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Giurisprudenza

n. 05-2001 -

Per soddisfare le richieste di vari lettori, pubblichiamo nell'area di libero accesso la sentenza della Corte di Conti, Sez. Giurisdizionale per la Regione Lazio, del 25 settembre 2000, con la quale l'allora Sindaco di Roma Francesco Rutelli ed altri componenti della Giunta capitolina sono stati condannati per incarichi conferiti a vari soggetti esterni all'Amministrazione privi dei prescritti requisiti ed in difetto dei necessari presupposti. V. in argomento l'approfondito articolo di Maurizio Greco, La gestione degli incarichi professionali e di consulenza nell’ente locale e la pagina dedicata allo spoil system nella sezione degli approfondimenti.

CORTE DEI CONTI, SEZ. GIUR. PER IL LAZIO - Sentenza 25 settembre 2000 n. 1545/2000 - Pres. Bisogno, Rel. Librandi - Procura Regionale (Vice Procuratore Generale Salvatore Nottola) c. Rutelli ed altri (Avv.ti Giuseppe Guarino, Giulio Correale, Piero Sandulli, Pietro Barrera, Sergio Ristuccia, Luigi Medugno, Nicola Carnovale e Giovanni Di Gioia).

Responsabilità amministrativa – in genere – presupposti – verifica della legittimità - irrilevanza – verifica della illiceità – necessità

Responsabilità amministrativa – prescrizione – decorrenza – dal verificarsi del danno – semplice compimento della condotta - irrilevanza

Responsabilità amministrativa - giudizio di responsabilità – azione del PM – rettifica di errore materiale dell’atto di citazione - mutatio libelli - inesistenza

Responsabilità amministrativa – solidarietà e parziarietà – ripartizione del danno – compito del giudice – mancanza di specifica richiesta del PM - irrilevanza

Responsabilità amministrativa – in genere – insindacabilità delle scelte discrezionali – verifica giudiziale del rispetto dei limiti della discrezionalità - ammissibilità

Responsabilità amministrativa – danno – affidamento di consulenze a terzi – presupposti – soluzione di specifiche problematiche e compenso commisurato all’attività svolta

Responsabilità amministrativa - elemento psicologico – dolo – dolo contrattuale - rilevanza

Responsabilità amministrativa – amministratori e dipendenti di enti – dipendenti comunali – responsabilità per pareri espressi - sussiste

Va condannato il Sindaco di Roma Francesco Rutelli assieme ai componenti della Giunta capitolina nonchè a coloro che hanno preso parte alle delibere con le quali sono stati conferiti incarichi a vari consulenti esterni all'amministrazione comunale privi dei prescritti requisiti ed in difetto delle condizioni previste dalla legge; in tal modo i convenuti si sono resi responsabili di comportamenti illegittimi e illeciti nonché della violazione delle regole di efficienza, economicità ed efficacia in cui si compendiano i principi del c.d. "buon andamento" e della "sana gestione" ai quali deve essere improntata l’azione di qualsiasi amministrazione pubblica e privata, per cui gli incarichi stessi debbono considerarsi illeciti ed i compensi ad essi conseguenti costituiscono ingiusto depauperamento delle finanze del Comune di Roma (1).

Gli incarichi di consulenza a soggetti esterni possono essere conferiti ove i problemi di pertinenza dell’amministrazione richiedano conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze del personale dipendente e conseguentemente implichino conoscenze specifiche che non si possono nella maniera più assoluta riscontrare nell’apparato amministrativo.

Sotto tale profilo l’incarico stesso non deve implicare uno svolgimento di attività continuativa, ma la soluzione di specifiche problematiche; deve caratterizzarsi cioè per la specificità e temporaneità; deve dimostrarsi, altresì, l’impossibilità di adeguato assolvimento dell’incarico da parte delle strutture dell’ente per mancanza di personale idoneo; non deve rappresentare uno strumento per ampliare surrettiziamente compiti istituzionali e ruoli organici dell’ente al di fuori di quanto consentito dalla legge; il compenso connesso all’incarico deve essere proporzionato all’attività svolta e non corrisposto in maniera forfettaria; la delibera di conferimento deve essere adeguatamente motivata al fine di consentire l’accertamento della sussistenza dei requisiti previsti; l’organizzazione dell’amministrazione deve, comunque, caratterizzarsi secondo i principi di razionalizzazione, non duplicazione di funzioni e non sovrapposizione con funzioni di attività e gestione amministrativa; deve caratterizzarsi, altresì, per la migliore utilizzazione e flessibilità delle risorse umane nonché per la economicità, trasparenza ed efficacia dell’azione amministrativa.

Il provvedimento di conferimento di incarichi a soggetti esterni all’Amm.ne deve necessariamente contenere i criteri di scelta; esso non deve essere generico o indeterminato al fine di evitare un evidente accrescimento delle competenze e degli organici dell’ente, il che presuppone la ricognizione e la certificazione dell’assenza effettiva nei ruoli organici delle specifiche professionalità richieste e tutto questo sia per quanto riguarda l’indicazione dei requisiti che per ciò che concerne i criteri di conferimento. Anzi, a tal riguardo, la giurisprudenza ha sempre precisato che tali criteri non debbano essere generici anche perché la genericità non consente un controllo della legittimità sull’esercizio della attività amministrativa di attribuzione degli incarichi.

Nel giudizio di responsabilità amministrativo–contabile gli atti della pubblica amministrazione non vengono in rilievo come espressione della volontà dell’amministrazione, ma come fatti giuridici idonei a modificare la realtà ed a produrre i conseguenti effetti. Conseguentemente, l’accertamento incidentale del giudice contabile non verte sulla legittimità – illegittimità di un atto, ma sulla liceità-illiceità del fatto giuridico, causativo del danno, il quale molto spesso nasce proprio dall’essersi prodotti gli effetti dell’atto amministrativo.

L’espressione "commissione del fatto", adoperata dall’articolo 58 della legge 8 giugno 1990 n. 142, non può essere intesa nel senso che è sufficiente a dare inizio al periodo prescrizionale il semplice compimento della condotta, considerato che l’elemento "fatto" comprende anche l’evento antigiuridico che ad essa consegue. Pertanto, ove il pubblico nocumento insorga a distanza di tempo dal comportamento colpevole dell’amministratore o del dipendente, è dal quel momento che comincia a decorrere il termine prescrizionale quinquennale.

Non si ha mutatio libelli quando con un atto rettificativo di errore materiale si lascia immutato il nucleo del c.d. accadimento storico fatto valere, nel quale si ravvisa la causa petendi e che implica anche il petitum.

In ipotesi di responsabilità parziale spetta al giudice determinare, nell’ambito della domanda, le singole responsabilità, in applicazione dell’art. 52 del testo unico delle leggi sulla Corte dei Conti. Conseguentemente la mancanza di specifiche richieste del PM sulla ripartizione del danno tra i vari convenuti, oppure la modificazione della ripartizione dell’addebito, non comporta né la nullità, né la improcedibilità o l’inammissibilità dell’azione.

La discrezionalità amministrativa incontra tre limiti fondamentali invalicabili costituiti rispettivamente dall’interesse pubblico, dalla causa del potere e dai comuni precetti di logica ed imparzialità. Conseguentemente l’insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali, sancita dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, non può essere intesa come possibilità di travalicare i suddetti limiti, che segnano il necessario confine fra la più ampia discrezionalità e l’arbitrio. Pertanto, non invade il merito delle scelte discrezionali il giudice che verifica nel caso concreto se una iniziativa, rientrante nell’ambito di tali scelte, si sia informata ai principi cui esse si debbono attenere.

Poiché l’amministrazione pubblica deve caratterizzarsi per una struttura snella che impieghi anzitutto le risorse umane già esistenti all’interno dell’apparato, i conferimenti di incarichi di consulenza a soggetti esterni possono essere attribuiti, ove i problemi di pertinenza dell’amministrazione richiedano conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze del personale dipendente, e conseguentemente implichino conoscenze specifiche, che non si possono nella maniera più assoluta riscontrare nell’apparato amministrativo. L’incarico, pertanto, non deve implicare uno svolgimento di attività continuativa, ma la soluzione di specifiche problematiche, ed il compenso connesso all’incarico deve essere proporzionato all’attività svolta e non corrisposto in maniera forfetaria.

Nel giudizio di responsabilità amministrativo-contabile, viene in rilievo il dolo c.d. contrattuale o in adimplendo, il quale consiste nel proposito sciente di non adempiere specifici obblighi preesistenti, ed in particolare si caratterizza per l’inadempimento di preesistenti doveri di comportamento, nascenti dal rapporto di servizio. Esso si differenzia dal dolo penale (al quale è assimilabile il dolo c.d. extra-contrattuale, produttivo di responsabilità aquiliana), che viene in rilievo come diretta e cosciente intenzione di nuocere, ossia di agire ingiustamente a danno di altri.

L’articolo 53 comma terzo della legge 8 giugno 1990, n. 142 ha introdotto il principio secondo il quale, in presenza di un pregiudizio arrecato all’ente, il carattere consultivo dell’attività svolta non esclude la responsabilità del soggetto che ha formulato il parere, in quanto il parere, avendo una obiettiva ed autonoma valenza procedimentale, assume un ruolo causale ed efficiente nel venire in essere dell’atto illegittimo e dei suoi effetti pregiudizievoli, atteso che il motivato dissenso può dissuadere gli amministratori dall’adottare delibere produttive di danno.

(1) Con la sentenza in rassegna la Corte dei Conti, Sez. giur. Regione Lazio, ha condannato il Sindaco del Comune di Roma, On. Francesco Rutelli, gli Assessori, il Segretario Generale, i dirigenti interessati nonché gli amministratori comunali che parteciparono con espresso voto favorevole alle delibere di nomina di vari consulenti, in difetto dei presupposti previsti dalla legge.

L’ammontare del risarcimento del danno è risultato pari complessivamente a lire 2.238.664.265, al netto di interessi e rivalutazione, ed è stato posto a carico dei convenuti in quote uguali, in relazione ai rispettivi apporti causali e tenendo conto del diverso grado di responsabilità di cui ciascun convenuto è stato chiamato a rispondere.

La sentenza ha analiticamente esaminato i vari incarichi conferiti a vari soggetti, anche alla stregua dei rispettivi curricula; in particolare, è risultato che un incarico di consulente era stato affidato ad un soggetto che aveva conseguito la laurea qualche mese prima dell’incarico stesso e che quindi, anche sotto tale profilo, "non poteva avere certo l’alta professionalità richiesta dalla legge al riguardo".

La Corte dei Conti ha precisato che il conferimento di incarichi a soggetti esterni all’amministrazione è soggetto ai seguenti presupposti:

a) gli incarichi di consulenza a soggetti esterni possono essere attribuiti solo ove i problemi di pertinenza dell’amministrazione richiedano conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze del personale dipendente e conseguentemente implichino conoscenze specifiche che non si possono nella maniera più assoluta riscontrare nell’apparato amministrativo;

b) l’incarico stesso non deve implicare uno svolgimento di attività continuativa, ma la soluzione di specifiche problematiche;

c) l’incarico deve caratterizzarsi cioè per la specificità e temporaneità e deve dimostrarsi, altresì, l’impossibilità di adeguato assolvimento dell’incarico da parte delle strutture dell’ente per mancanza di personale idoneo;

d) esso non deve rappresentare uno strumento per ampliare surrettiziamente compiti istituzionali e ruoli organici dell’ente al di fuori di quanto consentito dalla legge;

e) il compenso connesso all’incarico deve essere proporzionato all’attività svolta e non liquidato in maniera forfettaria;

g) la delibera di conferimento deve essere adeguatamente motivata, al fine di consentire l’accertamento della sussistenza dei requisiti previsti;

h) l’organizzazione dell’amministrazione deve, comunque, caratterizzarsi secondo i principi di razionalizzazione, non duplicazione di funzioni e non sovrapposizione con funzioni di attività e gestione amministrativa;

i) l’incarico deve caratterizzarsi per la migliore utilizzazione e flessibilità delle risorse umane nonché per la economicità, trasparenza ed efficacia dell’azione amministrativa;

l) l’amministrazione deve impiegare in primo luogo le risorse umane già esistenti all’interno dell’apparato e, solo nella documentata e motivata assenza delle stesse, può far ricorso a professionalità esterne, peraltro, da individuare in base a criteri predeterminati. certi e trasparenti;

m) per gli incarichi ad estranei è necessario anche che il conferimento debba contenere i criteri di scelta;

n) l’incarico non deve essere generico o indeterminato al fine di evitare un evidente accrescimento delle competenze e degli organici dell’ente, il che presuppone la ricognizione e la certificazione dell’assenza effettiva nei ruoli organici delle specifiche professionalità richieste e tutto questo sia per quanto riguarda l’indicazione dei requisiti che per ciò che concerne i criteri di conferimento;

o) gli stessi criteri non devono essere generici, anche perché la genericità non consente un controllo della legittimità sull’esercizio della attività amministrativa di attribuzione degli incarichi.

Con riferimento al caso affrontato è stato ritenuto in particolare che i soggetti prescelti, che secondo le difese dei convenuti potevano essere individuati in modo fiduciario, non possedevano la prescritta esperienza e competenza; inoltre, secondo la Corte dei Conti, nella specie non si era tenuto conto della idoneità delle strutture organizzative interne dell’Amministrazione per le esigenze da soddisfare, né risultava l’eccezionalità e straordinarietà di tali esigenze, dal momento che si era trattato di assolvimento di normali mansioni amministrative in ordine alle quali ugualmente avrebbero potuto e dovuto far fronte le strutture interne dell’amministrazione comunale.

Sent. n. 1545/2000/R RP

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio composta dai seguenti giudici:

dott. Vincenzo BISOGNO Presidente

dott. Bruno DI FORTUNATO Consigliere

dott. Salvatore LIBRANDI Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 51683/R del registro di Segreteria, promosso ad istanza del Procuratore Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio nei confronti di:

1.- RUTELLI Francesco, nato a Roma il 14 giugno 1954 ed ivi residente in Viale dell’Umanesimo n. 77, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Borghese n. 3 presso lo studio legale dell’avv. Giuseppe Guarino;

2.- TOCCI Walter, nato a Poggio Moiano (RI) il 26 settembre 1952, residente in Roma, in via Cesare Massimi n. 46 ed elettivamente domiciliato in Roma, via Ennio Quirino Visconti n. 8 presso lo studio legale degli avvocati Sergio Ristuccia ed Andrea Spadetta;

3.- LANZILLOTTA Linda, nata a Cassano allo Ionio (Cosenza) il 7 settembre 1948, residente in Roma, via Vincenzo Tiberio n. 14 ed elettivamente domiciliata in Roma via Ennio Quirino Visconti n. 8 presso lo studio legale degli avvocati Sergio Ristuccia ed Andrea Spadetta;

4.- MONTINO Esterino, nato a Roma il 6 aprile 1948 ed ivi residente in Viale Battista Bardanzellu n. 96, pal.19, sc.c, int.3, elettivamente domiciliato in Roma, via Panama n. 12 presso lo studio legale dell’avvocato Luigi Medugno;

5.- CECCHINI Domenico, nato a Roma l’11 aprile 1944 ed ivi residente in via Francesco Saverio Sprovieri n. 3, elettivamente domiciliato in Roma, Corso Trieste n. 67 presso lo studio legale dell’avvocato Nicola Carnevale;

6.- LUSETTI Renzo, nato a Castelnuovo di Sotto (Messina) il 4 settembre 1958 e residente in Roma, via Nairobi n. 40;

7.- DEL FATTORE Sandro, nato a Roma il 2 agosto 1954 ed ivi residente in via Clivo Rutario n. 60, sc.b, int. 7, elettivamente domiciliato in Roma via Panama n. 12 presso lo studio legale dell’avvocato Luigi Medugno;

8.- DE PETRIS Loredana in Grandinetti, nata a Roma il 24 novembre 1957 ed ivi residente in via Arta Terme n. 146, pal. 1, sc. a, int. 21, elettivamente domiciliata in Roma, via Panama n. 12 presso lo studio legale dell’avvocato Luigi Medugno;

9.- CARDUCCI ARTENISIO Francesco, nato a New York il 13 gennaio 1963, residente in Roma, via S. Eustachio n. 3, elettivamente domiciliato in Roma, via Panama n. 12 presso lo studio legale dell’avvocato Luigi Medugno;

10.- PIVA Amedeo, nato a Porcia (Pordenone) il 4 settembre 1947, residente in Roma, via di Bravetta n.724, ed elettivamente domiciliato in Roma, via Panama n. 12 presso lo studio legale dell’avvocato Luigi Medugno ;

11.- BORGNA Giovanni, nato a Roma, il 13 giugno 1947 ed ivi residente in via Antonio Mordini n. 14, elettivamente domiciliato in Roma, via Giuseppe Pisanelli n. 4 presso lo studio legale degli avvocati Giulio Correale ed Ivo Correale;

12.- SANDULLI Piero, nato a Roma il 10 marzo1954 ed ivi residente in via dei Colli della Farnesina n. 56, elettivamente domiciliato in Roma, via Giuseppe Pisanelli n. 4 presso lo studio legale degli avvocati Giulio Correale ed Ivo Correale;

13.- FARINELLI Fiorella, nata a Monterosso al Mare (SP) il giorno 8 luglio 1943 e residente in Roma, via Alfredo Cappellini n. 3, elettivamente domiciliata in Roma, via Panama n. 12 presso lo studio legale dell’avvocato Luigi Medugno;

14.- MINELLI Claudio, nato a Roma il 30 settembre 1947 ed ivi residente in via Principe Umberto n. 38/13, elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio legale dell’avvocato Luigi Medugno;

15.- BARRERA Pietro, nato a Roma il 16 marzo 1955 ed ivi residente in via Ugo Inchiostri n. 95, elettivamente domiciliato in Roma, via Giuseppe Pisanelli n. 4 presso lo studio legale degli avvocati Giulio Coreale e Ivo Correale;

16.- GAGLIANI CAPUTO Vincenzo, nato a Roma il 7 ottobre 1938, ivi residente in via Matteo Bartoli, n. 137, elettivamente domiciliato in Roma. Via Panama n. 12 presso lo studio legale dell’avvocato Luigi Medugno;

17.- BIOLCHI Stefania, nata a Roma il 25 agosto 1948 ed ivi residente, via Elio Lampridio Cerva n. 200, elettivamente domiciliata in Roma, Corso Trieste n. 67 presso lo studio legale dell’avvocato Nicola Carnevale;

18.- LORENZETTI Fortunato, nato a Tivoli il 10 marzo 1937, residente a Roma, Piazza Ragusa n. 36, int. 22, ed elettivamente domiciliato in Roma, Corso Trieste n. 67 presso lo studio legale dell’avv. Nicola Carnevale;

19.- FENU ALBERTO, nato a Roma il 1° ottobre 1942 ed ivi residente in Piazza delle Cinque Scole n. 37, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Mazzini n. 27 presso lo studio legale dell’avvocato Giovanni DI GIOIA.

