ITALIA OGGI

Martedì 6 Febbraio 2001

ENTI LOCALI E STATO

In dirittura lo schema di contratto collettivo, che rischia di limitare la scelta da parte dei sindaci

Sbarramento per i segretari giovani

Sarà precluso l’accesso alle segreterie di comuni riclassificati

 

DI GIOVANNI GALLI

Sbarramenti in arrivo per impedire l’accesso dei segretari comunali nelle sedi riclassificate di classe 1° B.

Analogo meccanismo, poi, è previsto per le grandi città e i comuni metropolitani, a favore di una ristretta cerchia di segretari.

Disapplicazione totale dell'art. 11, comma 10, del dpr 465/97.

Sono questi gli effetti più gravi, derivanti dall'entrata in vigore del nuovo Ccnl dei segretari comunali.

Problemi, questi, che rischiano di creare un vero e proprio imbottigliamento e saturazione generale, nei percorsi professionali della categoria, e che comporteranno, già a partire dai prossimi mesi, una fortissima limitazione del diritto di scelta da parte dei sindaci.

Ma vediamo quali sono i meccanismi attuati dallo schema di Ccnl, per ciò che concerne, appunto, le segreterie generali.

In attesa della direttiva integrativa del contratto, che, secondo quanto risulta a ItaliaOggi, è alla firma del ministro della funzione pubblica fianco Bassanini.

Comuni fino a 65 mila abitanti.

Lo schema di Ccnl introduce, nell'art. 31,una vera e propria discriminazione tra le sedi di classe 2° e le sedi già riclassificate di classe 1° B, nonostante anche queste ultime abbiano una popolazione non superiore a 65 mila abitanti.

In altri termini, tutti i segretari iscritti alla fascia B (e cioè i circa 400 idonei al 1° corso semiresidenziale Sspal, conclusosi nel mese di dicembre 2000, e le cui graduatorie non sono state ancora approvate, nonché gli oltre 2 mila segretari capi con più di nove anni e mezzo di servizio maturati entro il 31/12/2000) potranno accedere liberamente alle sole sedi di segreteria generale di classe 2°, ma non ai comuni riclassificati di classe 1° B. Ciò in conseguenza del fatto che l'art. 11, comma 10, del dpr 465/97 (che consentiva, previa delibera di giunta, la scelta dei sindaci a favore dei segretari iscritti alla fascia professionale corrispondente a quella della popolazione residente nel comune) deve intendersi disapplicato, in quanto sostituito dalla disciplina degli artt. 31 e 35 del Ccnl.

Accesso limitato ai comuni di 2° classe.

Gli oltre 2.400 segretari inseriti nella fascia B potranno presentare le proprie candidature per le sole sedi vacanti di segreteria generale di classe 2°. Un sistema, questo, che rischia di creare gravi squilibri in diverse parti del territorio nazionale. Difatti, in diverse province del Veneto, della Toscana, del Piemonte, nonché dell’Emilia Romagna, numerose sono le sedi di segreteria generale che seppur dotate di una popolazione inferiore a 65 mila abitanti, rientrano nella classe 1° B.

Conseguenze operative.

I segretari iscritti alla fascia B, non potendo, in alcun modo, accedere alle sedi riclassificate di classe 1° B, neppure con la delibera di giunta prevista dall'art. 11, comma 10, del dpr 465/97, dovranno necessariamente rivolgersi presso i soli comuni di classe 2°, oppure cercare di creare delle convenzioni di segreteria generale, dotate di una popolazione che consti almeno di 10 mila abitanti residenti. Si tratta dell’unica soluzione ritenuta ammissibile, in quanto, come previsto dall'art. 31, comma 4, dello schema di Ccnl, occorre maturare un'anzianità di servizio di almeno due anni consecutivi, per poi iscriversi al 2° corso di idoneità per la nomina presso sedi di segreteria generale di classe 1° B, previsto dall’art. 14 comma 2, del dpr 465/97.

Ciò significa, in altri termini, che i segretari che non riescono a trovare una sede idonea di classe 2° (comuni da 10 mila a 65 mila abitanti) nella propria regione, o si creano una "convenzione-fai-da te", oppure devono necessariamente cambiare regione e cercare una situazione territoriale migliore.

Una situazione, questa, aggravata oltretutto dall'assetto geografico di diverse province, dotate soltanto o di sedi di 4° classe (tantissime) o di sedi di 3° classe (poche o per nulla esistenti) di sedi riclassificate di classe 1° B (numerose).

Grandi città.

Il meccanismo discriminatorio, introdotto dall’art. 35 dello schema di Ccnl, vale anche per ciò che concerne i Comuni con più di 250 mila abitanti, i comuni capoluoghi di provincia e le amministrazioni provinciali (cioè le sedi di ex 5° fascia).

Per accedere a tali sedi, infatti, occorre non solo l'anzianità di servizio di almeno due anni presso le sedi di classe 1° B (comprese quelle riclassificate, appunto), ma anche il superamento del 2° corso di idoneità indetto dalla Sspal, ai sensi dell'art. 14, comma 2, del dpr 465/97. Anche in questo caso, dunque, come già per le normali sedi di segreteria generale, non basta il solo servizio, ma anche il superamento del corso.

Duplice penalizzazione.

L'art. 31 dello schema di Ccnl penalizza dunque i segretari iscritti alla fascia B, in quanto essi sono virtualmente segretari generali, ma dispongono, in realtà, di un numero limitato di sedi, giacché molte di esse sono state precedentemente riclassificate, e sono state, magari, coperte finora da colleghi che si apprestano ad essere collocati a riposo. Ciò in quanto solo i segretari di fascia A, rientranti nella ex 4° fascia, potranno accedere alle ex classi 1° B, e non quelli di fascia B, seppur idonei al 1° corso Sspal.

Questi ultimi, infatti, devono cercarsi una sede di classe 2, o farsi una convenzione, e poi, dopo due anni, sostenere il 2° corso Sspal.

Lo stesso meccanismo vale per i segretari di fascia A che intendono passare nelle grandi città: essi devono avere 2 anni di servizio alle spalle, sostenere e superare il 2° corso Sspal, e poi potranno presentare le proprie candidature.