ITALIA 0GGI 3.1.01

CEMENTO ARMATO, ESCLUSI I GEOMETRI

DI GIANFRANCO DI RAGO

I geometri non possono mettere mano nella costruzione di edifici in cemento armato.

Questo tipo di competenza appartiene soltanto ad architetti e ingegneri.

Lo ha stabilito la terza sezione penale della Corte di cassazione, nella sentenza n. 11287 del 6 novembre 2000, riallacciandosi così all'indirizzo più rigoroso seguito già da tempo dalle sezioni civili.

Le precedenti decisioni rese dalla Cassazione penale (numeri 3673/93 e 10125/96, quest'ultima pronunciata dalla stessa sezione terza), infatti, avevano finora seguito un orientamento più comprensivo, riconoscendo ai geometri la possibilità di progettare costruzioni di tipo civile in cemento armato di modesta entità.

Questa volta, invece, i giudici hanno concluso per l'assoluta incompetenza dei tecnici diplomati.

La competenza dei geometri.

La competenza professionale dei geometri è determinata dall'articolo 16, lettere l) e m), del regio decreto n. 274 dell'11 febbraio 1929.

Secondo la prima disposizione questi ultimi sono abilitati alla progettazione e alla direzione dei lavori delle costruzioni rurali di limitata importanza, tali da non costituire pericolo per la pubblica incolumità.

La lettera successiva, invece, consente ai geometri di progettare e dirigere i lavori di modeste costruzioni civili.

Il caso concreto.

Proprio su questo punto si era incentrata la linea difensiva di un geometra che aveva progettato e diretto i lavori di ricostruzione di una mansarda.

Questi era stato condannato, tra l'altro, all'ammenda di un milione di lire, in quanto colpevole del reato previsto dagli articoli 2 e 13 della legge 1086/71, per avere eseguito i suddetti lavori al di fuori delle proprie competenze, e dunque senza progetto esecutivo valido.

Il geometra si era difeso sostenendo che la ricostruzione della mansarda, essendo un lavoro di modesta entità, rientrava nella previsione della lettera m) dell'articolo '16 sopraccitato.

La decisione.

La Cassazione ha rigettato la tesi difensiva seguita dal geometra, ritenendo peraltro superfluo lo sforzo compiuto dal giudice di primo grado allo scopo di dimostrare che la ricostruzione della mansarda non fosse un lavoro di modesta entità, ma implicasse una serie di calcoli tutt'altro che semplici.

Secondo i giudici, infatti, la legge che fissa le competenze dei geometri non consente di operare una distinzione fra opere civili in cemento armato di maggiore o minore complessità. "La lettura della legge non può lasciar dubbi al riguardo", si legge nella sentenza, "considerato che l'unica disposizione che abilita i geometri alle opere di cemento armato fa riferimento alle costruzioni rurali o di industria agricola, mentre la disposizione che riguarda le costruzioni civili non menziona assolutamente le opere in cemento armato".

In conclusione, i geometri possono utilizzare il cemento armato soltanto per le costruzioni rurali, ma mai per quelle di edilizia civile.

Quest'ultima è proprio la posizione assunta dalla giurisprudenza della Cassazione civile, che a più riprese ha ribadito i limiti di competenza della categoria (si vedano le sentenze numero 125/95, 2861/97 e, da ultimo, 5873/2000).

In particolare, nella sentenza n. 3046/99, i giudici delle sezioni civili hanno escluso che il riparto di competenze fissato dalla legge del 1929 sia variato in seguito all'emanazione delle successive norme in materia di opere in conglomerato edilizio (legge n. 1068/71) e sulle costruzioni in zone sismiche (legge n. 64/74).