Il Sole 24 ore 5.2.01

STATUTO DEL CONTRIBUENTE

Obbligatori i nuovi principi

Il Consiglio dei ministri ha varato in via definitiva il decreto delegato correttivo previsto dallo Statuto dei diritti del contribuente (si veda "Il Sole 24 Ore" del 27 gennaio scorso).

Il quadro normativo delineato nella legge 212/2000 è a questo punto completo e rivela una chiara funzione di contenimento dell'ambito autonomistico sancito nel Testo unico degli enti locali.

Che si sia in presenza di disposizioni direttamente applicabili all'intero comparto tributario risulta confermato dalla relazione illustrativa al decreto correttivo, nella quale viene rilevato come l'intervento delegato sia stato minimale proprio in ragione della piena operatività delle norme della legge 212/2000, che non abbisognano, in generale, di alcuna forma di attuazione.

Si comprende pertanto la funzione del termine del 31 gennaio scorso, concesso all'articolo 1 dello Statuto per adeguare i regolamenti locali: non si tratta infatti di disposizioni già introdotte nell'ordinamento, ma, se del caso, di armonizzarne il contenuto alle realtà specifiche, tenendo conto, nel contempo, dell'autonomia decisionale degli enti e della inderogabilità dei principi "statutari".

La motivazione degli atti.

L'articolo 6 del decreto correttivo interviene nel campo dei tributi locali, ponendo quale requisito di legittimità degli atti impositivi l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche della rettifica nonché l'allegazione degli atti richiamati in motivazione, non conosciuti dal contribuente, salva la possibilità di riprodurne nell'avviso il contenuto essenziale.

L'innovazione, efficace già dall'entrata in vigore della legge 212/2000, è destinata a incidere sulle procedure di controllo dei Comuni.

Si pensi a esempio ai sopralluoghi eseguiti ai fini Tarsu, che devono essere allegati agli avvisi di accertamento ovvero comunicati previamente al contribuente.

O ancora alle rettifiche Ici dei valori delle aree fabbricabili, che risultano spesso motivate unicamente sulla base dei criteri di stima utilizzati dagli uffici tecnici o da apposite commissioni di esperti.

L'esigenza di precisare gli elementi sopra illustrati, la cui carenza determina la nullità dell'atto impositivo, rende altresì più labili i confini tra motivazione e prova dell'accertamento, con effetti che risaltano maggiormente proprio in relazione ai controlli sulle aree fabbricabili.

È’ possibile infatti che si richieda al Comune di evidenziare da subito i contratti di compravendita utilizzati per determinare il valore accertato.

Le violazioni formali.

Con una integrazione al Dlgs 472/97, l'articolo 7 del decreto correttivo ha disposto la non sanzionabilità degli illeciti < che non arrecano pregiudizio alle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo".

L'ente locale potrebbe quindi applicare direttamente il precetto, in virtù della pacifica vigenza del Dlgs 472/97 nel comparto dei tributi in esame, oppure potrebbe avvalersi delle potestà riconosciute dall'articolo 50 della legge 449/97, che non sembrano incompatibili con la novella della legge 212/2000, per ampliare l'ambito della esimente delle violazioni formali.

La disciplina delle iscrizioni a ruolo.

A partire dai ruoli resi esecutivi dal primo luglio prossimo, è obbligatoria l'indicazione della motivazione dell’iscrizione, se essa non è preceduta da un avviso di accertamento.

La modifica, di interesse soprattutto nella Tarsu, richiederà un'integrazione della modulistica in vigore.

È’ incomprensibile peraltro, alla luce dei principi di chiarezza e motivazione sanciti nello Statuto, il fatto che le ragioni del ruolo non debbano essere riprodotte nella cartella di pagamento, unico atto portato a conoscenza del contribuente.

Nuovo elemento della cartella è invece la precisazione della data di esecutività del ruolo, a segnalare eventuali decadenze dell'ente.

Luigi LOVECCHIO