Visto l’atto introduttivo del giudizio; l’atto rettificativo di errore materiale della citazione stessa; le deduzioni dei convenuti all’invito ex art. 5 del d.l. 15 novembre 993, n. 453, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n. 19; le memorie difensive e tutti gli altri atti e documenti di causa;

Uditi alla pubblica udienza del 15 maggio 2000 il Consigliere relatore Salvatore LIBRANDI, il Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore Generale Salvatore NOTTOLA nonché l’avvocato Giuseppe GUARINO per il convenuto Francesco RUTELLI, l’avv. Giulio CORREALE per i convenuti Giovanni BORGNA, Piero SANDULLI e Pietro BARRERA; l’avvocato Sergio RISTUCCIA per i convenuti Walter TOCCI e Linda LANZILLOTTA; l’avvocato Luigi MEDUGNO per i convenuti Esterino MONTINO; Sandro DEL FATTORE; Loredana DE PETRIS; Francesco CARDUCCI ARTENISIO; Amedeo PIVA; Fiorella FARINELLI; Claudio MINELLI; Vincenzo GAGLIANI CAPUTO; l’avvocato Nicola CARNOVALE per i convenuti Domenico CECCHINI; Stefania BIOLCHI e Fortunato LORENZETTI; l’avvocato Giovanni Di GIOIA per il convenuto Alberto FENU.

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione del 12 marzo 1999, il Procuratore Regionale della Corte dei Conti presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio in Roma, ha convenuto in giudizio, davanti a questa Sezione giurisdizionale i signori:

1) RUTELLI Francesco, Sindaco del Comune di Roma;

2) TOCCI Walter, assessore alle politiche della mobilità e della Polizia Municipale del Comune di Roma;

3) LANZILLOTTA Linda, assessore alle politiche finanziarie del bilancio e delle risorse del Comune di Roma;

4) MONTINO Esterino, assessore alle politiche dei lavori pubblici e manutenzione urbana del Comune di Roma;

5) CECCHINI Domenico, assessore alle politiche del territorio del Comune di Roma;

6) LUSETTI Renzo, assessore alle politiche del personale e della qualità organizzativa dei servizi del Comune di Roma;

7) DEL FATTORE Sandro, assessore alle politiche dei servizi informativi e tecnologici del Comune di Roma;

8) DE PETRIS Loredana, assessore alle politiche della qualità ambientale del Comune di Roma;

9) CARDUCCI ARTENISIO Francesco, assessore alle politiche del turismo e grandi eventi del Comune di Roma;

10) PIVA Amedeo, assessore alle politiche sociali e dei servizi della persona del Comune di Roma;

11) BORGNA Giovanni, assessore alle politiche della cultura del Comune di Roma;

12) SANDULLI Piero, assessore alle politiche dei servizi informativi e tecnologici del Comune di Roma;

13) FARINELLI Fiorella, assessore alle politiche educative e dell’infanzia del Comune di Roma;

14) MINELLI Claudio, assessore alle politiche economiche e delle attività produttive del Comune di Roma;

15) BARRERA Pietro, dirigente superiore, capo di gabinetto del sindaco del Comune di Roma;

16) GAGLIANI CAPUTO Vincenzo, Segretario generale del Comune di Roma;

17) BIOLCHI Stefania, dirigente, responsabile del servizio del Comune di Roma;

18) LORENZETTI Fortunato, dirigente, responsabile del servizio del Comune di Roma;

19) FENU Alberto, dirigente superiore, responsabile del servizio del Comune di Roma, per sentirli condannare al pagamento a favore dell’Erario - beneficiario il Comune di Roma – della somma complessiva di lire 2.238.664.265 oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese giudiziali.

In particolare parte attrice, in relazione ad ogni singola fattispecie di danno erariale ed in proporzione ai rispettivi apporti causali – dopo aver ripartito la somma in questione in quote uguali – ha chiesto la condanna dei seguenti convenuti per gli importi appresso indicati:

1.- Francesco RUTELLI e Walter TOCCI per la somma di lire 67.349.441 ciascuno; danno complessivo lire 134.698.882 arrecato all’Erario a seguito dell’emissione delle ordinanze sindacali n. 385 del 4.7.1995; n. 480 del 29.8.1995; n. 666 del 29.12.1995; n. 317 del 2.5.1996; n. 474 del 28.6.1996; n. 686 del 2.10.1996;

2.- Francesco RUTELLI e Walter TOCCI per la somma di lire 53.900.000 ciascuno; danno complessivo lire 107.800.000 arrecato all’Erario a seguito dell’emissione delle ordinanze sindacali n. 376 del 27.6.1995; n. 386 del 4.7.1995; n. 480 del 29.8.1995; n. 666 del 29.12.1995; n. 317 del 2.5.1996; n. 474 del 28.6.1996; n. 686 del 2.10.1996;

3. – Francesco RUTELLI e Walter TOCCI per la somma di lire 10.400.000 ciascuno; danno complessivo lire 20.800.000 arrecato all’Erario a seguito dell’emissione delle ordinanze sindacali n. 593 del 16.8.1996 e n. 686 del 2.10.1996;

4.- Francesco RUTELLI ed Esterino MONTINO per la somma di lire 45.017.699 ciascuno; danno complessivo lire 90.035.399 arrecato all’Erario a seguito dell’emissione delle ordinanze sindacali n. 256 del 4.5.1995; n. 390 del 4.7.1995; n. 480 del 29.8.1995; n. 666 del 29.12.1995; n. 317 del 2.5.1996 e n. 686 del 2.10.1996;

5.- Francesco RUTELLI e Domenico CECCHINI per la somma di lire 16.769.892 ciascuno; danno complessivo lire 33.539785 arrecato all’Erario a seguito dell’emissione delle ordinanze sindacali n. 362 del 30.5.1996; n. 474 del 28.6.1996 e n. 686 del 2.10.1996;

6.- Walter TOCCI, Domenico CECCHINI, Amedeo PIVA, Giovanni BORGNA, Piero SANDULLI, Fiorella FARINELLI, Claudio MINELLI, Loredana DE PETRIS, Renzo LUSETTI, Francesco CARDUCCI ARTENISIO e Sandro DEL FATTORE per la somma di lire 11.586.272 ciascuno; danno complessivo lire 127.449.000 arrecato all’Erario a seguito dell’emissione della delibera di Giunta Comunale n. 4.466 del 30 dicembre 1995.

Successivamente con atto rettificativo di errore materiale in data 28 giugno 1999, la Procura Regionale, ha compreso, nella ripartizione dell’addebito anche Vincenzo GAGLIANI CAPUTO e Stefania BIOLCHI per cui i signori TOCCI, CECCHINI, PIVA, BORGNA, SANDULLI, FARINELLI, MINELLI, DE PETRIS, LUSETTI, CARDUCCI ARTENISIO, DEL FATTORE, GAGLIANI CAPUTO e BIOLCHI sono stati chiamati in giudizio dalla Procura Regionale per sentirli condannare al pagamento dell’importo di lire 9.803.769 ciascuno;

7.-Francesco RUTELLI e Domenico CECCHINI per la somma di lire 2.664.107 ciascuno; danno complessivo ammontante a lire 5.328.214 arrecato all’Erario a seguito dell’emissione delle ordinanze sindacali n. 522 del 17.7.1996 e n. 686 del 2.10.1996;

8.-Francesco RUTELLI e Domenico CECCHINI per lire 1.733.333 ciascuno; danno complessivo lire 3.466.667 arrecato all’Erario a seguito dell’emissione delle ordinanze sindacali n. 592 del 16.8.1996 e n. 686 del 2.10.1996;

9.- Francesco RUTELLI e Domenico CECCHINI per lire 2.870.019 ciascuno; danno complessivo lire 5.740.038 arrecato all’Erario a seguito dell’emissione dell’ordinanza sindacale n. 734 del 6 dicembre 1994;

10.- Francesco RUTELLI e Domenico CECCHINI per lire 82.895.582 ciascuno; danno complessivo lire 165.791.164 arrecato all’Erario a seguito dell’emissione delle ordinanze sindacali n. 104 del 2.2.1994; n. 442 del 7.7.1994; n. 648 del 31.10.1994; n. 50 del 18.1.1995; n. 127 del 20.2.1995; n. 390 del 4.7.1995; n. 480 del 29.8.1995 e n. 666 del 29.12.1995;

11.-Francesco RUTELLI e Linda LANZILLOTTA per lire 31.300.000 ciascuno; danno complessivo lire 62.600.000 arrecato all’Erario a seguito dell’emissione delle ordinanze sindacali n. 106 del 15.2.1995; n. 136 del 1°.3.1995; n. 390 del 4.7.1995 e n. 480 del 29.8.1995;

12.- Linda LANZILLOTTA, Domenico CECCHINI, Amedeo PIVA, Giovanni BORGNA, Piero SANDULLI, Fiorella FARINELLI per lire 694.166 ciascuno; danno complessivo lire 4.165.000 a seguito dell’emissione della delibera di Giunta Comunale n. 3632 dell’11 novembre 1994.

Con atto rettificativo di errore materiale in data 28 giugno 1999, la Procura Regionale ha compreso nella ripartizione dell’addebito Vincenzo GAGLIANI CAPUTO e Fortunato LORENZETTI per cui i signori LANZILLOTTA, CECCHINI, PIVA, BORGNA, SANDULLI, FARINELLI, GAGLIANI, CAPUTO e LORENZETTI sono stati chiamati in giudizio dalla Procura Regionale per sentirli condannare al pagamento dell’importo di lire 520.625 ciascuno;

13.- Francesco RUTELLI e Linda LANZILLOTTA per lire 11.607.666 ciascuno; danno complessivo lire 23.215.332 arrecato all’Erario a seguito dell’emissione delle ordinanze sindacali n. 63 del 21.1.1995; n.127 del 23.2.1995; n. 390 del 4.7.1995 e n. 480 del 29.8.1995;

14.- Francesco RUTELLI e Linda LANZILLOTTA per la somma di lire 11.000.000 ciascuno; danno complessivo lire 22.000.000 arrecato all’Erario a seguito dell’emissione delle ordinanze sindacali n. 563 del 31.10.1995; n. 666 del 29.12.1995; n. 363 del 30..5.1996; n. 616 del 2.9.1996;

15.- Francesco RUTELLI e Linda LANZILLOTTA per lire 4.500.000 ciascuno; danno complessivo lire 9.000.000 arrecato all’Erario a seguito dell’emissione dell’ordinanza sindacale n. 686 del 2 ottobre 1996;

16.- Francesco RUTELLI e Linda LANZILLOTTA per lire 26.740.824 ciascuno; danno complessivo lire 53.481.648 arrecato all’Erario a seguito dell’emissione delle ordinanze sindacali n. 479 del 23.7.1994; n. 648 del 31.10.1994; n. 51 del 19.1.1995 e n. 127 del 23.2.1995;

17.- Francesco RUTELLI e Renzo LUSETTI per lire 6.650.000 ciascuno; danno complessivo lire 13.300.000 arrecato all’Erario a seguito dell’emissione delle ordinanze sindacali n. 524 del 17.7.1996 e n. 686 del 2.10.1996;

18.- Francesco RUTELLI e Renzo LUSETTI per lire 15.558.323 ciascuno; danno complessivo lire 31.116.647 arrecato all’Erario a seguito dell’emissione delle ordinanze sindacali n. 284 del 12.4.1996, n. 317 del 2.5.1996, n. 474 del 26.6.1996 e n. 686 del 2.10.1996;

19.- Francesco RUTELLI e Renzo LUSETTI per lire 34.974.208 ciascuno; danno complessivo lire 69.948.416 arrecato all’Erario a seguito dell’emissione delle ordinanze sindacali n. 360 del 19.6.1995, n. 390 del 4.7.1995; n. 480 del 29.8.1995;n. 52 del 18.1.1996; n. 217 del 19.3.1996; n. 317 del 2.5.1996 e n. 474 del 28.6.1996;

20.- Francesco RUTELLI, Walter TOCCI, Linda LANZILLOTTA, Paolo PIVA, Giovanni BORGNA, Piero SANDULLI, Claudio MINELLI, Domenico CECCHINI e Fiorella FARINELLI per la somma di lire 4.444.444. ciascuno; danno complessivo lire 40.000.000 arrecato all’Erario a seguito dell’emissione della delibera di giunta comunale n. 1184 del 12 aprile 1994.

Con successivo atto rettificativo di errore materiale in data 28 giugno 1999,la Procura Regionale ha compreso nella ripartizione dell’addebito anche Vincenzo GAGLIANI CAPUTO e Pietro BARRERA per cui i signori RUTELLI, TOCCI, LANZILLOTTA, PIVA, BORGNA, SANDULLI, MINELLI, CECCHINI, FARINELLI, GAGLIANI CAPUTO e BARRERA sono stati chiamati in giudizio dalla Procura Regionale per sentirli condannare al pagamento di lire 3.636.363 ciascuno;

21.- Francesco RUTELLI e Sandro DEL FATTORE per lire 1.450.000 ciascuno; danno complessivo lire 2.900.000 arrecato all’Erario a seguito dell’emissione dell’ordinanza sindacale n. 687 del 2 ottobre 1996;

22.-Francesco RUTELLI e Claudio MINELLI per lire 100.119.355 ciascuno; danno complessivo lire 200.238.710 arrecato all’Erario a seguito dell’emissione delle ordinanze sindacali n. 38 del 20.1.1994; n. 442 del 7.7.1994; n. 648 del 31.10.1994, n. 34 del 18.1.1995; n. 127 del 23.2.1995; n. 390 del 4.7.1995; n. 480 del 29.8.1995;n. 666 del 29.12.1995; n. 317 del 2.5.1996 e n. 686 del 2.10.1996;

23.- Francesco RUTELLI e Claudio MINELLI per lire 100.119.355 ciascuno; danno complessivo lire 200.238.710 arrecato all’Erario a seguito dell’emissione delle ordinanze sindacali n.35 del 20.1.1994; n. 442 del 7.7.1994; n. 648 del 31.10.1994, n. 35 del 18.1.1995, n. 127 del 23 2.1995; n. 390 del 4.7.1995 n. 480 del 29.8.1995; n. 666 del 29.12.1995; n.317 del 2.5.1996 e n. 686 del 2.10.1996;

24.- Walter TOCCI, Linda LANZILLOTTA, Domenico CECCHINI, Giovanni BORGNA, Piero SANDULLI, Fiorella FARINELLI e Claudio MINELLI per lire 1.428.571 ciascuno; danno complessivo lire 9.999.999 arrecato all’Erario a seguito dell’emissione delle delibere di Giunta comunale n. 4495 del 29 dicembre 1994.

