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ENTI LOCALI

Rese note le motivazioni della sentenza della Corte d 'appello di Firenze sull’istituto della revoca

Piu’ garanzie tra segretari e sindaci

La loro figura non è equiparabile ai dirigenti delle aziende

DI ACHILLE MACCAPANI

Unico rapporto di impiego pubblico per i segretari comunali, legati all'Agenzia autonoma e non ai sindaci.

Non equiparabile la figura del segretario con quella del dirigente di azienda.

Necessità di una maggiore ponderazione, da parte dei sindaci, circa l'operato dei segretari, prima di prendere decisioni avventate.

È quanto risulta dall'esame della sentenza n. 273 del 3 marzo 2001 della Corte di appello di Firenze, con cui è stata dichiarata l'illegittimità della revoca del segretario generale, da parte del sindaco del comune di Greve in Chianti Fi). Si tratta, come già era stato rilevato in precedenza (ItaliaOggi del 10/10/2000), del primo provvedimento in Italia di una Corte di appello.

Rapporto di lavoro.

Secondo quanto afferma il giudice ordinario, l'inquadramento del rapporto di lavoro del segretario è rinvenibile all'interno di un rapporto alle dipendenze di una p.a., e cioè dell'Agenzia autonoma perla gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali.

Non possono dunque emergere dubbi di sorta in ordine alla devoluzione al giudice del lavoro delle relative controversie.

Dall'esame dell'art. 17, comma 68, della legge 127/97, emerge il fatto che le funzioni dei segretari configurano un assetto di competenze e funzioni del tutto autonomo rispetto alla disciplina relativa all'ordinamento dell'agenzia e alla carriera dei segretari: non è tuttavia configurabile una competenza autonoma, sul piano della giurisdizione.

Dipendenza affievolita dai sindaci.

La dipendenza funzionale del segretario dal capo dell'amministrazione, così come affermata dal legislatore, secondo la Corte d'appello, non può essere assimilata a un rapporto di subordinazione nei confronti del sindaco; ciò contrasterebbe con il rapporto di impiego intercorrente con l'agenzia, e tradirebbe la natura stessa della figura del segretario, chiamato a garantire, anzitutto, "la conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti, ruolo che può trovare effettiva realizzazione soltanto se chi lo svolge non sia condizionato da vincoli di dipendenza nei confronti di chi esercita quell'azione".

Fiduciarietà limitata.

Non è equiparabile la figura del segretario comunale con quella del dirigente di azienda, poiché non sussiste il vincolo di subordinazione del segretario nei confronti del sindaco.

È vero che la legge prevede la nomina del segretario da parte del sindaco: detto vincolo non si può comunque paragonare "a quello che governa la scelta del datore privato".

Il fatto che la revoca avvenga in conseguenza della violazione dei doveri d'ufficio va a incidere nella disciplina del rapporto.

Gravi violazioni.

Circa l’entità delle violazioni, il giudice ordinario ritiene che esse debbano essere "gravi", in attuazione di quanto previsto dall'art. 15, comma 5, del dpr 465/97.

Valutazione dei sindaci.

La necessità di avviare un procedimento di revoca del segretario deve essere pertanto adeguatamente fondata, e non deve essere basata, da parte dei sindaci, su elementi di "palese contraddittorietà nel comportamento", e di "incostanza nella valutazione dell'operato del segretario".

 

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