iscritti nei relativi albi professionali.

Tanto la progettazione quanto l'esecuzione di opere di conglomerato cementizio, semplice e armato, riservata per legge agli ingegneri e agli architetti, esulano dalla competenza professionale dei geometri, cui è riconosciuta esclusivamente la facoltà (ex art. 16 lettera L) del regolamento di cui al regio decreto n. 2229 del 1939) di progettare lavori comportanti l'impiego di cemento armato, limitatamente a piccole costruzioni accessorie di edifici rurali ovvero adibiti a uso di industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria e che non richiedano, comunque, particolari operazioni di calcolo , tali, in definitiva, da non poter comportare, con certezza, per loro destinazione, nessun pericolo concreto per l'incolumità delle persone.

Tale disciplina, precisa la sentenza, non è mutata dopo le leggi 5 novembre 1971 n. 1068 sulle opere in conglomerato cementizio e 2 febbraio 1974 n. 64 sulle costruzioni in zone sismiche.