DISCIPLINA DELLE COMPETENZE PER LE PROCEDURE DI GARA ED INCOMBENZE RELATIVE ALLA STIPULA DEI CONTRATTI

 

Art.1

Determinazione a contrattare

1. La stipulazione dei contratti è preceduta da apposita determinazione adottata dai Dirigenti dei Servizi interessati nell’ambito delle rispettive responsabilità di budget e di procedura.

2. La determinazione a contrattare, oltre a quanto previsto dall’art.56 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche, individua i requisiti di ordine tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, richiesti ai concorrenti per l’ammissione alla gara, qualora rimessi alla discrezionalità dell’Ente Appaltante, nonché la forma del contratto da stipulare.

 

Art. 2

Procedura aperta (pubblico incanto)

1. Il bando di gara per l’aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture, redatto dal Dirigente Servizio Contratti sulla base delle indicazioni contenute nella determinazione a contrattare e nel capitolato speciale, e sottoscritto dal Dirigente del Servizio Contratti nonché dal Dirigente responsabile della procedura di budget e/o responsabile del procedimento, è approvato con determinazione del Dirigente del Servizio Contratti.

2. Il bando è sottoscritto dal Dirigente del Servizio Contratti nonché dal Dirigente responsabile della procedura di budget e/o responsabile del procedimento o Direttore di Area.

3. Sono di competenza del Servizio Contratti gli adempimenti relativi alla pubblicazione dei bandi.

 

Art.3

Procedura ristretta (licitazione privata ed appalto concorso)

1. Il bando di gara per l’aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture, redatto dal Dirigente Servizio Contratti sulla base delle indicazioni contenute nella determinazione a contrattare e nel capitolato speciale, e sottoscritto dal Dirigente del Servizio Contratti nonché dal Dirigente responsabile della procedura di budget e/o responsabile del procedimento, è approvato con determinazione del Dirigente del Servizio Contratti.

2. Sono di competenza del Servizio Contratti gli adempimenti relativi alla pubblicazione dei bandi.

3. Il Dirigente responsabile della procedura di budget e/o responsabile del procedimento o Direttore di Area è competente a decidere sull’ammissione od esclusione delle imprese che hanno richiesto di essere invitate sulla base del bando di gara, adottando apposita determinazione dirigenziale.

4. La predisposizione e l’invio della lettera d’invito ai concorrenti ammessi sono di competenza del Servizio Contratti. L’invito è predisposto sulla base delle indicazioni contenute nella determinazione a contrattare, nel capitolato speciale e nel bando di gara.

5. La lettera d’invito è sottoscritta dal Dirigente del Servizio Contratti e dal responsabile della procedura di budget e/o responsabile del procedimento o Direttore di Area.

6. Simultaneamente alla spedizione degli inviti, il Servizio al quale fa carico la procedura, provvede alla comunicazione nei confronti degli esclusi dalla gara.

 

Art. 4

Seggio di gara per pubblici incanti e licitazioni

1. Il seggio di gara per pubblici incanti e licitazioni private è composto dal Dirigente responsabile del budget e/o della procedura in qualità di Presidente; due dipendenti, in qualità di testimoni, di cui uno appartenente al Servizio od area al quale fa carico la procedura ed uno appartenente al Servizio Contratti.

2. Assiste il Dirigente del Servizio Contratti che redige il verbale di gara.

3. Nelle procedure per l’aggiudicazione di lavori e di opere pubbliche, il seggio di gara è integrato con un esperto, ove necessario, per la verifica della documentazione in materia fiscale e contabile.

4. Nel caso di offerte che presentano un ribasso anormalmente basso, nei casi in cui non opera l’esclusione automatica, il Dirigente responsabile di budget e della procedura, con l’ausilio eventuale della struttura tecnica, provvede alla verifica di congruità richiedendo agli offerenti di presentare, nel termine di dieci giorni dalla ricezione della richiesta, gli elementi giustificativi dell’offerta presentata.

 

Art. 5

Determinazione di aggiudicazione definitiva

1. La determinazione di aggiudicazione definitiva compete allo stesso Dirigente responsabile di budget e della procedura o Direttore di Area.

2. A tal fine il Servizio Contratti provvede ad inviare al Servizio al quale fa carico la procedura, il verbale di gara e la documentazione a comprova dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria prodotti dall’aggiudicatario provvisorio.

 

Art. 6

Vendite, acquisti, locazioni immobiliari, vendite mobiliari e mutui

1. Le procedure per la stipulazione dei contratti relativi a vendite, acquisti, locazioni immobiliari, vendite mobiliari e mutui fanno interamente carico al Dirigente competente.

2. Nei pubblici incanti, il seggio di gara è composto dal Dirigente competente e due dipendenti dello stesso Servizio od Area, in qualità di testimoni. Assiste il Dirigente del Servizio Contratti che redige il verbale di gara, che viene successivamente rimesso al Dirigente competente per le ulteriori incombenze.

Art. 7

Procedure negoziate (trattative private)

1. Le procedure negoziate (trattative private) con bando o senza bando fanno interamente carico al Dirigente responsabile di budget o del procedimento.

 

Art. 8

Procedure di gara del Servizio Economato

1. Le procedure di gara del Servizio Economato fanno interamente carico al Dirigente del Servizio Economato.

 

Art. 9

Adempimenti per la stipula dei contratti

1. Le incombenze relative alla stipula dei contratti competono di norma al Servizio Contratti. Le incombenze relative alla stipula dei contratti per i cottimi fiduciari e le convenzioni di incarico di consulenze, collaborazioni esterne, precedute da trattativa privata, da stipularsi mediante scrittura privata, nonché i contratti da stipularsi mediante corrispondenza, ovvero obbligazione sottoscritta in calce al capitolato o disciplinare o con atto separato di obbligazione costituito da lettera offerta sottoscritta dall’offerente, fanno carico ai Servizi interessati.

2. La trasmissione degli atti, la relativa documentazione e quant’altro agli studi notarili, per il rogito dei contratti da stipularsi per atto pubblico, compete ai Servizi interessati al contratto.

 

Art.10

Registrazione interna degli incarichi e dei cottimi fiduciari

1. Il Servizio Contratti provvede alla registrazione degli incarichi dietro trasmissione dei relativi provvedimenti adottati dai Servizi comunali.

2. Il Servizio Contratti provvede alla registrazione, su tabelle informatiche, dei cottimi fiduciari trasmessi dai Servizi interessati, ai quali viene restituito l’atto con gli estremi della registrazione.