Successivamente con atto rettificativo di errore materiale in data 28 giugno 1999, la Procura Regionale ha compreso nella ripartizione dell’addebito anche Vincenzo GAGLIANI CAPUTO ed Alberto FENU per cui i signori TOCCI, LANZILLOTTA, CECCHINI, BORGNA, SANDULLI, FARINELLI, MINELLI, GAGLIANI CAPUTO e FENU sono stati chiamati in giudizio dalla Procura Regionale per sentirli condannare al pagamento di lire 1.111.111 ciascuno;

25.- Francesco RUTELLI e Fiorella FARINELLI per lire 15.898.333 ciascuno; danno complessivo arrecato all’Erario lire 31.796.666 a seguito dell’emissione delle ordinanze sindacali n. 388 del 4.7.1995; n. 480 del 29.8.1995; n. 666 del 29.12.1995; n 317 del 2.5.1996 e n. 474 del 28.6.1996;

26.- Francesco RUTELLI e Fiorella FARINELLI per lire 2.700.000 ciascuno; danno complessivo arrecato all’Erario lire 5.400.000 a seguito dell’emissione dell’ordinanza n. 695 del 7 ottobre 1996;

27.- Francesco RUTELLI e Loredana DE PETRIS per la somma di lire 35.047.500 ciascuno; danno complessivo lire 70.095.000 arrecato all’Erario a seguito dell’emissione delle ordinanze sindacali n. 355 del 19.6.1995; n. 390 del 4.7.1995; n. 480 del 29.8.1995; n. 666 del 29.12.1995; n. 317 del 2.5.1996; n. 474 del 28.6.1996 e n. 686 del 2.10.1996;

28.- Francesco RUTELLI e Francesco CARDUCCI ARTENISIO per lire 18.595.000 ciascuno; danno complessivo di lire 37.190.000 arrecato all’Erario a seguito dell’emissione delle ordinanze sindacali n. 458 del 26.6.1996; n. 474 del 28.6.1996 e n. 686 del 2.10.1996;

29.- Francesco RUTELLI e Francesco CARDUCCI ARTENISIO per lire 9.224.880 ciascuno; danno complessivo di lire 18.449.760 arrecato all’Erario a seguito dell’emissione dell’ordinanza sindacale n. 142 del 15 febbraio 1996;

30.- Francesco RUTELLI e Giovanni BORGNA per lire 66.782.030 ciascuno; danno complessivo 133.564.065 arrecato all’Erario a seguito dell’emissione delle ordinanze sindacali n. 36 del 20.1.1994; n. 442 del 7.7.1994; n. 648 del 31.10.1994; n. 22 dell’11.1.1995; n. 127 del 23.2.1995; n. 390 del 4.7.1995 e n. 480 del 29.8.1995;

31.- Francesco RUTELLI ed Amedeo PIVA per lire 56.065.080 ciascuno; danno complessivo lire 112.130.165 arrecato all’Erario a seguito dell’emissione delle ordinanze sindacali n. 28 del 20.1.1994; 442 del 7.7.1994; n. 648 del 31.10.1994, n.43 del 18.1.1995; n. 127 del 23.2.1995 e n. 151 del 15.3.1995;

32.- Francesco RUTELLI e Amedeo PIVA per lire 14.768.693 ciascuno; danno complessivo lire 29.537.387 arrecato all’Erario a seguito della emissione delle ordinanze sindacali n. 361 del 30.5.1996; n. 474 del 28.6.1996 e n. 686 del 2.10.1996;

33.- Francesco RUTELLI e Piero SANDULLI per lire 53.995.080 ciascuno; danno complessivo lire 107.990.165 arrecato all’Erario a seguito dell’emissione delle ordinanze sindacali n. 115 del 5.2.1994; n. 442 del 7.7.1994; n. 648 del 31.10.1994; n.47 del 18.1.1995 e n. 127 del 23.2.1995;

34.- Francesco RUTELLI e Piero SANDULLI per la somma di lire 12.528.279 ciascuno; danno complessivo lire 25.056.558 arrecato all’Erario a seguito dell’emissione delle ordinanze sindacali n. 378 del 30.6.1995;n. 387 del 4.7.1995; n. 480 del 29.8.1995; n.666 del 29.12.1995; n. 317 del 2.5.1996; n. 474 del 28.6.1996 e n. 686 del 2.10.1996;

35.- Francesco RUTELLI e Piero SANDULLI per lire 115.300.444 ciascuno; danno complessivo lire 230.600.888 arrecato all’Erario a seguito dell’emissione delle ordinane sindacali n. 27 del 20.1.1994; n. 442 del 7.7.1994; n. 648 del 31.10.1994; n. 41 del 18.1.1995; n.127 del 23.2.1995; n. 320 del 30.5.1995; n. 390 del 4.7.1995; n. 480 del 29.8.1995; n. 666 del 29.12.1995; n. 317 del 2.5.1996; n. 474 del 28.6.1996 e n. 686 del 2.10.1996.

La chiamata in giudizio dei convenuti trae origine da un esposto-denuncia pervenuto alla Procura Regionale il 27 ottobre 1995 e trasmesso dai consiglieri comunali di Roma Antonio Alibrandi e Teodoro Bontempo che segnalavano la particolare situazione creatasi nell’ambito dell’Amministrazione in ordine alla copertura di posti dirigenziali ed all’affidamento di incarichi professionali a collaboratori esterni.

A sostegno della propria domanda la Procura Regionale ha riferito l’esito delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza- Centro Repressione Frodi, contenute in due dettagliate informative nn. 3.106 e 16.724 rispettivamente in data 21 febbraio 1997 e 2 dicembre 1997.

In particolare con l’informativa n. 16.724 del 2 dicembre 1997, la Guardia di Finanza ha illustrato tutte le consulenze esterne conferite nel triennio 1994-1995-1996 al fine di coadiuvare l’attività dei vari "assessori" del Comune di Roma.

Quest’ultima informativa è corredata di ben sette raccoglitori contenenti le delibere e le ordinanze di nomina ed il rinnovo dei vari consulenti, le parcelle ed i mandati di pagamento nonché i curricula dei consulenti in questione.

Successivamente venivano acquisiti dalla stessa Guardia di Finanza i prospetti riassuntivi dei vari mandati di pagamento emessi per ciascun consulente, con l’indicazione della spesa effettivamente sostenuta per gli anni 1994-1995-1996.

E’ stato così accertato che in tale periodo il sindaco e gli assessori del Comune di Roma hanno conferito numerosi incarichi di consulenza, più volte prorogati, a professionisti esterni, per coadiuvare l’attività dei vari "assessorati".

I convenuti, ai quali è stato notificato invito a dedurre, hanno presentato memoria difensiva pervenuta alla Procura Regionale il 16 novembre 1998.

In tale memoria veniva, tra l’altro, evidenziato che alla base della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni vi è la netta separazione tra le funzioni di indirizzo e controllo politico che spettano agli organi di governo dell’ente locale e quelle di gestione amministrativa, tecnica e finanziaria attribuite ai dirigenti;

- che tale separazione tra indirizzo politico ed attività di gestione comporta necessariamente che "gli organi di governo si dotino di un proprio supporto organizzativo, distinto dalle strutture dell’ente, di carattere squisitamente discrezionale e fiduciario".

Per cui sarebbe illogico e limitativo negare la possibilità di chiamare a collaborare con il sindaco e gli assessori i collaboratori esterni. Del resto, hanno continuato i convenuti, lo stesso legislatore nel perfezionare il quadro normativo sulle amministrazioni locali, con l’articolo 6 della legge 15 maggio 1997 n. 127, ha sancito la possibilità di costituire uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco e degli assessori con contratti a tempo determinato.

Nell’ambito dei cosiddetti "uffici di staff" del sindaco, della giunta comunale o degli assessori, le designazioni delle persone chiamate a collaborare con gli organi politici di governo, devono connotarsi per il preminente aspetto fiduciario e politico che le caratterizza.

A tal riguardo la giunta comunale con deliberazione n. 1 del 4 gennaio 1994, ha fissato una vera e propria delibera "quadro" riguardante il conferimento degli incarichi nei suoi aspetti salienti.

Successivamente, con memoria della giunta comunale del 29 luglio 1995, venivano nuovamente statuiti i "criteri e modalità di utilizzazione delle risorse professionali esterne nell’amministrazione comunale".

Gli incarichi professionali sono stati conferiti, ai sensi dell’art. 51, comma settimo, della legge n. 142/90 ai signori: Luigi LUSI; 2) Rossella PANARESE; 3) Paolo PIVA; 4) Claudio TODESCATO; 5) Manuela ANDREOZZI; 6) Paolo CESARI; 7) Daniele FAPPIANO; 8) Alessia GARBEROGLIO; 9) Giuseppe MANACORDA; 10) Annarita MIGLIORINI; 11) Silverio DAVOLI; 12) Massimiliano DE SANTIS; 13) Barbara NEPITELLI; 14) Annarita MIGLIORINI; 15) Luca PETRUCCI; 16) Mario DAL FORNO; 17) Francesco DALIA; 18) Gianfranco LEONETTI; 19) Silvia PAPARO; 20) Maurizio NUCCETELLI; 21) Giulia PONZANI; 22) Giorgio POGLIOTTI; 23) Luca TELESE; 24) Silvia TESTA; 25) Massimo DE SIMONI 26) Giuseppe VONA; 27) Alessandra COSTA; 28) Luigi LUSI; 29) Enrico SERPIERI; 30) Silvana NOVELLI; 31) Adria POCEK; 32) Biancalucina TRILLO’.

Secondo l’assunto della Procura Regionale nel conferimento degli incarichi in questione è stata rilevata la genericità e l’indeterminatezza degli stessi; la loro eccessiva durata al punto da apparire quasi un sistema surrettizio per effettuare nuove assunzioni di personale; afferma, poi, parte attrice che non è possibile ipotizzare un livello qualitativo del personale dipendente dal Comune talmente scadente da richiedere una pressoché continua assistenza di esperti esterni; le altre censure riguardano l’assenza nei vari consulenti prescelti della specifica elevata professionalità ed esperienza nella materia oggetto della consulenza; la mancata considerazione del carattere di eccezionalità degli incarichi e della proroga degli stessi; il rilevante onere finanziario che ne è derivato per l’amministrazione; la mancanza di una puntuale esternazione dei motivi - che hanno indotto la giunta comunale ed il sindaco a ritenere insufficienti ed inidonee le strutture dell’ente per l’assolvimento dei medesimi compiti oggetto di consulenza, soprattutto quando gli stessi risultano analoghi a quelli svolti dagli uffici propri del Comune (cfr. ufficio comunicazione ed immagine, ufficio stampa, ufficio per i diritti dei cittadini, Avvocatura comunale, ecc.).

A ciò ha aggiunto che solo a partire dal gennaio 1995 l’amministrazione comunale ha indicato, nel dispositivo delle ordinanze e delle delibere di conferimento, la clausola di stile con la quale si motiva la necessità di ricorrere alle consulenze "per esigenze straordinarie non sopperibili con il personale appartenente agli organici capitolini".

Tutto questo, secondo l’assunto di parte attrice, induce ad affermare l’illiceità degli incarichi conferiti con addebitabilità ai convenuti dei conseguenti danni patrimoniali patiti dall’ente locale.

La loro responsabilità si configura chiaramente a titolo di colpa grave, atteso che i convenuti hanno agito, reiteratamente, con la consapevolezza dell’antidoverosità del loro comportamento elusivo nonché travalicando i limiti che regolano il ricorso a competenze professionali esterne, imposti dall’art. 51, 7° comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142, dalle delibere della giunta e dal regolamento comunale, limiti di cui i convenuti erano ben consapevoli.

Per gli incarichi di consulenza affidati con delibere di giunta, la cennata responsabilità va affermata anche per gli amministratori comunali che parteciparono con espresso voto favorevole alle delibere di nomina dei suindicati consulenti.

Sempre secondo le argomentazioni svolte dalla Procura Regionale la responsabilità si estende anche, ai sensi dell’art. 53, 1° e 3°comma, della legge 142/90 ai convenuti GAGLIANI CAPUTO, BARRERA, BIOLCHI, LORENZETTI e FENU che in qualità rispettivamente, il primo di Segretario Generale, gli altri di "responsabile del servizio", apposero alle delibere menzionate i pareri di legittimità e di regolarità tecnico-amministrativa.

I convenuti hanno presentato memoria difensiva (Rutelli, Tocci, Lanzillotta, Montino, Cecchini, Lusetti, Del Fattore, De Petris, Carducci Artenisio, Piva, Borgna, Sandulli, Farinelli, Minelli) datata novembre 1998 con la quale hanno respinto gli addebiti sotto ogni profilo.

In particolare, hanno affermato che per quanto concerne i curricula in ordine ai quali viene eccepita una inadeguata "professionalità", nel caso dei consulenti chiamati a supportare gli amministratori nell’esercizio delle loro funzioni istituzionali di indirizzo e di controllo politico, la scelta non poteva essere effettuata , in via prioritaria sulla base di titoli accademici, ma, piuttosto, sulla base di quel criterio dello intuitus personae che pone in capo a colui che deve effettuare la scelta il compito di valutare la idoneità del soggetto prescelto a soddisfare le proprie esigenze.

Dunque, hanno continuato i convenuti, la scelta in quanto finalizzata a soddisfare esigenze soggettive è fondata in larga misura su considerazioni di natura personale e fiduciaria; ha carattere discrezionale e non può essere sindacata nel merito.

La decisione di rinnovare gli incarichi di collaborazione professionale, poi, non poteva e non può rappresentare un indizio, una prova della loro illegittimità o addirittura uno "stratagemma per giustificare delle vere e proprie assunzioni".

Per quanto riguardava l’eccepita carenza di motivazioni si faceva espresso riferimento ai puntuali richiami alle leggi ed alle disposizioni interne contenute in particolare nella delibera della Giunta n.1 del 1994, che rappresentavano – a loro dire – una giustificazione sufficiente per il ricorso a professionalità esterne.

Infine, in merito alla eccessiva onerosità dei corrispettivi, si evidenziava che non emergevano casi di compensi abnormi e che gli stessi potevano considerarsi in linea con quelli di mercato.

Il dott. Barrera ha presentato memoria difensiva datata 16 novembre 1998, nella quale sono state riportate le stesse argomentazioni contenute nella memoria collettiva del novembre 1998, con una ulteriore precisazione: "nessun addebito può essere mosso al Capo di Gabinetto che ha espresso il parere di regolarità tecnico-amministrativa in calce alle delibere inquisite dalla Procura Regionale".

I convenuti Biolchi, Lorenzetti e Fenu hanno presentato ulteriori memorie difensive rispettivamente in data 30 ottobre, 24 ottobre e 13 novembre 1996.

Il Sindaco Rutelli ed i dott.ri Barrera, Gagliani Caputo e Borgna hanno anche chiesto di essere personalmente sentiti ma le argomentazioni addotte dai convenuti non sono state ritenute dalla Procura Regionale idonee a superare i profili di responsabilità amministrativa prospettati.

Con distinte memorie depositate in data 26 aprile 2000, l’Avv. Luigi Medugno ha chiesto l’assoluzione dei convenuti Esterino MONTINO, Sandro DEL FATTORE, Loredana DE PETRIS, Francesco CARDUCCI ARTENISIO, Amedeo PIVA, Fiorella FARINELLI, Claudio MINELLI, Vincenzo GAGLIANI CAPUTO.

In particolare, ha precisato che nella fattispecie manca un qualsiasi danno erariale; è inesistente l’elemento oggettivo perché non si rinviene alcun elemento idoneo a dimostrare la sussistenza del dolo o della colpa grave nei comportamenti contestati ai convenuti.

Ha, poi fatto presente la particolare posizione del Prof. GAGLIANI CAPUTO, segretario generale del Comune di Roma, nei confronti del quale la Procura Regionale ha ritenuto di ravvisare profili di responsabilità per avere egli apposto sulle delibere contestate il prescritto visto di legittimità.

Con separate memorie depositate nell’interesse di Fortunato LORENZETTI, Domenico CECCHINI e Stefania BIOLCHI, l’Avv. Nicola CARNOVALE, dopo aver precisato che nella fattispecie manca un qualsiasi danno erariale, ha concluso chiedendo di mandare assolti i convenuti previa declaratoria della tardività e della infondatezza in ogni sua parte dell’atto di citazione.

Con memoria del 20 aprile 2000, l’avv. Giovanni DI GIOIA per Alberto FENU ha conclusivamente chiesto l’assoluzione del convenuto.

In subordine ha chiesto l’applicazione del potere riduttivo.

Con memoria depositata in data 12 aprile 2000 gli avvocati Giulio Correale ed Ivo Correale nell’interesse di Giovanni BORGNA, dopo aver illustrato la posizione del convenuto, hanno contestato la proposta azione risarcitoria perché infondata ed hanno concluso chiedendo l’assoluzione del convenuto.

