Italia Oggi venerdì 16 Febbraio 2001

ENTI LOCALI

Direttiva sui criteri di determinazione degli emolumenti

Compensi omogenei

Per chi fa parte di organi di controllo

Compensi più calibrati per i componenti degli organi di amministrazione e di controllo degli enti pubblici.

La presidenza del consiglio ha infatti stabilito nuovi criteri per la determinazione degli emolumenti.

Essi sono contenuti nella direttiva presidenziale del 9 gennaio 2001, pubblicata sulla G. U. n. 37 del 14/2/2001.

L'intervento del presidente del consiglio, Giuliano Amato, è finalizzato a predisporre un quadro generale di riferimento per la determinazione dei compensi, in modo da renderli più omogenei ed equilibrati.

A tale scopo gli enti, una volta determinati i compensi, dovranno inviare le relative delibere alla presidenza del consiglio, che vigilerà sul rispetto delle regole fissate nella direttiva in commento.

Quest'ultima fissa i criteri in base ai quali stabilire un primo livello di riferimento per la determinazione degli importi base dei compensi da attribuire.

I parametri che gli enti dovranno seguire fanno riferimento agli indici finanziari (entrate proprie o spese) e patrimoniali dell'ente di appartenenza e all'assetto organizzativo dell'organo di amministrazione o di controllo (consistenza del personale utilizzato, eventuale articolazione territoriale, funzione e livello di complessità).

La determinazione degli importi base avverrà mediante l'utilizzo di un compenso mediano (cosiddetto piede) determinato dalla stessa presidenza del consiglio dei ministri d'intesa con il ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e che verrà aggiornato con cadenza triennale.

Il secondo livello di analisi sarà invece finalizzato a consentire una più adeguata valutazione delle peculiarità proprie degli organi, suddivisi per comparti e tipologie di attività omogenee.

Per il conseguimento di questo obiettivo le amministrazioni dovranno tenere conto:

-della collocazione nella scala di priorità politico-strategiche definite dal governo e dalle autorità vigilanti

- dell'effettivo livello di responsabilità;

- della specifica qualificazione professionale dell'interessato, delle condizioni di mercato esistenti per la specifica professionalità necessaria e del regime d'impegno richiesto.

La determinazione dei compensi verrà deliberata dall'organo di amministrazione, salvo differenti disposizioni contenute nelle norme di legge, statutarie o regolamentari che disciplinano l'ente.

I nuovi emolumenti entreranno in vigore fin dalla data di assunzione della relativa delibera e avranno valore per la durata residua del mandato dei componenti dell'organo attualmente in carica.

Le delibere dovranno certificare la sussistenza in bilancio dei mezzi di copertura dei nuovi o maggiori oneri.

Eventuali richieste di revisione dei compensi dovranno essere prese in considerazione soltanto se correlate a sostanziali modifiche intervenute negli ordinamenti degli enti stessi.

Le delibere di determinazione degli emolumenti dovranno essere trasmesse alla presidenza del consiglio dei ministri e al ministero del tesoro, che ne valuteranno la congruenza con il quadro generale delineato dalla direttiva.