ITALIA OGGI 9.1.01

Una risoluzione del ministero dell'interno sulla legge numero 265 del 1999

Consiglieri di circoscrizione Possibile cumulo dei gettoni

DI GIANNI MACHÉDA

Cumulabili i gettoni di presenza dei consiglieri circoscrizionali per la partecipazione a commissioni che si svolgano nell'ambito della medesima giornata.

Così il ministero dell'interno (direzione generale dell'amministrazione civile -direzione centrale delle autonomie - ha risposto, con la risoluzione prot. n.15900 /539/1bis/L.142 del 2000 a un quesito posto da un comune in materia di emolumenti spettanti ai consiglieri circoscrizionali.

La questione verte sul contemperamento tra due opposte esigenze: il diritto dei consiglieri a percepire le somme dovute ai sensi dell'art. 23 della legge n. 265/99 di riforma dell'ordinamento locale, e la necessità di contenere le spese, tenuto conto anche del fatto che l'art. 23, nel trattare del regolamento per l'istituzione e il funzionamento dei consigli circoscrizionali, dà a questi ultimi la facoltà (e non l'obbligo) di istituire commissioni per determinati settori di intervento o per la cura di particolari affari.

Per quanto concerne la posizione del consigliere circoscrizionale, la risoluzione del dicastero guidato da Enzo Bianco (pubblicata sul sito ww.comuni.it) evidenzia come, in linea di principio, essa sia complessivamente migliorata rispetto al regime ante-riforma. E ciò considerando anche il trattamento economico previsto dal decreto n. 119 del 2000 sulle indennità degli amministratori degli enti locali, in base al quale viene corrisposto a i consiglieri un'indennità di funzione e un gettone di presenza laddove gli stessi esercitino funzioni amministrative decentrate, previste da norme statutarie o regolamentari. (In particolare, l'art. 23, comma 3 della legge 265/99 riformula la disciplina della corresponsione del gettone di presenza, introducendo come unico limite che l'ammontare percepito a tale titolo dal consigliere circoscrizionale nel corso di un mese non deve essere superiore a un terzo dell'indennità di funzione prevista per il relativo presidente).

Il sistema, dunque, ha subito profonde trasformazioni. E proprio in virtù di queste, spiega, il Viminale, "sembrerebbe non potersi applicare la disposizione di cui all'art. 11 della precedente legge 816/95, che espressamente sanciva il divieto di cumulabilità delle indennità di presenza per la partecipazione a commissioni tenutesi nell'ambito della medesima giornata".

Altra questione affrontata è poi, come visto, quella del contemperamento tra diritti dei consiglieri ed esigenze di contenimento della spesa.

Qui la risoluzione sottolinea come l'art. 23 "facoltizza" e non "obbliga" i consigli a istituire commissioni per determinati settori di intervento o per la cura di affari determinati.

"Ciò comporta", prosegue la nota, che di per sé, la cennata formulazione della norma consente al singolo consiglio circoscrizionale di valutare l'opportunità di procedere all'istituzione delle commissioni, ovvero di farne a meno".

L'istituzione, insomma, è demandata "alla responsabile scelta degli interessati consigli circoscrizionali", mentre è comunque del tutto legittima l'eventuale adozione di norme statutarie e/o regolamentari che limitino il numero delle possibili commissioni (anche in relazione a esigenze di carattere finanziario, proprie del singolo ente locale).