In via assolutamente subordinata hanno chiesto l’applicazione del potere riduttivo.

Con memoria depositata il 10 aprile 2000, gli avvocati Giulio Correale ed Ivo Correale per Piero SANDULLI, dopo avere evidenziato l’infondatezza della proposta azione risarcitoria della Procura Regionale, hanno chiesto in via principale l’assoluzione del convenuto ed in via ulteriormente gradata hanno chiesto l’applicazione del potere riduttivo.

Con memoria depositata il 12 aprile 2000, gli avvocati Giulio Correale ed Ivo Correale per il dott. Pietro Barrera hanno eccepito in via pregiudiziale la decadenza dell’azione della Procura Regionale in ordine al pagamento del convenuto della somma di lire 3.636.363 attinente alla delibera della giunta comunale di Roma n. 1184 del 12 aprile 1994.

A tal riguardo hanno rilevato che parte attrice ha notificato il giorno 8 luglio 1999 un "atto rettificativo di errore materiale" riguardante l’atto di citazione n. 1999/01313/LTR del 12 marzo 1999.

Nell’atto così denominato, hanno continuato i difensori del convenuto, per la prima volta compare questo addebito a carico del dott. Barrera per cui quello che la Procura Regionale ha qualificato "atto rettificativo di errore materiale"non è altro che un nuovo atto di citazione, il quale deve essere dichiarato nullo.

Nel merito hanno chiesto di mandare assolto il convenuto Pietro BARRERA per l’infondatezza della domanda attrice nei suoi confronti.

In via subordinata di esercitare nella maniera più ampia il potere riduttivo.

Con memoria depositata in data 21 aprile 2000, gli avvocati Sergio RISTUCCIA ed Andrea SPADETTA, nell’interesse di Walter TOCCI e Linda LANZILLOTTA hanno, tra l’altro, evidenziato l’infondatezza della domanda attrice e la non sussistenza della colpa grave nel comportamento dei convenuti.

Hanno concluso chiedendo in via principale l’assoluzione dei convenuti; in subordine l’applicazione del potere riduttivo nei confronti di Walter TOCCI e di Linda LANZILLOTTA considerati i grandi vantaggi conseguiti dalla comunità amministrata a seguito degli espletamenti degli incarichi in questione.

Con memoria depositata in data 28 aprile 2000, l’avv. Giuseppe GUARINO per l’On. Francesco RUTELLI ha, tra l’altro affermato l’infondatezza della domanda della Procura Regionale ed ha precisato che dopo l’entrata in vigore della legge 15 maggio 1997, n. 127 sono intervenute le disposizioni contenute nella successiva legge 25 marzo 1999, n. 75, che ha così testualmente disposto:"le disposizioni di cui all’art. 51, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come integrate dall’art. 6, comma 8, della legge 15 maggio 1997, n. 127, si applicano in ciascun Comune e in ciascuna Provincia, a decorrere dalla data delle prime elezioni effettuate ai sensi della legge 25 marzo 1993, n. 81".

Tali norme, secondo le argomentazioni svolte al riguardo, hanno determinato la estinzione del giudizio per "cessata materia del contendere" considerato che la legge n. 75 del 1999 ha un indiscutibile carattere retroattivo ed i suoi effetti si dispiegano a decorrere dalla data delle prime elezioni effettuate ai sensi della ripetuta legge n. 81/1993.

In ogni caso, ha aggiunto che la delibera n. 1 del 1994 non aveva formato oggetto di contestazione da parte della Procura Regionale, per cui nessuna responsabilità poteva essere elevata nei confronti dei componenti della Giunta essendo ormai scaduto il termine dei cinque anni fissato dall’art. 1, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Alla odierna pubblica udienza, il Procuratore Regionale si è opposto a tutte le eccezioni sollevate, ha confermato gli atti scritti ed ha conclusivamente chiesto la condanna di tutti i convenuti.

I difensori dei convenuti hanno ribadito le argomentazioni svolte nelle memorie depositate evidenziando i profili più significativi.

La Corte si è riservata la decisione.

Considerato in

DIRITTO

1.- Ai fini della pronuncia in questione, il Collegio deve preliminarmente soffermarsi sul tema concernente i poteri degli enti locali in materia di "collaborazioni esterne" tenendo presente che il Procuratore Regionale ha chiamato in giudizio i convenuti indicati in epigrafe per le consulenze esterne conferite nel triennio 1994, 1995 e 1996.

La fattispecie è la seguente.

La legge 8 giugno 1990 n. 142, ha previsto – all’art. 51, comma settimo – che "per obiettivi determinati e con convenzione a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto professionale".

L’art.13 della legge 25 marzo 1993 n. 81, riguardante l’elezione diretta del Sindaco e del Presidente della Provincia, ha previsto che il comma quinto, dell’articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dai seguenti:

"5. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il Sindaco e il Presidente della provincia provvedono alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune e della provincia presso enti, aziende ed istituzioni".

"5 bis.- Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall’insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

In mancanza il comitato regionale di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell’art. 48".

"5 ter.- il Sindaco e il Presidente della provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall’art. 51 della presente legge nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali".

La Giunta del Comune di Roma con deliberazione n. 1 adottata il 4 gennaio 1994 - dopo aver premesso che per il periodo decorrente dal 1° gennaio 1994 intendeva avvalersi di collaborazioni esterne e che dette collaborazioni esterne presupponevano, da un lato, il possesso di una adeguata professionalità e dall’altro, l’esistenza di un rapporto fiduciario con gli organi elettivi e che, pertanto, la scelta dei singoli professionisti non poteva che essere rimessa alla discrezionalità del Capo dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 36, comma 5 ter, della legge 142/90 - ha autorizzato:

1) il sindaco e ciascun assessore ad avvalersi, per il periodo 1 gennaio – 30 giugno 1994 , della collaborazione di consulenti esterni ad alto contenuto di professionalità nel numero massimo complessivo di tre unità;

2) di stabilire che il compenso forfettario da erogare per ciascuna di dette consulenze non può superare la somma di lire 6.000.000 mensili;

3) di approvare lo schema di disciplinare d’incarico.

Tali incarichi sono stati rinnovati semestralmente alle rispettive scadenze; è stato ritenuto, infatti, che nell’ambito dei ruoli organici capitolini non vi fossero specifiche professionalità per cui l’amministrazione comunale poteva proseguire i propri obiettivi anche mediante il supporto di consulenti esterni, sia a livello di "staff" che di singolo esperto alle dirette dipendenze degli amministratori e cioè del sindaco e degli assessori.

In particolare, veniva sempre ribadito (cfr. anche la deliberazione n. 3289 in data 24 settembre 1996 della giunta comunale), che le suddette collaborazioni esterne presupponevano, da un lato, il possesso di una elevatissima specifica professionalità e, dall’altro, l’esistenza di un rapporto fiduciario con gli organi elettivi e che, pertanto, la scelta dei singoli professionisti non poteva che essere rimessa alla discrezionalità del Capo della amministrazione, ai sensi dell’art. 6, comma 5 ter, della legge 142/90;

- che tali collaborazioni non rientravano tra quelle di cui all’articolo 17 del regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi dell’amministrazione comunale e per l’ordinamento della dirigenza che erano espressamente previste per l’espletamento dell’attività di gestione e non di indirizzo e controllo;

- che, pertanto, sindaco ed assessori sono autorizzati ad avvalersi della collaborazione di consulenti esterni per cui venivano impegnati i fondi per provvedere al pagamento dei suddetti consulenti;

- che nei casi in cui risulti verificata la mancanza di idonee competenze e risorse professionali nell’ambito degli organici capitolini, tali da non poter sopportare ad alto livello l’attività politica di indirizzo e controllo, si riteneva necessario consentire al sindaco e agli assessori di avvalersi di collaborazioni esterne;

- che tale attività di consulenza professionale doveva avere un carattere di temporaneità legata alla realizzazione di obiettivi rientranti nel ruolo di indirizzo e controllo proprio degli organi politici, con esclusione di compiti propri degli organi amministrativi e della dirigenza.

In tal senso la giunta comunale autorizzava il sindaco e ciascun assessore ad avvalersi della collaborazione di consulenti esterni di alta professionalità, ai quali potevano essere affidati incarichi temporanei a supporto dell’attività programmatica di indirizzo e controllo propria degli organi politici, con esclusione di qualsiasi sovrapposizione di compiti rispetto agli organi amministrativi ed alla dirigenza comunale

In attuazione dell’art. 51, comma settimo, della legge n. 142/1990, il Consiglio comunale di Roma con deliberazione n. 73 del 3-10 aprile 1995. ha approvato il "regolamento" per l’organizzazione degli uffici e dei servizi dell’amministrazione comunale e per l’ordinamento della dirigenza ed all’articolo 17 ha disposto:

1.- che l’affidamento a professionisti esterni all’amministrazione di incarichi professionali o di consulenza per il perseguimento di obiettivi o lo svolgimento di determinati compiti, coerenti con gli obiettivi prefissati dalla stessa amministrazione ed ai quali la medesima non possa far fronte con il personale in servizio, è disposto dalla giunta comunale, su proposta dell’assessore alle politiche del personale e della qualità sentito l’assessore competente, con deliberazione adeguatamente motivata e corredata del curriculum personale del professionista cui si intende affidare l’incarico;

2.- che l’affidamento di incarichi a professionisti esterni ha sempre carattere di eccezionalità, nei limiti delle strette necessità.

L’articolo 19, comma primo, dello stesso regolamento comunale, poi, ha previsto che "nel rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, la giunta comunale, su proposta dell’assessore competente, può conferire direttamente incarichi professionali, anche al di fuori delle attività di ufficio, ai professionisti dipendenti dell’amministrazione nel rispetto, tra l’altro, dei criteri di seguito elencati:

a) l’incarico non può essere conferito ove esistano appositi uffici comunali specificamente preposti all’espletamento delle attività oggetto dell’incarico medesimo e dotati di figure professionali idonee e di personale sufficiente;

b) l’affidamento dell’incarico deve risultare economicamente conveniente per l’amministrazione rispetto ai costi del conferimento di un incarico esterno;

c) l’espletamento dell’incarico deve essere di tipo occasionale ed avere oggetto determinato anche in riferimento alla durata della prestazione;

d) nel conferimento di tali incarichi l’Amministrazione tende alla promozione e valorizzazione delle capacità professionali di tutti i dipendenti in possesso di specifici requisiti professionali.

Inoltre, lo statuto comunale all’art. 24, comma quarto, ha previsto che "l’amministrazione promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso la formazione, la responsabilizzazione dei dipendenti e la valorizzazione delle risorse umane".

Successivamente l’art. 6, comma 8, della legge 15 maggio 1997 n.127, ha statuito che al comma 7, dell’art. 51 della legge n. 142 del 1990, è aggiunto il seguente periodo: "il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi può, inoltre, prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, del Presidente della Provincia, della Giunta e degli Assessori, per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti dai dipendenti dell’ente, ovvero, purché l’ente medesimo non abbia dichiarato il dissesto e non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all’art. 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, da collaboratori assunti a tempo determinato".

E’ seguito il decreto - legge 26 gennaio 1999 n. 8, convertito con modificazioni nella legge 25 marzo 1999 n. 75, che all’art. 2, comma 2 bis, ha statuito che "le disposizioni di cui all’art. 51, comma settimo, della legge 8 giugno 1990 n. 142, così come integrate dall’art. 6, comma ottavo, della legge 15 maggio 1997 n. 127, si applicano a ciascun Comune e in ciascuna Provincia, a decorrere dalla data delle prime elezioni effettuate ai sensi della legge 25 marzo 1993, n. 81".

A ciò aggiungasi che nella varie deliberazioni, concernenti la materia degli incarichi di consulenze esterne che si sono succedute dal 1994 al 1996, l’amministrazione comunale nelle premesse delle delibere stesse ha fatto anche riferimento all’art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 avente ad oggetto la razionalizzazione dell’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell’art. 2 della legge 23 ottobre 1992 n. 421; alle modificazioni apportate con l’art. 2 del decreto legislativo 10 novembre 1993 n. 470 (vedasi, tra le altre, la delibera della Giunta Comunale n. 1 del 4 gennaio 1994) e con il decreto legislativo n. 546 del 1993 (cfr. anche deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 3-10 aprile 1995) nonché ai principi fondamentali della riforma in parola che hanno statuito la netta distinzione tra direzione politica e direzione amministrativa e che hanno attribuito agli organi di direzione politica le funzioni di indirizzo, di controllo, la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare, nonché il compito di verificare la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite; spettano, invece, ai dirigenti gli atti di gestione ossia tutto ciò che concerne la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa.

2.- In tale contesto, il Collegio deve pregiudizialmente esaminare le eccezioni sollevate sotto vari profili dai convenuti, prima tra tutte quello attinente il difetto di giurisdizione prospettato quale limite alla cognizione di questo giudice sia sotto il profilo della sindacabilità degli atti della pubblica amministrazione, sia sotto l’angolazione dell’esistenza di un vincolo di presupposizione dell’illegittimità dell’atto per affermare l’illiceità del comportamento.

Al riguardo va, innanzitutto, precisato che nel giudizio di responsabilità amministrativo – contabile gli atti della pubblica amministrazione non vengono in rilievo come tali e cioè come espressione della volontà dell’amministrazione ovvero come concreto esercizio del potere funzionale di cui l’autorità emanante è investita, ma come fatti giuridici idonei a modificare la realtà giuridica ed ha produrre perciò i conseguenti effetti giuridici.

Sicché, in termini generali, l’accertamento anche incidentale, di questo giudice non cade mai sulla legittimità – illegittimità di un atto, ma sulla liceità-illiceità del fatto giuridico, che modificando la realtà giuridica ha comportato una diminuzione patrimoniale per la pubblica amministrazione.

Invero, la categoria del legittimo - illegittimo attiene al rapporto esterno tra momento dell’autorità inteso quale esercizio di un potere da parte dell’amministrazione ed i diritti dei privati rispetto al giudizio di rispondenza dell’atto a schemi normativamente prefissati.

Come tale il provvedimento è riferibile soltanto all’amministrazione, cioè all’ente cui l’autorità viene conferita.

In ogni caso, nel nostro ordinamento i rapporti tra giudizio civile, giudizio amministrativo e giudizio amministrativo-contabile sono di assoluta autonomia in quanto non sono previste né preclusioni, né precedenze, né effetto di giudicato dell’uno rispetto all’altro giudizio.

Né, d’altro canto, il controllo esterno ha altra funzione oltre a quella di immettere, conferendogli efficacia, o di non immettere, negandogli efficacia, l’atto amministrativo nella realtà giuridica.

Da ciò consegue la impercorribilità di qualsiasi costruzione giuridica che intenda legare o comunque posporre l’accertamento della responsabilità amministrativo-contabile all’accertamento dell’illegittimità di atti dell’amministrazione.

Anzi, va detto che nella maggior parte dei casi il fatto illecito, causativo del danno, nasce proprio dall’essersi prodotti gli effetti dell’atto amministrativo non annullato né in sede di controllo, né in sede giurisdizionale e perciò munito di quella che viene chiamata presunzione di legittimità.

In effetti l’azione di responsabilità amministrativo-contabile si radica nell’inadempimento da parte dell’amministratore o del funzionario di norme giuridiche o di obblighi di servizio su di lui incombenti in funzione dell’attività conferitagli e cioè in un comportamento illecito del soggetto agente, comportamento che si sia manifestato in fatti giuridici contra ius modificativi della realtà giuridica e perciò produttivi di un danno ingiusto.

Nei detti termini sono, pertanto, oggetto di valutazione di questo giudice gli atti della pubblica amministrazione ed in tali termini la cognizione di questo giudice non incontra le preclusioni del giudice della legittimità degli atti.

Resta fermo, in ogni caso, che nel giudizio di responsabilità amministrativo-contabile, l’atto della pubblica amministrazione viene in rilievo come componente del comportamento del soggetto agente ovvero per gli effetti modificativi della realtà giuridica che ha prodotto e non nella sua funzione tipica di esercizio del potere attribuito all’autorità e rispetto al quale è possibile la valutazione in termini di legittimità-illegittimità.

Rimane anche fermo che il giudizio amministrativo investe l’atto per mantenerlo nella realtà giuridica od espungerlo; che il giudizio civile attiene alla responsabilità dell’amministrazione, o dei suoi funzionari ed agenti, verso terzi e che perciò in questo giudizio per affermare l’esistenza dell’illecito occorre privare l’atto della sua forza propria e perciò disapplicarlo.

Nel giudizio di responsabilità amministrativo-contabile, invece, viene in rilievo il comportamento del soggetto convenuto in relazione al rapporto che intercorre tra detto soggetto e la pubblica amministrazione al fine di valutare se l’attività dispositiva dell’ente sia stata o meno contraria ai doveri d’ ufficio.

