Italia Oggi, 2 6 Giovedì 26 Aprile 2001

 

GIUSTIZIA E SOCIETÀ

La Corte di cassazione ha bocciato un provvedimento della Lombardia sul regime concessorio

Concessioni edilizie, l’atto è blindato,

La regione non può semplificare con denunce di inizio attività

DI ANTONIO CICCIA

Concessioni edilizie blindate. La regione non può limitare il campo di applicazione del regime concessorio estendendo quello della denuncia di inizio attività (d.i.a.).

Questo il principio desumibile dalla sentenza della Cassazione, sez. III penale, 23/1/2001, n. 204, relativa alla attività di sbancamento di terreno per l'impostazione delle opere murarie di fondazione per un edificio da realizzare ex novo.

Lo stesso orientamento è stato espresso dalla sentenza Cassazione, sezione terza penale, n. 263 del 25 gennaio 2001 relativamente a fondazioni e pilastri per capannone industriale.

In materia è intervenuta la cassazione penale perché entrambi i casi hanno preso spunto da sequestri penali delle opere edilizie in relazione al reato di cui all'articolo 20 lettera b) della legge 47/1985.

Questa disposizione punisce la esecuzione di lavori in totale difformità o in assenza di concessione.

Il presupposto dell'applicazione della sanzione penale è che l'opera realizzata sia assoggettata al regime della concessione edilizia. Un'alternativa al regime concessorio è quella della denuncia di inizio attività: per alcune tipologie di opere, elencate all'articolo 4, comma 7 della legge 493/1993, come modificato dall'articolo 2, comma 60, della legge 662/1996 (per esempio manutenzioni straordinarie, restauri e risanamenti conservativi) l'interessato presenta una denuncia di inizio attività corredata dalla relazione di un tecnico e degli elaborati grafici e dopo 20 giorni può iniziare le opere.

Chiaro che una estensione del regime della d.i.a, comporta un restringimento del regime della concessione edilizia e di conseguenza viene meno la possibilità di contestare la contravvenzione prevista dall'articolo 20 della., legge 47/1985.

La mancata d.i.a. non comporta l'applicazione delle sanzioni disposte dall'articolo 20 citato.

La Corte ha formulato la sua pronuncia giudicando due ordinanze del tribunale di Sondrio, le quali avevano annullato due provvedimenti di sequestro preventivo dei cantieri, sulla considerazione che nei casi in esame non fosse necessaria la concessione edilizia, in quanto l'art. 4 della legge regionale Lombardia n. 22/1999 aveva sostituito il regime concessorio con quello della denuncia di inizio di attività, regolarmente eseguita.

Insomma il cittadino ha adempiuto quanto richiesto dalla legge regionale lombarda eppure si è visto sequestrare il cantiere edile.

La tesi della procura, che ha impugnato le ordinanze del tribunale, è che non poteva avere alcun rilievo la legge regionale estensiva del regime della d.i.a..

Anzi, secondo la procura, la legge lombarda era illegittima costituzionalmente, perché la regione aveva invaso il regime di competenza della legge statale, in base all'articolo 117 della Costituzione; inoltre risultava violato anche l'art. 19 della legge n. 241/1990 che esclude l'applicazione della d.i.a. a opere che devono essere oggetto di concessione edilizia.

La Cassazione ha dato ragione al pubblico ministero, ma senza sollevare la questione di costituzionalità. La sentenza da conto del fatto che il giudice ha inteso applicare la legge 22/99 della regione Lombardia sul "recupero di immobili e nuovi parcheggi, norme urbanistico-edilizie per agevolare l'utilizzazione degli incentivi fiscali in Lombardia", ma ha commesso un errore interpretativo ritenendo che per le opere eseguite proprio la citata legge regionale avesse sostituito il regime concessorio con quello della d.i.a..

La stessa legge regionale in questione ha richiamato la legge 662/1996 che restringe l'ambito di applicazione dell'istituto della denuncia di inizio attività agli interventi edili di minor rilievo, tutti specificamente elencati.

È vero che la legge regionale all'articolo 4 subordina alla sola denuncia di inizio attività "tutti gli interventi edilizi" elencati in una delibera giunta regionale lombarda (n. 6/48573 del 25 settembre 1998 (avente ad oggetto "Criteri ed indirizzi generali per la predisposizione dei regolamenti edilizi comunali").

In realtà, però, la Cassazione sostiene che il riferimento a tutti gli interventi edilizi non consente un riconoscimento di applicazione generalizzata della denuncia di inizio attività, poiché in realtà essa al massimo può riferirsi all'attività di recupero degli immobili e di realizzazione dei parcheggi (oggetto della legge 22/94).

Niente d.i.a. per attività edilizie diverse da quelle marginali elencate dalla legge statale e addirittura diverse da quelle oggetto specifico della legge regionale.

L'intervento della legge regionale in materia di denuncia di denuncia di inizio attività non può stravolgere l’impianto della legge 662/96.

Sul punto nella sentenza 263 del 25 gennaio 2001 si legge testualmente che la normativa regionale nel settore può svolgere un ruolo integrativo, ma non sovrapporsi a quella nazionale, estendendo le tipologie di opere sottratte alla concessione.

Ogni intervento edilizio che comporta modificazione del territorio è rilevante ai fini della normativa urbanistica nazionale e pertanto va sanzionato penalmente.

Neppure l'interessato può difendersi dicendo di essere in buona fede: doveva "acquisire, con diligenza e particolare approfondimento, informazioni di conoscenza dell'esatta portata dei precetti normativi regionali".