IL SOLE-24 ORE DEL LUNEDÌ 4.12.00

La Corte dei conti sulla responsabilità per prove irregolari

Nei concorsi i componenti esterni rispondono dei danni all’ ente

Anche i membri di una commissione di concorso per il reclutamento del personale di un ente locale, benché estranei all'amministrazione danneggiata, e quindi non legati alla stessa da un vero e proprio rapporto di servizio, possono essere assoggettati alla giurisdizione della Corte dei conti ed essere chiamati a risarcire il danno derivante alle finanze comunali dall'annullamento del concorso per effetto delle irregolarità commesse nell'espletamento delle operazioni concorsuali.

È quanto stabilito da una, recente sentenza della sezione II centrale e d'appello della Corte dei conti - n. 266 del 2 agosto 2000 - che, nel giudicare in appello i membri di una commissione di un concorso per il reclutamento di personale in un ente locale convenuti in giudizio dalla Procura regionale della Corte dei conti per i danni subiti dal Comune per effetto dell'annullamento del concorso e già giudicati in primo grado, ha affermato che < la commissione di concorso per il reclutamento di personale comunale costituisce organo straordinario del Comune, e quindi i suoi componenti, pur non essendo stabilmente inseriti nella struttura dell'ente locale, limitatamente alle funzioni relative all'espletamento del concorso, sono legati allo stesso da un vero e proprio rapporto di servizio, con l'obbligo di assicurare la par condicio tra i candidati e il regolare svolgimento delle operazioni di concorso".

< Pertanto - hanno affermato i giudici contabili per il risarcimento dei danni conseguiti alla violazione degli obblighi suddetti, i membri della commissione di concorso sono assoggettati alla giurisdizione della Corte de conti, non rilevando, a tal riguardo, né la circostanza che i soggetti predetti non sono chiamati a giurare fedeltà all'ente locale né la loro estraneità alla struttura amministrativa e all'organico del personale comunale, essendo, altresì, palesemente infondato, oltre che irrilevante il preteso carattere politico e fiduciario dell'incarico in questione>>.

Al di là della fattispecie di responsabilità amministrativa considerata, la sentenza assume particolare rilievo sul piano giurisprudenziale soprattutto con riferimento all'assoggettamento dei membri delle commissioni di concorso estranei alla struttura dell'ente locale, per le ipotesi di danno derivanti alle finanze comunali da irregolarità commesse nello svolgimento delle operazioni di concorso, alla giurisdizione della Corte dei conti, il cui presupposto è la sussistenza di un rapporto di servizio tra il soggetto autore del danno e l'amministrazione danneggiata. E infatti la sentenza dei giudici contabili, nel riconoscere molto giustamente che i membri delle commissioni di concorso, anche se estranei alla struttura dell'ente locale, e quindi, non inseriti stabilmente nella struttura amministrativa dell'ente stesso, limitatamente alle funzioni relative allo svolgimento del concorso vengono a essere a esso legati, seppure temporaneamente, da un vero e proprio rapporto di servizio, afferma l'assoggettamento alla giurisdizione del Corte dei conti non solo dei membri delle commissioni di concorso per il reclutamento di personale che siano dipendenti del Comune o della Provincia, e per i quali nessun dubbio sussiste in ordine alla sussistenza del rapporto di servizio, ma anche dei membri del le commissioni stesse estranei alla struttura dell'ente locale, per i quali la sussistenza del rapporto di servizio con l'ente stesso viene configurata limitatamente allo svolgimento delle operazioni di concorso. - La sentenza si inserisce in quel filone giurisprudenziale che, in considerazione del collegamento funzionale e dell'inserimento temporaneo nella struttura dell'ente di taluni professionisti esterni all'ente stesso, quali il direttore dei lavori nella realizzazione delle opere pubbliche, il progettista esterno, e, in taluni casi, anche dei legali incaricati della difesa in giudizio del Comune o della Provincia, ha affermato la giurisdizione della Corte dei Conti nei confronti di tali professionisti per i danni derivanti dallo svolgimento delle loro funzioni alle finanze comunali o provinciali.

TOMMASO MIELE