IL SOLE-24 ORE DEL LUNEDÌ – 5.2.01

Fisco: Sentenza del Tar Piemonte sulla risoluzione dei contratti

Gli atti esecutivi alla giunta,

La giunta comunale è competente ad adottare il provvedimento che dichiara la risoluzione del contratto di conferimento del servizio di accertamento e riscossione della tassa occupazioni spazi e aree pubbliche permanente e temporanea, affidato a una società, adeguandone la scadenza alla data del 31 dicembre 1998, data di abrogazione della tassa stessa e di istituzione del relativo canone di concessione.

L'importante principio è stato affermato dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte (sentenza n. 1270 del 4 dicembre 2000), il quale ha escluso che il provvedimento con cui l'ente locale ha sostituito la tassa con il canone di concessione, così come previsto dall'articolo 51 del decreto legislativo n. 446 del 1997, possa essere considerato un atto di indirizzo e di controllo politico amministrativo di competenza del consiglio comunale.

Nel caso esaminato, il giudice amministrativo non ha ritenuto suscettibile di censura il provvedimento adottato dall'ente locale, in quanto la risoluzione del rapporto è stata correttamente giustificata con l'intervenuta abrogazione della tassa, anche se con legge successiva del 23 dicembre 1998, n. 488 la stessa è stata mantenuta in vita.

Infatti, come si rileva dalla motivazione della sentenza del Tribunale amministrativo, le condizioni di legittimità dell'atto amministrativo devono essere valutate in base alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua emanazione, "tenuto conto della natura impugnatoria del processo amministrativo e della necessità che il sindacato del giudice si rivolga all'atto e non al rapporto sottostante>>.

Essendosi poste delle questioni di diritto intertemporale, considerato che la materia era stata disciplinata da diversi provvedimenti normativi, la legittimità dell'atto impugnato doveva essere valutata con riferimento alla normativa vigente, in base al famoso principio tempus regit actum.

Ne consegue che l’atto adottato dalla giunta non poteva avere una funzione programmatoria o di indirizzo, ma costituiva semplicemente una presa d'atto di una diversa situazione normativa.

Al consiglio comunale la legge riserva la competenza generale sugli atti più importanti dell'ente locale, mentre è la giunta che, nell'ambito di quella che viene definita come competenza a carattere residuale, può adottare i provvedimenti in tutte le materie che non sono specificamente attribuite ad altri organi.

In tema di affidamento di servizi pubblici locali ritiene il giudice che, così come disposto dall'articolo 32 della legge n. 142 del 1990, le competenze che vengono assegnate al consiglio comunale si riferiscono alla scelta di principio riguardante il modulo organizzativo da adottare, ma non si estendono a quelli che sono gli atti esecutivi di tale scelta.

SERGIO TROVATO