La responsabilità, perciò, non nasce dall’atto - che questo giudice non deve né annullare, né disapplicare - ma da una attività produttiva di danno.

Nella fattispecie va, quindi, affermato che la responsabilità dei convenuti è fondata sull’aver affidato consulenze a terzi estranei all’apparato amministrativo del Comune per cui non è ipotizzabile alcun difetto di giurisdizione stante anche la puntuale previsione normativa contenuta nell’articolo 58 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Ne consegue l’infondatezza dell’eccezione prospettata, dal momento che non è possibile precludere l’azione risarcitoria avanti a questo giudice quando è palese la responsabilità dei convenuti che si radica sulla violazione da parte dei soggetti agenti di precostituiti obblighi di servizio e perciò di doveri di "comportamento"nascenti dal rapporto che lega il soggetto alla pubblica amministrazione (c. d. rapporto di servizio).

Si tratta, perciò, di responsabilità di natura contrattuale e non di una responsabilità aquiliana fondata sul neminem laedere con i conseguenti effetti in tema di prescrizione.

3.- L’eccezione di prescrizione, nei termini in cui è stata sollevata, è manifestamente infondata.

Infatti, sostengono al riguardo i convenuti che la Giunta comunale "ha adottato una delibera di carattere generale, la n. 1 del 4 gennaio 1994 che ribadisce la necessità di predisporre "uffici di staff" alle dirette dipendenze del sindaco e dei singoli assessori e che tale delibera richiama l’art. 51, settimo comma, della legge n. 142 del 1990".

Per la scelta dei collaboratori esterni i criteri di riferimento non sono stati, però, quelli indicati in quest’ultima legge ma è prevalso il c.d. "rapporto fiduciario".

"Ora siccome la delibera n. 1 del 1994 non ha formato oggetto di contestazione da parte della Procura Regionale, nessuna responsabilità può essere elevata nei confronti dei componenti della Giunta per la sua adozione, né potrebbe più essere sollevato alcunché, essendo scaduto il termine di cinque anni fissato inderogabilmente dall’art. 1, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20".

A ciò hanno aggiunto che "i provvedimenti adottati dal sindaco e dagli assessori entro il 30 giugno 1994, costituendo applicazione della predetta delibera, non potrebbero dunque in alcun caso dar luogo a responsabilità, poiché la predetta delibera n.1 del 4 gennaio 1994, non può essere disapplicata e copre tutti gli atti emessi in sua esecuzione".

"Per il periodo successivo al 30 giugno 1994, sindaco ed assessori, pur non essendovi obbligati, non si sono discostati dalle regole che si erano già date con la delibera n. 1 del 1994.

Il numero degli addetti agli staff, i compensi, la durata dei rapporti sono stati sempre – a loro dire – quelli prestabiliti con la ripetuta deliberazione n. 1 del 1994.

Ritiene il Collegio che le argomentazioni svolte al riguardo non possono essere condivise dal momento che, con riferimento alla delibera n. 1 del 1994 ed alla delibera n. 73 del 1995, l’eccezione di prescrizione così come sollevata è semplicemente improponibile.

Infatti, nel nuovo ordinamento delle autonomie locali – articolo 58 della legge 8 giugno 1990 n. 142 – è previsto che l’azione di responsabilità si prescrive con il decorso del quinquennio dalla "commissione del fatto".

Detta espressione non può essere intesa nel senso che è sufficiente a dare inizio al periodo prescrizionale il semplice compimento della condotta trasgressiva degli obblighi di servizio dalla quale non sia ancora scaturito alcun nocumento patrimoniale all’ente pubblico, considerato che l’elemento "fatto" comprende non solo la condotta del soggetto, ma anche l’evento antigiuridico che ad essa consegue.

Da ciò discende che, ove il pubblico nocumento insorga a distanza di tempo dal comportamento colpevole dell’amministratore o del dipendente di cui al citato articolo 58 della legge 142 del 1990, è dal quel momento che comincia a decorrere il termine prescrizionale quinquennale previsto dalla norma in questione.

In altri termini, l’inizio della prescrizione per il computo del decorso prescrizionale va individuato nel momento in cui diviene perfetta la fattispecie dannosa (il fatto dannoso), nei suoi due elementi costitutivi dell’azione-omissione e dell’effetto lesivo di questa.

Quando le due componenti risultano distanziate nel tempo, ossia quando l’effetto lesivo del patrimonio pubblico si verifica in un momento successivo rispetto a quello del compimento dell’azione-omissione, è da questo secondo momento che inizia a decorrere la prescrizione.

Prima del verificarsi dell’effetto lesivo, dunque non vi è "interesse"ed in ogni caso mancano i requisiti della certezza e dell’attualità che legittimi ad agire, non essendosi ancora verificato il nocumento patrimoniale di cui si intende chiedere il risarcimento.

Il che postula non soltanto il compimento della condotta illecita, ma anche la realizzazione concreta del danno.

Ciò trova puntuale conferma normativa oltre che nell’articolo 2935 c.c.,in base al quale la "prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere" (cfr., per tutte, SS.RR. n. 62/a del 25.10.1996), anche nell’articolo 2934 c.c., atteso che esso è fondato sull’inerzia del soggetto attivo del rapporto e sull’adeguamento di una situazione di diritto ad una composizione di interessi realizzatasi in atto per una volontà del titolare stesso, che appunto attraverso l’inerzia mostra di non avervi interesse".

Inerzia ex art. 2934 c.c., che come manifestazione di volontà del soggetto attivo del rapporto di disposizione del diritto in termini di estinzione dello stesso, non è ravvisabile nelle ipotesi, come quella in esame, in cui il soggetto non sia titolare del diritto al risarcimento, o, ancorché titolare, non possa esercitarlo.

Quindi non può ritenersi inerte la parte danneggiata in un regime di responsabilità secondo cui valgono i principi posti dal citato art. 2934 c.c., in base al quale il termine iniziale di prescrizione decorre non già dall’illecito (commissione del fatto illecito), bensì dalla definitività e conoscibilità obiettiva del danno (fatto dannoso).

In tal senso è anche la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, secondo cui in mancanza della percezione del danno, non è possibile giuridicamente, e non soltanto in via di mero fatto, esercitare l’azione risarcitoria (Cass. Civ., Sez. I, n. 3160 del 4.4.1996).

Risulta, quindi chiaro che il compimento del fatto dannoso, per rendere possibile l’esercizio dell’azione pubblica risarcitoria, deve essere indissolubilmente legato al verificarsi del danno erariale, cioè al depauperamento dell’ente.

Solo a questo punto insorgerebbe l’ulteriore problema, per il caso di specie, della individuazione del momento iniziale del periodo prescrizionale dell’azione pubblica, la quale andrebbe individuata dall’insorgenza certa e definitiva dell’obbligazione di pagamento o dal pagamento effettivo del corrispettivo per l’incarico conferito.

Orbene, nella fattispecie all’esame, in qualsiasi maniera si intende collocare il "dies a quo", nessuno dei termini è maturato per cui l’eccezione di prescrizione va respinta perché giuridicamente infondata.

D’altra parte il Collego reputa, per i motivi esposti, non pertinenti le argomentazioni svolte al riguardo dai convenuti.

4.- E’ infondata anche l’eccezione concernente la "nullità e comunque la inammissibilità dell’atto rettificativo di errore materiale della citazione n. 1999/01313".

Al riguardo, va evidenziato che le argomentazioni svolte a sostegno delle tesi difensive sono prive di qualsiasi fondamento e comunque, non tengono conto della normativa vigente che è estremamente chiara ed inequivocabile con particolare riferimento dell’art. 52 del R.D. 12 luglio 1934 n. 1214.

Infatti, nella citazione della Procura Regionale è chiaramente indicato sia il petitum – risarcimento del danno quantificato arrecato al Comune di Roma - sia la causa petendi, e cioè il comportamento contrario ai doveri d’ufficio addebitati ai convenuti.

Invero, l’atto rettificativo di errore materiale non ha modificato l’atto di citazione perché ha lasciato immutato il nucleo del c.d. accadimento storico fatto valere nel quale si ravvisa la causa petendi che implica anche il petitum per cui lasciando immutato il nucleo di tali accadimenti collegati con il petitum mediato, non si ha "mutatio libelli".

Va, altresì puntualizzato che nell’atto di citazione del Procuratore Regionale, l’indicazione dell’addebito a carico dei convenuti non è altro che la prefissione di un limite rispetto al potere del giudice, prefissione che può essere revocata senza che ciò comporti mutamento del petitum.

Sotto questo profilo va comunque affermato che anche in ipotesi di responsabilità parziale, come nella fattispecie, spetta al giudice, nell’ambito della domanda, determinare le singole responsabilità in applicazione dell’art. 52 del testo unico delle leggi sulla Corte dei Conti, con la conseguenza che la mancanza di specifiche richieste sulla ripartizione del danno tra i vari convenuti oppure la modificazione della ripartizione dell’addebito, non comporta né la nullità, né la improcedibilità o l’inammissibilità dell’azione, non comminata, peraltro, da alcuna disposizione di legge.

Da ciò consegue che in applicazione del citato art. 52 del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, la Corte, valutate le singole responsabilità, può porre a carico dei responsabili tutto o parte del danno accertato o del valore perduto.

Questo potere, derivante dalla natura del giudizio di responsabilità amministrativo - contabile è stato ritenuto applicabile, con giurisprudenza ormai pacifica, nei confronti di responsabili amministratori, di contabili, nella fattispecie di responsabilità degli amministratori degli enti locali nonché nei confronti di dipendenti ed amministratori degli enti pubblici, trattandosi di potere connesso al carattere generale della stessa giurisdizione amministrativo contabile.

Tale potere si sostanzia, infatti, nello stabilire in quale misura il danno erariale debba essere riferito al comportamento gravemente colposo oppure doloso dei soggetti interessati, potere che spetta solo al giudice e che si concretizza nel porre a carico dei responsabili tutto oppure parte del danno arrecato all’erario.

Le eccezioni sollevate al riguardo sono, pertanto, infondate.

5.- Anche l’eccezione concernente l’invocata declaratoria di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere è infondata e va, pertanto, respinta.

Infatti, il Collegio reputa di non poter condividere le argomentazioni svolte al riguardo che sinteticamente possono così riassumersi: "l’amministrazione, per regolamentare la propria attività, in materia di consulenze esterne, ha adottato la delibera di carattere generale n. 1 del 4 gennaio 1994 che richiama l’art. 51, settimo comma, della legge n. 142/90".

Per la scelta dei collaboratori esterni il criterio di riferimento è stato individuato nel c.d. "rapporto fiduciario" anziché nei principi stabiliti dalla predetta normativa.

"I provvedimenti adottati dal sindaco e dagli assessori costituiscono applicazione della predetta delibera per cui non potrebbero in alcun caso dar luogo a responsabilità".

Gli "staff" sono stati costituiti in base a regole che sono diverse da quelle che valgono per i collaboratori di alta professionalità perché nella fattispecie la professionalità occorrente non può essere quella più elevata rispetto alla professionalità rinvenibile nella burocrazia, ma deve essere quella "adeguata" al compito di collaborazione con i responsabili politici dell’amministrazione ed al rapporto di fiducia che deve essere istituito".

A sostegno delle argomentazioni svolte è stato richiamato l’art. 6 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Con tale norma – secondo quanto prospettato dai convenuti - è caduto ogni riferimento "all’alto contenuto di professionalità" e "l’unico elemento qualificante viene individuato nella costituzione dell’ufficio".

Il rapporto istituendo non è di tipo "professionale", secondo quanto di norma avviene per le collaborazioni di alta professionalità, ma è di lavoro subordinato, regolato dal contratto collettivo.

Dopo la legge 15 maggio 1997, n. 127 è intervenuta la disposizione della legge 25 marzo 1999, n. 75, che ha determinato la cessazione della materia del contendere considerando che la legge n. 75/1999 ha un indiscutibile carattere retroattivo ed i suoi effetti, secondo quanto espressamente recita detta norma, si dispiegano " a decorrere dalla data delle prime lezioni effettuate ai sensi della legge 25 marzo 1993, n. 81".

L’assunto dei convenuti non può essere condiviso dal Collegio.

Infatti, come già ampiamente evidenziato, la chiamata in giudizio dei convenuti riguarda le consulenze esterne conferite nel triennio 1994-1995-1996; l’atto di citazione è stato depositato il 12 marzo 1999 mentre l’emendamento all’art. 2 del decreto legge 29 gennaio 1999 è stato presentato per la prima volta al Senato della Repubblica il 23 febbraio 1999, approvato il 23 marzo 1999 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 27 marzo 1999.

Ora, indipendentemente dalla qualificazione che si voglia dare alla legge 25 marzo 1999 n. 75, l’indagine della Procura Regionale, effettuata sulle consulenze dei soli anni 1994-1995 e 1996, rendono ininfluenti ed ultronee le argomentazioni svolte al riguardo dalla difesa dei convenuti.

Infatti, ci troviamo, comunque, in presenza di rapporti giuridici già conclusi ossia esauriti e definiti.

In questo contesto, irretroattività significa che la nuova legge non può modificare, ora per allora, i termini di tali rapporti: non escludere tutto questo significherebbe che, su questioni già concluse, l’ordinamento giuridico può essere modificato unilateralmente a cose fatte e ciò in violazione di un principio di civiltà giuridica essenziale.

Reputa il Collegio che nella fattispecie non è applicabile la legge sopravvenuta n. 75 del 1999 perché incontra il limite del c.d. "facta praeterita" o "del fatto compiuto"per cui le nuove norme non possono essere applicate a rapporti precedentemente sorti i cui effetti sono già esauriti.

Da ciò discende che non risulta venuto meno l’interesse alla prosecuzione dell’attività processuale in questione per cessazione della materia del contendere.

Ne consegue che all’attualità permangono gli effetti dannosi nei confronti del Comune di Roma cagionati dai suoi amministratori.

6.- Infondata è anche l’eccezione sollevata secondo cui la valutazione delle esigenze del ricorso alle consulenze esterne appartiene alla discrezionalità della pubblica amministrazione e come tale insindacabile da parte del giudice della responsabilità, giusto anche il disposto dell’articolo 1, comma 1, della legge n.20 del 1994 nel testo coordinato con il decreto legge 23 ottobre 1996, n. 543 convertito con la legge 20 dicembre 1996, n. 639 che prevede espressamente che "la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata agli atti ed alle omissioni commesse con dolo o colpa grave, ferma restando l’insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali".

Al riguardo va evidenziato che la discrezionalità amministrativa, per quanto ampia possa essere, incontra pur sempre tre limiti fondamentali invalicabili costituiti rispettivamente dall’interesse pubblico, dalla causa del potere e dai comuni precetti di logica ed imparzialità.

In particolare, ritiene il Collegio che " l’insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali" sancita, da ultimo, dalla normativa citata, non può essere in nessun caso intesa come possibilità di travalicare i suddetti limiti che, com’è intuitivo, segnano il necessario confine fra la più ampia discrezionalità e l’arbitrio.

Infatti, le predette disposizioni non possono essere interpretate come affermazione assoluta di irresponsabilità dal momento che il legislatore ha semplicemente inteso recepire l’interpretazione giurisprudenziale secondo la quale i fatti che conseguono a scelte discrezionali sono valutabili da questo giudice secondo i principi di razionalità e giustificabilità della scelta.

D’altronde l’espressione normativa "ferma restando l’insindacabilità delle scelte discrezionali" non può che far riferimento ai principi elaborati dalla giurisprudenza, non esistendo anteriormente disposizioni che disciplinassero la materia per cui, sul piano concreto, non ci troviamo di fronte ad un nuovo precetto, quasi che in precedenza fosse consentito al giudice sindacare nel merito le scelte discrezionali.

E’ noto, infatti, che anche prima, ciò non era possibile perché ostavano i principi generali ed il rispetto dovuto all’autonomia degli enti, trattandosi di autonomia costituzionalmente garantita come quella degli enti locali.

Pertanto, non attenta a questa autonomia e non invade il merito delle scelte discrezionali il giudice che verifica nel caso concreto se una iniziativa rientrante nell’ambito di tali scelte si sia informata ai principi cui esse si debbono attenere.

A ciò aggiungasi che, in ogni caso, nella fattispecie si verte in ipotesi al di fuori di quelle previste dalla legge.

Da ciò discende che il conferimento di tali incarichi di consulenza, in assenza delle previste condizioni, lungi dal costituire esercizio di una potestà discrezionale, si pone come violazione di quanto statuito dalla legge e configura conseguentemente una ipotesi di violazione di legge.

