ITALIA OGGI – 16.6.2000

 

URP, PUBBLICITA’ E UFFICI STAMPA: VIA AL RESTYLING

DI GIUSEPPE RIMBAUDI

 

Regole certe per la pubblicità istituzionale.

Individuazione del personale da destinare alle attività di comunicazione.

Al debutto la figura del portavoce e disco verde agli uffici stampa composti da giornalisti professionisti.

Ristrutturazione degli Urp.

Queste alcune delle novità per gli enti locali contenute nella legge 7 giugno 2000, n. 150, pubblicata sulla G. U. n. 136 del 13 giugno e recante "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni".

Ecco in sintesi i contenuti dei 16 articoli di cui si compone la legge quadro sulla comunicazione nella pubblica amministrazione (pubblicata su ItaliaOggi del 12 maggio 2000), che riserva tra l'altro grande attenzione alla formazione professionale prevedendo un dpr che entro 60 giorni dovrà delineare gli interventi di aggiornamento per il personale attualmente in servizio nel settore della comunicazione.

LE CONSEGUENZE PER GLI ENTI

La nuove legge, rinviando a una disciplina specifica, prescrive che i comuni e tutte le p.a. dovranno darsi uno o più regolamenti per la "diffusione e le modalità delle forme di comunicazione a carattere pubblicitario". Con regolamento si dovrà definire il carattere della pubblicità istituzionale, le garanzie per evitare che essa possa trasformarsi in pubblicità di tipo politico, le regole per la scelta dei mass media ecc.

Non è previsto dalla legge né un termine per l'adozione di tali strumenti, né sanzioni per i soggetti inadempienti.

Ogni comune dovrà quindi darsi una propria autonoma regolamentazione, ispirata alle regole dettate dalla nuova legge e ai principi posti dal dlgs n. 29/93, in particolare agli articoli 11 e 12.

La regolamentazione dovrà avere di mira la definizione delle strutture, l'indicazione dei servizi e la specificazione delle forme di coordinamento, facendo riferimento non solo alle norme sugli Urp (Uffici relazioni con il pubblico) ma anche alle norme che dettano la necessità di realizzare la interconnessione tra le reti pubbliche.

Ogni comune e ogni altra p.a. deve inoltre individuare all'interno del proprio organico il personale da adibire alle attività di comunicazione e di informazione.

Si prevede esplicitamente la conferma, nella fase di prima applicazione, delle funzioni di comunicazione e informazione al personale che già le svolge.

L'ATTIVITA DI INFORMAZIONE

La legge distingue le attività di comunicazione istituzionale da quelle di informazione.

Si prevede che le attività dì informazione si realizzino attraverso il portavoce e l'ufficio stampa.

Il portavoce è la figura che coadiuva "l'organo di vertice".

Come tale si deve intendere nei comuni il circuito sindaco giunta, che potrà quindi dotarsi di tale strumento.

La norma parla di un solo portavoce per amministrazione e consente che esso possa anche essere esterno all'organico, assunto cioè con un rapporto di lavoro a tempo determinato. L'incarico non può superare la durata del mandato amministrativo.

Vi è un obbligo di astensione con l'esercizio della attività professionale nei mass media e la indennità del portavoce è fissata dagli enti "nei limiti delle risorse di bilancio", specificamente destinate allo scopo. Il che vuol dire che vi è una ampia autonomia, fermo restando l'obbligo di una specifica motivazione per ogni scelta.

Tutte le p.a. possono inoltre dotarsi, anche in forma associata, di uffici stampa. Essi sono composti da iscritti all'albo dei giornalisti e possono farne parte sia dipendenti delle p.a. che personale estraneo, cui viene attribuito uno specifico incarico ai sensi dell'articolo 7 del dlgs n. 29/93.

Tale personale dovrà essere in possesso dei titoli che saranno individuati in uno specifico dpr da emanare entro i 60 giorni successivi alla entrata in vigore della legge.

Anche per il coordinatore e gli addetti dell'ufficio stampa vige un regime di incompatibilità con l'attività professionale giornalistica.

È prevista la definizione di uno specifico profilo professionale con una contrattazione collettiva cui dovranno partecipare le organizzazioni sindacali dei giornalisti. Tale contrattazione non dovrà determinare nuovi oneri per gli enti.