Ritiene, quindi, il Collegio che nella fattispecie non si tratta di sindacare il merito di una scelta della pubblica amministrazione, bensì di fare chiarezza sulla sussistenza o meno delle condizioni cui è subordinato l’esercizio legittimo e lecito del potere di scelta.

Vale a dire che occorre accertare per ogni incarico se si sia tenuto conto delle predette condizioni e se sia stato rispettato il principio di ragionevolezza, cui deve costantemente improntarsi l’operato degli amministratori; principio che riassume in sé quelli della economicità e del buon andamento dell’azione amministrativa costituzionalmente garantiti.

Infatti, va rilevato che il Collegio è chiamato a pronunciarsi in ordine ai limiti del potere della pubblica amministrazione di avvalersi dell’opera di soggetti estranei alla propria organizzazione nel perseguire le finalità istituzionali a cui, in via di principio, per la natura di queste e secondo l’apparato di cui dispone, dovrebbe provvedere direttamente con le sue strutture – organi ed uffici – per espletare l’attività istituzionale, il cui esercizio è demandato secondo la legge al proprio apparato e che ricomprende sia l’attività decisionale, identificabile con la funzione o con la potestà pubblica e sia quella tecnica o comunque operativa.

La vicenda in questione concerne, quindi, i limiti entro i quali può riconoscersi alla pubblica amministrazione la potestà di affidare a terzi lo svolgimento di attività connesse alla realizzazione delle proprie finalità tenendo presente che la legge 8 giugno 1990, n. 142, ha effettivamente assunto portata innovativa, chiaramente puntualizzata nei principi fissati nell’articolo 51 per i quali, tra l’altro, "i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti".

Seguendo il tracciato già segnato in sede di diversificazione tra attribuzioni degli organi politici e competenze della dirigenza statale di cui al D.P.R. 30 giugno 1972, n.748, successivamente rimodellato dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 a norma dell’articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, il legislatore si è ispirato ad un rigido criterio di ripartizione di competenze riconoscendo agli organi politici poteri di formulazione delle linee guida (indirizzo) e di verifica (controllo) dell’attuazione delle stesse ed assegnando agli organi amministrativi c.d. burocratici la concreta gestione degli affari.

Tutto ciò coinvolge inevitabilmente anche la problematica della liceità del ricorso alle prestazioni di terzi da parte di un ente pubblico in presenza di uffici con competenze specifiche nella organizzazione dell’ente medesimo, tenendo presente che, per ciò che concerne le pubbliche amministrazioni, è principio generale, unitariamente e pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza, che l’attività delle amministrazioni stesse deve essere svolta dai propri organi o uffici consentendosi il ricorso a soggetti esterni soltanto nei casi previsti dalla legge o in relazione ad eventi e situazioni straordinarie non fronteggiabili con le disponibilità tecnico – burocratiche esistenti.

Correlata ai principi suddetti è la previsione dell’articolo 58 della legge n. 142 del 1990, la quale, in materia di responsabilità, ha unificato la posizione degli amministratori e del personale degli enti locali sottoponendoli alla giurisdizione di questo unico giudice, innanzi al quale ciascuno di essi è tenuto a rispondere per la violazione delle attribuzioni rientranti nella rispettiva sfera di competenza.

Quindi, in presenza di apparati istituzionalmente preordinati al soddisfacimento di determinate esigenze, deve, pertanto, ritenersi che l’amministrazione possa affidare la realizzazione di queste solo in circostanze particolari, la cui sussistenza deve essere comprovata con elementi certi e puntuali, tali da giustificare, nel caso concreto, la deroga alla regola generale prima indicata.

In particolare, i conferimenti di incarichi di consulenza a soggetti esterni, possono essere attribuiti ove i problemi di pertinenza dell’amministrazione richiedano conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze del personale dipendente e conseguentemente implichino conoscenze specifiche che non si possono nella maniera più assoluta riscontrare nell’apparato amministrativo.

Sotto tale profilo l’incarico stesso non deve implicare uno svolgimento di attività continuativa ma la soluzione di specifiche problematiche; deve caratterizzarsi cioè per la specificità e temporaneità; deve dimostrarsi, altresì, l’impossibilità di adeguato assolvimento dell’incarico da parte delle strutture dell’ente per mancanza di personale idoneo; non deve rappresentare uno strumento per ampliare surrettiziamente compiti istituzionali e ruoli organici dell’ente al di fuori di quanto consentito dalla legge; il compenso connesso all’incarico deve essere proporzionato all’attività svolta e non corrisposto in maniera forfettaria; la delibera di conferimento deve essere adeguatamente motivata al fine di consentire l’accertamento della sussistenza dei requisiti previsti; l’organizzazione dell’amministrazione deve, comunque, caratterizzarsi secondo i principi di razionalizzazione, non duplicazione di funzioni e non sovrapposizione con funzioni di attività e gestione amministrativa; deve caratterizzarsi, altresì, per la migliore utilizzazione e flessibilità delle risorse umane nonché per la economicità, trasparenza ed efficacia dell’azione amministrativa.

Si tratta di principi e criteri enunciati in una serie ripetuta di disposizioni normative ed in particolare nell’art. 1, comma 1; nell’articolo 6, comma 1 e nell’articolo 31 del decreto legislativo n. 29 del 1993, peraltro in coerenza con i principi costituzionali di cui agli articoli 97 ed 81 della Costituzione.

Di qui la conseguenza che ogni amministrazione pubblica deve caratterizzarsi per una struttura snella che impieghi anzitutto le risorse umane già esistenti all’interno dell’apparato e che, solo nella documentata e motivata assenza delle stesse, possa far ricorso a professionalità esterne, peraltro, da individuare in base a criteri predeterminati, certi e trasparenti.

A proposito degli incarichi ad estranei è necessario anche che il conferimento debba contenere i criteri di scelta; che non sia generico o indeterminato al fine di evitare un evidente accrescimento delle competenze e degli organici dell’ente, il che presuppone la ricognizione e la certificazione dell’assenza effettiva nei ruoli organici delle specifiche professionalità richieste e tutto questo sia per quanto riguarda l’indicazione dei requisiti che per ciò che concerne i criteri di conferimento.

Anzi, a tal riguardo, la giurisprudenza ha sempre precisato che tali criteri non debbano essere generici anche perché la genericità non consente un controllo della legittimità sull’esercizio della attività amministrativa di attribuzione degli incarichi.

Applicando i principi evidenziati emerge chiaramente che l’eccezione così come prospettata deve essere rigettata dal momento che nella fattispecie viene valutato il comportamento degli amministratori in relazione all’esercizio del potere di scelta che è regolato da precise norme nonché tenendo conto dei caratteri e dei compiti che deve svolgere l’amministrazione comunale di Roma.

Non si tratta, quindi, di valutare l’eventuale cattivo uso della discrezionalità ma l’illiceità della condotta dei responsabili ed il loro comportamento contrario alla normativa vigente.

7.- Il Collegio ritiene infondata anche l’eccezione di indeterminatezza della domanda in quanto la prospettazione di parte attrice in ordine sia al petitum sia alla causa petendi appare sufficientemente definita, in considerazione dei richiami effettuati nell’atto di citazione, della minuziosa esposizione dei fatti, sulla base della consistente documentazione reperita, delle indagini svolte dalla Guardia di finanza e delle circostanze tutte rilevanti per la ricostruzione dei fatti stessi riferibili agli attuali convenuti.

In particolare, per quanto attiene alla sussistenza del danno, tali fatti risultano o emergono in maniera sufficiente dai numerosissimi atti depositati dalla Procura Regionale con l’atto di citazione, atti a cui si ritiene di far riferimento e che si devono intendere integralmente riportati.

8.- Alla luce di quanto prospettato non vi è dubbio, quindi, sulla sussistenza anche del dolo oltre che della colpa grave e del danno nella specie all’esame.

Infatti, dagli atti risulta inequivocabilmente che è stato violato il fondamentale dovere di fedeltà; le regole per il corretto conferimento di incarichi di consulenze a persone estranee all’amministrazione comunale da parte dei convenuti i quali per ragioni di ufficio erano sicuramente a conoscenza dei fatti dannosi che davano luogo a responsabilità:in altri termini vi è il c.d. dolo contrattuale.

A conforto di quanto sostenuto si evidenzia anche che i convenuti hanno giustificato il conferimento delle consulenze sostenendo che sul piano concreto hanno anticipato ciò che, poi, avrebbe previsto una legge futura.

In tal modo hanno teorizzato un complesso di poteri e facoltà in capo agli organi elettivi che, invece, non ha mai avuto riscontro nella realtà giuridica.

In proposito va affermata la diversità tra dolo penale (al quale è assimilabile il dolo c.d. extra-contrattuale, produttivo di responsabilità aquiliana) ed il dolo c.d. contrattuale o in adimplendo, che attiene all’inadempimento di uno specifico obbligo preesistente quale ne sia la sua fonte.

Il primo viene in rilievo come diretta e cosciente intenzione di nuocere, ossia di agire ingiustamente a danno di altri da parte di persona imputabile; il secondo consiste nel proposito sciente di non adempiere all’obbligo stesso.

E’ evidente che nel giudizio di responsabilità amministrativo-contabile, il quale si caratterizza per l’inadempimento di preesistenti doveri di comportamento nascenti dal rapporto di servizio, viene in rilievo il secondo tipo di dolo e nella specie la prova è data dalla circostanza che scientemente sono stati violati doveri di ufficio.

Il Collegio, in tale situazione, ritiene che in ogni caso la situazione prospettata deve essere sanzionata perché configura l’inadempimento da parte degli amministratori e dei funzionari del Comune di Roma di precostituiti obblighi di servizio e perciò i doveri di "comportamento" nascenti dal rapporto che lega tali soggetti alla pubblica amministrazione.

Reputa il Collegio che la vicenda descritta, che ha avuto grande eco sulla stampa e che è stata seguita con una certa preoccupazione dall’opinione pubblica per il modo disinvolto di amministrare la finanza pubblica, integri una fattispecie di responsabilità.

Infatti, i convenuti si sono resi responsabili di comportamenti illegittimi e illeciti nonché della violazione delle regole di efficienza, economicità ed efficacia in cui si compendiano i principi del c.d. "buon andamento" e della "sana gestione" ai quali deve essere improntata l’azione di qualsiasi amministrazione pubblica e privata.

In ogni caso, nella fattispecie difettano le condizioni surrichiamate per il conferimento delle consulenze esterne, per cui tali incarichi debbono considerarsi illeciti ed i compensi ad essi conseguenti costituiscono ingiusto depauperamento delle finanze del Comune di Roma.

9.- In tale situazione, ritiene il Collegio che il danno concretamente subito dal Comune di Roma, che si ripercuote in definitiva sulla collettività, è grave ed è in re ipsa.

In ogni caso, è stata sufficientemente provata la sussistenza di un nocumento patrimoniale del Comune di Roma, prendendo in considerazione tutti gli elementi acquisiti, valutandoli autonomamente ai fini propri del presente giudizio, nonché tenendo conto del danno del quale sono stati ampiamente evidenziati i profili, del nesso di causalità, degli elementi oggettivi e soggettivi dell’obbligazione risarcitoria per cui è domanda nonché del collocamento funzionale tra i fatti dannosi e l’illecito conferimento degli incarichi di consulenze a persone estranee all’amministrazione comunale da parte dei convenuti con un comportamento di questi ultimi contrario ai doveri di fedeltà e lealtà verso lo Stato, alla cui osservanza, peraltro, i sindaci e gli assessori sono particolarmente tenuti.

10.- Per ciò che concerne, poi, la determinazione del danno il Collegio condivide la quantificazione e la ripartizione effettuata dalla Procura Regionale, secondo la quale la pretesa risarcitoria ammonta complessivamente a lire 2.238.664.265 e deve essere posta a carico dei convenuti in quote uguali, in relazione ai rispettivi apporti causali e tenendo conto del diverso grado di responsabilità di cui ciascun convenuto è chiamato a rispondere.

Si tratta di un criterio di ragionevolezza che tiene conto della distinta posizione dei convenuti.

Pertanto, va affermata la responsabilità del Sindaco del Comune di Roma, degli Assessori, del Segretario Generale, dei dirigenti interessati nonché degli amministratori comunali che parteciparono con espresso voto favorevole alle delibere di nomina dei suindicati consulenti, in quanto i medesimi hanno contribuito a formare la volontà dell’organo deliberativo e quindi l’atto che di quella volontà è emanazione, conferendo, dunque pari apporto causale nella genesi dell’evento lesivo.

I convenuti responsabili sono:

1.- Francesco RUTELLI e Walter TOCCI per la somma di lire 67.349.441 ciascuno; danno complessivo lire 134.698.882 arrecato all’Erario a seguito dell’emissione delle ordinanze sindacali n. 385 del 4.7.1995; n. 480 del 29.8.1995; n. 666 del 29.12.1995; n. 317 del 2.5.1996; n. 474 del 28.6.1996; n. 686 del 2.10.1996 per la consulenza affidata al dott. Luigi Lusi.

A tal riguardo va precisato che Walter Tocci, è assessore alle politiche della mobilità e della polizia municipale, assessorato al quale corrispondono le funzioni assegnate al VII Dipartimento "politiche della mobilità e dei trasporti" ed al IX Dipartimento "politiche della sicurezza". Nel VII Dipartimento operano complessivamente il capo dipartimento, nove dirigenti, ventidue dipendenti di VIII livello (direttivi), dodici dipendenti di settimo livello ed altri dipendenti con qualifiche inferiori per un totale di 183 unità.

Il dott. Luigi Lusi, nominato con ordinanza sindacale n. 385 del 4 luglio 1995, gli viene affidato l’incarico, con decorrenza 1° luglio 1995 e sino al 31 agosto 1995, di consulente dell’assessore relativamente ad alcune tematiche riguardanti le competenze del IX Dipartimento con particolare riferimento alle politiche della sicurezza e all’istituendo ufficio tutela del cittadino e dei beni della collettività, nonché alle problematiche concernenti la organica e funzionale riorganizzazione del Corpo di Polizia Municipale e l’affermazione di una maggiore autonomia funzionale e gestionale in armonia con gli indirizzi strategici formulati a livello dipartimentale attraverso la costruzione del Corpo stesso in istituzione, per un compenso mensile omnicomprensivo di L. 6.000.000.

In precedenza, dal gennaio 1994, il dr. Lusi era stato già consulente dell’assessore Amedeo Piva.

Risulta, altresì, che l’incarico conferito al dr. Lusi è stato prorogato fino al 21 dicembre 1996 con le ordinanze sindacali n. 480 del 29 agosto 1995; n. 666 del 29 dicembre 1995, n. 317 del 2 maggio 1996, n. 474 del 28 giugno 1996, n. 686 del 2 ottobre 1996.

Inoltre, dagli elenchi allegati alla nota prot. n. 9806 del 3 febbraio 1997 a firma del Direttore del Dipartimento Politiche del Personale del Comune di Roma dr. Roberto Cetta, risulta che il dott. Lusi ha avuto prorogato il suo incarico anche dopo il 31 dicembre 1996.

Dagli atti emerge che il dr. Lusi si è laureato in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Roma. Nel periodo 1994/1996 ha svolto il patrocinio legale presso lo studio legale dell’avv. Piero Sandulli, quest’ultimo assessore del Comune di Roma; dal 1993 al 1996 impegnato presso l’A.C.L.I., di Roma: dal 1989 al 1994 ha avuto diversi incarichi presso l’AGESCI, Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani di Roma; dal 1985 al 1989 ha svolto varie attività presso lo studio notarile Sandro Pantaleo e presso lo studio notarile associato De Corato-Pantaleo, entrambi con sede in Roma; nel 1985 ha partecipato al corso di specializzazione in procedure informatiche notarili (SAPES, Roma); dal 1982 al 1985 è stato componente del collegio sindacale della cooperativa di gestione di campi da gioco multiuso di Roma; dal 1983 al 1985 ha fatto parte dell’organizzazione e gestione di campagne pubblicitarie (Agip, Ip, Esso, Alitalia e Giglio) e dell’archivio centrale presso l’Incentive Spa; nel 1984 ha insegnato materie sociologiche nell’Istituto scolastico Assunzione di Roma; dal 1980 al 1985 è stato addetto alla pianificazione territoriale di materiale pubblicitario nella ditta individuale Cianfrocca Claudio con sede in Roma; inoltre, ha dichiarato di aver operato con diversi software in ambiente ms-dos.

Da quanto precede emerge che, per la consulenza conferitagli il dr. Lusi non possiede i requisiti di elevata professionalità richiesti per un incarico così specifico, posto che i suoi precedenti impegni in materia di organizzazione si riferiscono esclusivamente alla gestione di campagne pubblicitarie, attività palesemente diversa dalla riorganizzazione organica e funzionale del Corpo di Polizia Municipale.

A ciò aggiungasi che l’interessato, così come accertato dalla Guardia di Finanza presso l’Università degli Studi di Roma "La Sapienza", si è laureato solo nel gennaio 1994 mentre ha assunto l’incarico in questione nel luglio dell’anno successivo per cui il Lusi non poteva avere certo l’alta professionalità richiesta dalla legge al riguardo.

L’ordinanza di conferimento non giustifica il ricorso a professionalità esterne, limitandosi alla clausola di stile: "atteso che il predetto assessore non ha rinvenuto nei ruoli organici capitolini un elemento in possesso della specifica professionalità richiesta".

L’incarico è generico; manca l’alta professionalità richiesta in relazione alla materia ed alla branca dell’Amministrazione; la durata dell’incarico risulta essere stato prorogato anche successivamente al 31 dicembre 1996; tutto questo qualifica l’incarico stesso come indeterminato nella durata e ciò equivale ad un accrescimento surrettizio delle competenze e degli organi dell’ente comunale.

Da ciò discende che illecitamente è stata liquidata al convenuto la somma di lire 134.698.882;

2.- Francesco RUTELLI e Walter TOCCI per la somma di lire 53.900.000 ciascuno; danno complessivo lire 107.800.000 arrecato all’Erario a seguito dell’emissione delle ordinanze sindacali n. 376 del 27 giugno1995; n. 386 del 4 luglio 1995; n. 480 del 29 agosto 1995; n. 666 del 29 dicembre 1995; n. 317 del 2 maggio 1996; n. 474 del 28 giugno 1996; e n. 686 del 2 ottobre 1996 per la consulenza affidata a Rossella Panarese.

Alla signora Rossella Panarese, nominata con ordinanza sindacale n. 376 del 27 giugno 1995, le viene affidato l’incarico, a decorrere dal 26 maggio 1995 e sino al 30 giugno 1995, di consulente dell’assessore relativamente alle comunicazioni ai cittadini dei provvedimenti attinenti alle politiche della mobilità urbana, per un compenso forfettario mensile di lire 6.000.000.

Detto incarico è stato prorogato fino al 31.12.1996 con le ordinanze sindacali n. 386 del 4.7.1995; n.480 del 29.8.1995; n. 666 del 29.12.1995; n. 317 del 2.5.1996; n.474 del 28.6.1996; n. 686 del 2.10.1996.

L’incarico affidato della signora Panarese risulta essere stato prorogato successivamente al 31.12.1996 (cfr. nota prot. 9806 del 3.2.1997 già citata).

Dal curriculum risulta che l’interessata collabora da dieci anni con la terza rete radiofonica della RAI in qualità di conduttrice e ideatrice di programmi culturali. In particolare da quattro anni è autrice e conduttrice degli appuntamenti quotidiani di "radio tre" con la scienza e la tecnologia. Attualmente conduce il programma "Duemila", tecniche e strategie per il futuro che si occupa dei piccoli e grandi cambiamenti della società contemporanea. Recentemente è stata relatrice presso il convegno Democrazia Virtuale, organizzato dall’Istituto Gramsci di Bologna, sul tema "mass-media e nuove tecnologie informatiche".

Dagli atti emerge: a) che l’esperienza ed i titoli posseduti dalla sig.ra Panarese non sono tali da giustificare la consulenza assegnata, tenuto conto che l’ordinanza sindacale che attribuisce l’incarico fa riferimento ad una professionalità specifica nel settore che non si riscontra nel curriculum dell’interessata; b) che l’incarico in questione è estremamente generico.

Il conferimento alla consulente, in parola riguarda funzioni tipiche dell’ente, atteso che la comunicazione ai cittadini dei provvedimenti dell’amministrazione rientra tra le attività cui è istituzionalmente preposto l’ufficio comunicazione ed immagine, istituito presso il Comune di Roma, che ha il compito di "promuovere la comunicazione pubblica sulle attività dell’amministrazione in forma multimediale con l’obiettivo di favorire l’informazione e la partecipazione dei cittadini e cura il coordinamento dei processi di comunicazione esterna".

Pertanto, essendo compito precipuo del predetto ufficio l’informazione e la comunicazione pubblica sulle attività dell’intera amministrazione a maggior ragione rientrava tra le sue competenze l’informazione e la comunicazione sulle attività di ogni singolo assessorato.

L’attività concretamente svolta dall’interessata, quale emerge dalla relazione depositata dai deducenti, è consistita soprattutto nell’invio di depliant, lettere e volantini ai cittadini nonché nell’utilizzo di strumenti informativi quali stampa, spot radiofonici, inserzioni sui giornali, manifesti. Il che dimostra chiaramente che l’incarico poteva essere sicuramente svolto utilizzando l’ufficio stampa del Comune presso il quale, prestano servizio numerosi addetti: il rapporto della Guardia di Finanza a pagina 46 afferma che vi sono 53 unità.

Inoltre, risultano essere stati nominati ex art. 51, 5° comma, della legge 142/90 anche vari giornalisti, fra cui: Sandri (11 gennaio 1994); Gentiloni Silveri (11 gennaio 1994); Giachetti (11 gennaio 1994); Santarelli (30 dicembre 1994); Gramaglia (11 gennaio 1994); Anzaldi (30 dicembre 1995) e Riscassi (18 ottobre 1996).

L’ordinanza di conferimento secondo cui "l’assessore non ha individuato nell’ambito dei ruoli organici capitolini un elemento in possesso della specifica professionalità richiesta", appare semplicemente inverosimile se si considera che vi è coincidenza tra l’attività di consulenza e quella degli uffici burocratici.

La eccessiva durata della consulenza, che risulta essere stata più volte prorogata anche oltre il 31 dicembre 1996, peraltro senza valide giustificazioni, qualifica l’incarico a tempo indeterminato.

Conseguentemente è stata illecitamente pagato alla convenuta l’importo di lire 107.800.000;

3. – Francesco RUTELLI e Walter TOCCI per la somma di lire 10.400.000 ciascuno; danno complessivo lire 20.800.000 arrecato all’Erario a seguito dell’emissione delle ordinanze sindacali n. 593 del 16 agosto 1996 e n. 686 del 2 ottobre 1996, per la consulenza affidata a Paolo Piva.

Al signor Paolo Piva, nominato con ordinanza sindacale n. 593 del 16.8.1996, gli viene conferito il compito specifico di elaborare studi e relazioni a supporto della complessa attività progettuale ed organizzativa avviata dall’assessorato relativamente alle misure riguardanti l’attuazione del "piano urbano parcheggi, la tariffazione della sosta, la revisione del sistema di trasporto a mezzo taxi e la riorganizzazione della rete distributiva carburanti in raccordo con i piani di sviluppo della viabilità urbana, nonché per fornire all’assessore medesimo supporto consulenziale in ordine alle questioni appena precisate sotto il profilo della cura dei rapporti con altri operatori, imprese, associazioni locali e di categoria, enti locali ed amministrazione centrale, per un compenso forfetario mensile di lire 6.000.000.

Con ordinanza sindacale n. 686 del 2.10.1996 l’incarico è stato prorogato fino al 31 dicembre 1996. Il signor Piva risulta ancora in carica anche dopo il 31 dicembre 1996 (cfr. nota del Comune n. 9806 del 3 febbraio 1997).

Dal curriculum risulta che nel 1979 l’interessato è stato nella segreteria provinciale Faib-Roma; nel 1981 è stato componente della segreteria nazionale Faib; dal 1982 al 1988 è stato segretario nazionale Competrol e responsabile nazionale Faib-Autostrade (federazione nazionale operatori stazioni di servizio autostradali); nel 1984 è stato componente della Commissione interprofessionale istituita presso il Ministero dell’industria e del Comitato ristretto presso il Cip; dal 1985 al 1989 presidente SIS, Energia Srl; dal 1987 al 1990 è stato responsabile nazionale del settore energia; dal1990 al 1991 è stato responsabile della segreteria nazionale confesercenti; dal 1991 al 1993 responsabile del dipartimento economico confesercenti nazionale; nel 1994 è stato responsabile nazionale Promofranchising; dal 1995 al 1996 è stato segretario provinciale Confesercenti Ascoli Piceno.

Dagli atti emerge che il signor Piva è privo del possesso dell’ "alto grado di professionalità" richiesto dalla normativa per lo svolgimento dell’attività di consulenza e comunque non si rinviene la specifica professionalità prevista per il particolare compito assegnato, riguardante "attività progettuale e organizzativa relativamente alle misure riguardanti l’attuazione del piano urbano parcheggi, a tariffazione della sosta, la revisione del sistema di trasporto a mezzo taxi".

Appare, pertanto, incomprensibile il comportamento dei responsabili che non hanno utilizzato al riguardo il personale in servizio presso il Comune di Roma dove sono presenti figure professionali comunque idonee allo svolgimento dell’incarico di cui sopra.

L’ oggetto dell’incarico prevedeva anche "il supporto consulenziale, relativamente alle questioni appena precisate, sotto il profilo della cura dei rapporti con altri operatori, imprese, associazioni locali e di categoria, enti locali ed amministrazione centrale".

La cura dei rapporti con le organizzazioni imprenditoriali e sindacali di settore che dalla relazione risulta essere stata l’attività preponderante svolta dal consulente – non può giustificare la consulenza in questione.

Ne deriva che illecitamente è stata corrisposta al convenuto la somma di lire 20.800.000;

4.- Francesco RUTELLI ed Esterino MONTINO per la somma di lire 45.017.699 ciascuno; danno complessivo lire 90.035.399 arrecato all’Erario a seguito dell’emissione delle ordinanze sindacali n. 256 del 4.5.1995; n. 390 del 4.7.1995; n. 480 del 29.8.1995; n. 666 del 29.12.1995; n. 317 del 2.5.1996 e n. 686 del 2.10.1996 per la consulenza affidata a Claudio Todescato.

A tal riguardo va puntualizzato che Esterino MONTINO è assessore alle politiche dei lavori pubblici e manutenzione urbana, assessorato al quale corrispondono le funzioni assegnate al XII dipartimento "politiche dei lavoratori pubblici e manutenzione urbana"

Nel XII Dipartimento complessivamente operano il Capo dipartimento; n. 24 dirigenti; n. 99 dipendenti di VIII livello (direttivi); n.102 dipendenti di VII ed altri dipendenti con qualifiche inferiori per un totale di 591 unità.

A signor Claudio TODESCATO, nominato con ordinanza sindacale n. 256 del 4.5.1995, gli viene affidato l’incarico di consulente dell’assessore per i problemi relativi ai rapporti con il CEU e l’Osservatorio degli appalti e, nella fattispecie, il controllo del corretto reperimento delle informazioni e della corretta gestione informatica nell’ambito del XII dipartimento in collaborazione con le organizzazioni sindacali che gestiranno questo Osservatorio, per un compenso mensile di lire 4.500.000.

Tale atto approvava la spesa, per il periodo 27 aprile - 30 giugno 1995, pari a lire 11.602.500.

La consulenza doveva avere carattere temporaneo in relazione alla realizzazione di obiettivi rientranti nel ruolo di indirizzo e controllo proprio dell’organo politico. Anche in questo caso l’ordinanza afferma che l’assessore "non è stato in grado di reperire analoghe professionalità".

Con le ordinanze n. 390 del 4.7.1995; n. 480 del 29.8.1995; n. 666 del 29.12.1995; n. 317 del 2.5.1996 (aumento del compenso mensile da lire 4.500.000 a lire 5.000.000) e n. 686 del 2.10.1996, l’incarico veniva prorogato sino al 31.12.1996.

Dall’esame della documentazione si evince che in nessun caso il signor Todescato è stato pagato a seguito di attestazione, emessa da parte dell’assessore, dalla quale emerga l’avvenuto raggiungimento degli obiettivi assegnati, così come previsto dall’articolo 6 del disciplinare di incarico.

Dal curriculum risulta che l’interessato nel 1969 ha conseguito il diploma di perito tecnico industriale. Dal 1979 al 1989 è stato prima responsabile del settore bancario e poi amministratore della ESA Data S.r.l., Bologna. Dal 1988 al 1991 risulta responsabile del servizio Software, filiale di Roma, della Philips Spa, Divisione Information System. Dal 1992 al 1994 è stato responsabile della ASCO Consultants Srl di Milano, filiale di Roma.

Il Todescato ha dichiarato: "le mie esperienze nella qualità di responsabile sono state caratterizzate sia a livello di coordinamento di gruppi di lavoro che come capo progetto-analista".

L’assessore afferma che "non è stato in grado di reperire analoghe specifiche professionalità".

In proposito si rileva che manca nell’ordinanza di conferimento qualsiasi motivazione che non sia una mera affermazione priva di riscontri obiettivi.

Nell’ente comunale esiste una apposita struttura competente per la gestione informatica delle attività comunali e cioè l’assessorato alle politiche dei servizi informativi e tecnologici;

La professionalità posseduta dal Todescato, un semplice perito tecnico industriale, era facilmente rinvenibile nell’ambito del personale in organico.

A ciò aggiungasi che presso l’assessorato delle politiche dei servizi informativi e tecnologici risultavano già nominati, all’epoca del conferimento dell’incarico, esperti e consulenti informatici di notevole professionalità, quali il dr. De Petra (20.1.1994); l’ing. Giambolini (20.12.1994); l’ing. Nachira (20.12.1994); l’ing. Roselli (18.10.1994), cui si sono poi aggiunti la dott.ssa Michilli (12.9.1995) e l’ing. Todini (12.9.1995).

La durata dell’incarico è indeterminata; fissata inizialmente al 30.6.1995, è stata, poi, prorogata fino al 31.12.1996.

L’incarico è generico. Al riguardo i deducenti hanno affermato che la consulenza sul piano concreto consiste nel monitoraggio permanente dello stato dei lavori comunali, ma tutto questo non è altro che una mera raccolta informatica di dati ed informazioni sui cantieri aperti in Roma e sullo stato di avanzamento dei lavori che gli uffici competenti già possedevano e che, comunque, qualsiasi dipendente comunale poteva effettuare.

Pertanto, illecitamente al convenuto è stato corrisposto l’importo di lire 90.035.399;

5.- Francesco RUTELLI e Domenico CECCHINI per la somma di lire 16.769.892 ciascuno; danno complessivo lire 33.539785 arrecato all’Erario a seguito dell’emissione delle ordinanze sindacali n. 362 del 30.5.1996; n. 474 del 28.6.1996 e n. 686 del 2.10.1996 per la consulenza affidata a Manuela Andreozzi.

A tal riguardo va precisato che Domenico Cecchini è assessore alle politiche del territorio, assessorato al quale corrispondono le funzioni assegnate al VI dipartimento "politiche del territorio" nel quale complessivamente operano il capo dipartimento, n.16 dirigenti; n. 13 dipendenti di VIII livello (direttivi), n. 74 dipendenti di VII ed altro personale con qualifiche inferiori per un totale di 527 unità.

Alla signora Manuela Andreozzi, nominata con ordinanza del Sindaco n. 362 del 30.5.1996, le viene conferito il compito specifico di elaborare studi e relazioni concernenti lo snellimento dei procedimenti in relazione alle materie di competenza dell’assessore nonché di collaborare al coordinamento delle iniziative volte a fornire ampia diffusione e pubblicizzazione ai programmi urbanistici promossi dall’assessore stesso, per un compenso forfettario mensile onnicomprensivo di lire 4.000.000.

Le ordinanze sindacali n. 474 del 28.6.1996 e n. 686 del 2.10.1996 prorogavano l’incarico fino al 31.12.199. In particolare con l’ordinanza n. 474/1996 il compenso del mese di luglio veniva elevato a lire 5.000.000.

Dal curriculum risulta che l’interessata è laureanda in sociologia; dal 1983 al 1985 ha lavorato presso il CELATS a Lima nell’ambito del progetto di cooperazione col Centro Internazionale Crocevia; dal 1986 al 1988 ha lavorato presso l’IBASE a Rio del Janeiro nell’ambito del progetto di cooperazione col Centro Internazionale Crocevia; dal 1989 al 1991 è stata consulente per la Regione Lazio e per un centro di documentazione della FAO di Roma ed ha svolto interpretariato per diverse agenzie ed istituzioni private; dal 1991 al 1995 è stata responsabile in Italia dei progetti di comunicazione dell’organizzazione internazionale intergovernativa Unione Latina; dal 1983 al 1995 ha svolto collaborazioni giornalistiche e fotografiche per alcune riviste in Perù, Cile e Brasile.

Ha effettuato varie collaborazioni giornalistiche tra le quali una collettiva fotografica al festival nazionale dell’Unità in Roma nel 1985 ed a Rio del Janeiro nel 1988.