Da evidenziare la specifica differenza tra ufficio del portavoce, che può essere un giornalista, ed è legato a un rapporto diretto con l'organo di vertice, e l'ufficio di stampa, che ha invece un carattere molto più strutturato ed è destinato a svolgere un ruolo connaturato da un chiaro profilo dì tipo istituzionale; da qui la conseguenza sul trattamento economico e sull'inquadramento giuridico che vengono fatti rientrare nell'ambito di una scelta complessiva.

LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

Le attività di comunicazione istituzionale sono invece realizzate attraverso quattro strumenti: gli Urp; gli sportelli unici della p.a.; gli sportelli polifunzionali; gli sportelli per le imprese.

Gli sportelli unici per le autorizzazioni agli insediamenti produttivi diventano, così, uno degli strumenti attraverso cui si realizza la attività di comunicazione istituzionale.

Il che ne precisa la natura: risultano, per esempio, privilegiati gli aspetti di staff e si offre una ipotesi di ristrutturazione organizzativa per gli enti.

Non meno rilevante è la conseguenza che ne deriva sulla definizione concreta della attività di comunicazione, che risulta così non avere solo natura informativa, ma che si deve porre anche in una chiave di risoluzione dei problemi, da qui l'esigenza che tali uffici abbiano anche uno strutturato back-office.

LA RISTRUTTURAZIONE DEGLI URP

La legge 150/2000 detta nuove regole per gli Urp.

Si prevede che gli enti debbano provvedere, entro i sei mesi successivi all'emanazione della legge, alla loro ristrutturazione e alla nuova definizione dei compiti.

I criteri generali:

    1. garantire i diritti di accesso, informazione e partecipazione di cui alla legge n. 241/90;
    2. agevolare l'utilizzazione dei servizi offerti ai cittadini, in particolare illustrando le norme e i compiti svolti dagli uffici;
    3. promuovere la adozione dei sistemi di interconnessione e di coordinamento delle reti civiche;
    4. verificare la qualità dei servizi e la soddisfazione dei cittadini.

Non si abbandonano i tradizionali compiti di ufficio preposto a garantire l'accesso dei cittadini e a facilitare la utilizzazione dei servizi, ma si evidenzia la necessità di adeguarli alle nuove prospettive aperte dalla telematica.

LA DEFINIZIONE DELLE ATTIVITA’

Un elemento da mettere in rilievo è costituito dall'attenzione che la legge dedica alla ridefinizione in termini precisi di cosa si intende per le attività di comunicazione istituzionale e di informazione. Esse sono così riassunte: 1) la informazione ai mezzi di comunicazione di massa; 2) la comunicazione esterna ai cittadini; 3) la comunicazione interna.

Le attività di informazione e di comunicazione sono tali in quanto finalizzate a: illustrare e favorire la conoscenza e la applicazione delle norme; favorire l'accesso e la conoscenza della attività delle istituzioni; promuovere conoscenze approfondite su temi di rilevante interesse sociale; favorire la modernizzazione delle strutture e degli apparati; promuovere l'immagine delle amministrazioni.

 

Le novità in pillole

 

Gli enti locali potranno darsi uno o più regolamenti per la diffusione e le modalità delle forme di comunicazione a carattere pubblicitario. Non sono previsti termini né sanzioni per le amministrazioni inadempienti

La figura coadiuva giunta e consiglio nella comunicazione soprattutto di tipo politico. II portavoce può essere anche assunto dall'esterno, con contratto a tempo, ed è soggetto a incompatibilità con l'attività professionale sui mass media

Svolge l'attività di comunicazione di tipo istituzionale. È’ composto da giornalisti professionisti, sia dipendenti dell'ente sia reclutati dall'esterno. Con dpr verranno individuati i titoli necessari per farne parte

Scatta la ristrutturazione degli Urp, che dovrà avvenire entro i sei mesi successivi all'emanazione della legge, ispirandosi a criteri nuovi (come la verifica della qualità dei servizi e della customer satisfaction)

Un decreto presidenziale dovrà delineare le modalità di formazione e aggiornamento del personale delle pubbliche amministrazioni che attualmente si occupa di informazione e comunicazione.