Nell’ordinanza di affidamento viene evidenziato che"il predetto assessore ha manifestato l’esigenza di avvalersi della collaborazione della signora Andreozzi in quanto la medesima è in possesso di specifiche ed elevate capacità professionali e titoli…" ed ancora "che detto incarico di consulenza viene conferito, oltre che in base all’alto grado di professionalità accertato dal suddetto assessore, anche in ragione del rapporto fiduciario esistente con la predetta professionista e considerato che l’assessore Cecchini non ha individuato nell’ambito del personale dipendente figure professionali idonee allo svolgimento dell’incarico stesso".

Dagli atti emerge:

a) la mancanza assoluta di specifica professionalità della consulente in relazione alle materie "lavori pubblici e manutenzione urbana" di competenza dell’assessore;

b) l’estrema genericità dell’incarico che nella sua prima parte è del tutto indeterminato: "elaborare studi e relazioni concernenti lo snellimento dei procedimenti in relazione alle materie di competenza dell’assessore. Tra l’altro, questa parte dell’incarico non è stata affatto svolta dalla consulente come si può rilevare chiaramente dalla lettura della relazione, dove risulta invece effettuata rassegna stampa, comunicati ai cittadini, stesura di comunicati stampa;

c) la seconda parte dell’incarico duplica funzioni istituzionali tipiche di apposite strutture dell’ente comunale, atteso che esso attiene al "coordinamento delle iniziative volte a fornire ampia diffusione e pubblicizzazione di programmi urbanistici promossi dall’assessore", per le quali opera sia l’ufficio stampa, che l’ufficio comunicazione ed immagine del Comune;

d) l’affermazione dell’assessore in ordine alla mancanza di analoghe professionalità all’interno dell’organico capitolino, appaiono non convincenti e prive di qualsiasi supporto documentale;

e) la durata dell’incarico, che risulta essere stato prorogato anche oltre il 31.12.1996, ne determina anche la sua indeterminatezza.

Ne consegue che illecitamente alla convenuta è stata pagata la somma di lire 33.539.785;

6.- Walter TOCCI, Domenico CECCHINI, Amedeo PIVA, Giovanni BORGNA, Piero SANDULLI, Fiorella FARINELLI, Claudio MINELLI, Loredana DE PETRIS, Renzo LUSETTI, Francesco CARDUCCI ARTENISIO, Sandro DEL FATTORE, Vincenzo GAGLIANI CAPUTO e Stefania BIOLCHI per la somma di lire 9.803.769 ciascuno; danno complessivo lire 127.449.000 arrecato all’Erario a seguito dell’emissione della delibera di giunta comunale n. 4.466 del 30 dicembre 1995 per la consulenza conferita a Paolo Cesari.

Al signor Paolo CESARI, nominato con delibera della giunta comunale n. 4466 del 30.12.1995 (Tocci, Cecchini, Piva, Borgna, Sandulli, Farinelli, Minelli, De Petris, Lusetti, Carducci Artenisio e Del Fattore), gli viene affidato l’incarico professionale presso l’ufficio speciale piano regolatore, finalizzato al coordinamento e realizzazione del programma di comunicazione del Dipartimento politiche del territorio, per un compenso lordo di lire 105.000.000 forfettario ed onnicomprensivo, da liquidarsi in due rate distinte da lire 52.500.000 ciascuna.

Dal curriculum risulta che l’interessato dal 1985 ad oggi ha svolto attività di giornalista come capo redattore di riviste, quotidiani e mensili quali Reporter, Dolce Vita, il Mondiale (inserto del Corriere della Sera), Fallow me (rivista degli aeroporti) e Terra Mare Cielo; dal 1991 ha avuto un’attività editoriale come curatore o responsabile o anche collaboratore di alcuni progetti editoriali riguardanti soprattutto enciclopedie; dal 1991 ad oggi ha effettuato collaborazione, ideazione e realizzazione di attività promozionali quali campagna per pubblicizzare l’integrazione tariffaria regionale Metrebus (anni 1993/1994) e la Fiera del libro di Bologna (anno 1995 ).

Dagli atti emerge che il conferimento dell’incarico è necessario in quanto "il dipartimento politiche del territorio sta predisponendo programmi di intervento e di riqualificazione del tessuto urbano cittadino e necessita di un adeguato sfruttamento di conoscenze da attuarsi attraverso adeguate iniziative di comunicazione a favore della cittadinanza".

Ritiene il Collegio che, contrariamente a quanto sostenuto da responsabili, vi era nell’ambito dei ruoli organici capitolini la possibilità di ricorrere, per la realizzazione della finalità oggetto della consulenza stessa, al numeroso personale in servizio ed ai giornalisti già nominati presso ufficio stampa del Comune o all’ufficio comunicazione ed immagine dell’ente.

Tra l’altro, l’incarico non appare neppure di particolare complessità da giustificare il ricorso ad un consulente esterno, dal momento che esso doveva consistere (cfr. delibera di conferimento) nella realizzazione di semplici pubblicazioni informative che qualunque giornalista in servizio presso l’ufficio stampa sarebbe stato in grado di effettuare.

Appare, pertanto, fuorviante l’affermazione dei deducenti, secondo cui la consulenza "ha tra i suoi obiettivi principali quelli della "riqualificazione del quartiere Ostiense" considerato che trattavasi semplicemente di elaborare una pubblicazione esplicativa del piano attuativo di riqualificazione dell’Ostiense e relativa rielaborazione cartografica, cosa che per ammissione del consulente stesso nella propria relazione non è stata neppure effettuata.

La carenza di motivazione nella delibera di conferimento in ordine al mancato reperimento negli organici capitolini di personale specializzato nel settore specifico della comunicazione, in ragione di quanto sopra, è sintomatica del modo di gestire la cosa pubblica.

Ne deriva che, illecitamente al convenuto è stato liquidato l’importo di lire 127.449.000;

7.-Francesco RUTELLI e Domenico CECCHINI per la somma di lire 2.664.107 ciascuno; danno complessivo ammontante a lire 5.328.214 arrecato all’Erario a seguito dell’emissione delle ordinanze sindacali n. 522 del 17.7.1996 e n. 686 del 2.10.1996 per la consulenza affidata a Daniele Fappiano.

Al dott. Daniele FAPPIANO, nominato con ordinanza del Sindaco n. 522 del 17.7.1996, gli viene affidato il compito specifico di elaborare studi e relazioni concernenti l’applicazione di nuove tecnologie (Internet – Posta Elettronica –Conferenze Telematiche) al campo della comunicazione con riferimento alle materie di competenza del predetto assessore ed a sostegno di un più ampio programma di "comunicazione alla cittadinanza" curato dal dipartimento politiche del territorio, per un compenso forfetario mensile di lire 1.000.000.

L’ordinanza sindacale n. 686 del 2.10.1996 prorogava l’incarico fino al 31.12.1996.

Nella delibera di affidamento si afferma che "l’incarico viene conferito, oltre che in base all’alta professionalità accertata e dichiarata dal suddetto assessore, anche in ragione del rapporto fiduciario esistente con il predetto professionista e considerato che l’assessore Cecchini non ha individuato nell’ambito del personale dipendente figure professionali idonee allo svolgimento dell’incarico stesso".

Dal curriculum risulta che l’interessato nell’aprile 1995 si è laureato in lettere presso l’Università degli Studi "La Sapienza" di Roma; dal novembre 1995 al gennaio 1996 avviò un piano formativo presso la Digital, per diventare istruttore microsoft; dall’ottobre 1995 al gennaio 1996 è stato istruttore di corsi internet e di alfabetizzazione informatica presso la "Biblioteca Magliana"; nel maggio 1995 è stato responsabile generale per il progetto operativo di messa in rete del dipartimento di musica e spettacolo della facoltà di Lettere dell’Università degli studi "La Sapienza" di Roma.

Attualmente è consulente per la progettazione e la realizzazione di siti internet.

Dagli atti si rileva:

a) la mancanza di elevata specifica professionalità del consulente, in quanto essere stato istruttore di un corso di informatica certamente non comporta l’alta professionalità richiesta dalla legge;

b) che l’oggetto della consulenza attiene a finalità istituzionali dell’ente; infatti presso il Comune di Roma esiste l’assessorato alle politiche dei servizi informativi e tecnologici, il quale ha tra le proprie deleghe proprio quella di curare la realizzazione del sito internet di tutta l’attività svolta dall’ amministrazione comunale e, quindi, anche dell’attività espletata dei vari assessorati;

c) che all’epoca del conferimento della consulenza l’assessore per i servizi informativi e tecnologici aveva già incaricato una serie di esperti informatici, alcuni con incarichi specifici proprio sull’oggetto della consulenza. Si pensi all’incarico dell’ing. Giambolini conferito per "predisporre lo schema concettuale del sistema informativo territoriale del Comune di Roma"; quello affidato all’ing. Roselli per il "monitoraggio della rete fonia e dati del Comune di Roma" oppure l’incarico conferito all’ing. Todini per la "redazione di un piano triennale per l’informatica 1996/1998";

d) che la finalità di "comunicazione alla cittadinanza" dell’operato dell’amministrazione risulta essere svolta anche dall’Ufficio comunicazione ed immagine del comune.

Quindi del tutto immotivata appare l’affermazione sul mancato reperimento di analoghe professionalità all’interno dell’ente.

Pertanto, è stata illecitamente corrisposta al convenuto la somma di lire 5.328.214;

8.-Francesco RUTELLI e Domenico CECCHINI per lire 1.733.333 ciascuno; danno complessivo lire 3.466.667 arrecato all’Erario a seguito dell’emissione delle ordinanze sindacali n. 592 del 16.8.1996 e n. 686 del 2.10.1996 per la consulenza affidata ad Alessia Gamberoglio.

Alla signora Alessia Garberoglio, nominata con ordinanza del Sindaco n. 592 del 16.8.1996, le viene affidato il compito specifico di elaborare studi e relazioni sulle problematiche concernenti l’ampio progetto di pubblicizzazione e diffusione dei programmi urbanistici promossi dall’assessorato con particolare riguardo all’aspetto della produzione e/o selezione di materiale audiovisivo ed all’allestimento di specifiche ed idonee campagne illustrative mirate al raggiungimento dell’obiettivo di promuovere una diretta ed efficace conoscenza da parte della cittadinanza dei suddetti programmi, per un compenso forfetario mensile di lire 1.000.000.

L’ordinanza sindacale n. 686 del 2.10.1996 prorogava l’incarico fino al 31.12.1996.

Nella delibera di affidamento si osserva che "l’incarico viene conferito, oltre che in base all’alto grado di professionalità accertato e dichiarato dal suddetto assessore, anche in ragione del rapporto fiduciario esistente con il predetto professionista".

Dal curriculum risulta che l’interessata dal 1983 al 1987 è stata modella fotografica per show-room a Roma e Londra; nel 1986 è stata organizzatrice dell’ufficio stampa del festival Roma jazz; nel 1991 a Roma è stata organizzatrice dell’ufficio stampa per Fendissime; nel 1992 è stata assistente programma per "mezzanotte e dintorni" (Rai 1); nel 1994 è stata consulente nell’ufficio stampa per Legambiente di Roma; è stata anche ideatrice ed organizzatrice di alcune mostre fotografiche.

Ne consegue l’assoluta mancanza dell’alto grado di professionalità da parte della consulente, non solo nella materia urbanistica, oggetto della consulenza, ma anche in ragione delle sue precedenti esperienze lavorative.

L’incarico conferito è, altresì, indeterminato e privo di contenuto concreto tanto che la consulente non è stata neppure in grado di elaborare una relazione sull’attività svolta.

La finalità della consulenza era quella di pubblicizzare e portare a conoscenza dei cittadini i programmi dell’assessorato, per cui bastava servirsi dell’ufficio stampa o dell’ufficio comunicazione ed immagine dell’ente.

Appare del tutto inconferente l’affermazione, contenuta nell’ordinanza, circa il mancato reperimento di figure professionali adeguate all’interno dell’Ente.

Da ciò discende che illecitamente l’importo di lire 3.466.666 è stato pagato alla convenuta;

9.- Francesco RUTELLI e Domenico CECCHINI per lire 2.870.019 ciascuno; danno complessivo lire 5.740.038 arrecato all’Erario a seguito dell’emissione dell’ordinanza sindacale n. 734 del 6 dicembre 1994 per la consulenza conferita a Giuseppe Manacorda.

L’arch. Giuseppe Manacorda, nominato con delibera della giunta comunale n. 3763 del 22.11.1994, gli viene affidato l’incarico di consulenza da fornire all’ufficio speciale piano regolatore in tema di progetto del "Polo Tecnologico Romano" per uno studio sulle condizioni di fattibilità sui requisiti localizzativi e sulle caratteristiche gestionali del polo tecnologico stesso, per un compenso complessivo di lire 30.000.000; l’incarico in parola doveva terminare entro il 31.12.1994.

Con ordinanza sindacale n. 734 del 6.12.1994 gli viene affidato l’incarico di consulente dell’assessore per le politiche urbanistiche per un compenso forfetario mensile onnicomprensivo di lire 6.000.000 fino al 31.12.1994.

Con le successive ordinanze n. 49 del 18.1.1995; n. 127 del 28.2.1995; n. 390 del 4.7.1995; n. 480 del 29.8.1995; n. 666 del 29.12.1995; n. 317 del 2.5.1996, n. 474 del 28.6.1996 e n. 686 del 2.10.1996, l’incarico veniva prorogato fino al 31.12.1996.

La seconda consulenza era stata assegnata all’interessato in quanto l’assessore riteneva che l’architetto Manacorda presentasse i requisiti necessari per l’adempimento delle funzioni di consulente per le politiche urbanistiche.

Per tutto il mese di dicembre 1994, l’arch. Manacorda è stato contemporaneamente nominato consulente per lo stesso assessore e per incarichi similari. Nel periodo di sovrapposizione il Comune ha corrisposto all’architetto lire 30.000.000 per l’attività di consulenza sul "Polo Tecnologico Romano" e lire 5.740.038. per essere stato consulente dell’assessore.

Ciò di fatto si sostanzia in una duplicazione di compiti posto che l’affidamento di consulente generico prevedeva il compito di realizzare studi per conto dell’assessore, attività di cui il Manacorda, almeno fino al 31.12.1994, era già stato incaricato di fare con la delibera di giunta municipale n. 3763 del 22.11.1994.

La consulenza in questione è censurabile in quanto non è volta alla soluzione di specifiche problematiche, ma si limita ad una generica ed inammissibile attività di supporto all’assessore.

Inoltre, si evidenzia l’eccessiva durata della seconda consulenza, che risulta essere stata più volte prorogata, anche dopo il 31.12.1996.

Nella fattispecie si contesta il secondo incarico nella sua globalità, in quanto questo appare indubbiamente di assoluta genericità, rappresenta una duplicazione di compiti e come tale è illecito.

La somma corrisposta al convenuto nel solo mese di dicembre 1994 ammonta a lire 5.740.038 ed è illecita in quanto l’incarico conferito è generico e non è volto alla soluzione di specifiche problematiche, ma si limita a prospettare una generica ed inammissibile attività di supporto dell’assessore;

10.- Francesco RUTELLI e Domenico CECCHINI per lire 82.895.582 ciascuno; danno complessivo lire 165.791.164 arrecato all’Erario a seguito dell’emissione delle ordinanze sindacali n. 104 del 2.2.1994; n. 442 del 7.7.1994; n. 648 del 31.10.1994; n. 50 del 18.1.1995; n. 127 del 20.2.1995; n. 390 del 4.7.1995; n. 480 del 29.8.1995 e n. 666 del 29.12.1995 per la consulenza attribuita ad Annarita Migliorini.

Alla dott.ssa Annarita Migliorini, nominata con ordinanza sindacale n. 104 del 2.2.1994, le viene affidato l’incarico di consulente dell’assessore per lo snellimento e la trasparenza dei procedimenti, fino al 30.6.1994 per un compenso forfettario mensile onnicomprensivo di lire 6.000.000.

Con le ordinanze n. 442 del 7.7.1994; n. 648 del 31.10.1994; n. 50 del 18.1.1995; n. 127 del 20.2.1995; n. 390 del 4.7.1995; n. 480 del 29.8.1995; n. 666 del 29.12.1995, l’incarico veniva prorogato fino al 30.4.1996, data in cui la dott.ssa Migliorini è diventata consulente dell’assessore al bilancio dr.ssa Linda Lanzillotta.

L’interessata si è laureata in lettere nel 1988. Nel 1989 ha conseguito il diploma di giornalismo radiotelevisivo e della carta stampata presso il "centro studi comunicazioni" diretto da E. Cogno. Dal 1984 al 1985 ha collaborato presso la cattedra di "storia moderna" nel riordino e traduzione di documenti inerenti alla storia del seicento napoletano. Nel 1987 consulenza giornalistica e PR per l’emittente televisiva francese "Cinq". Nel periodo 1988-1989 è stata traduttrice di lingua francese presso l’Istituto Universitario Europeo. Dal 1990 al 1993 ha svolto attività di collaborazione presso la testata giornalistica del telegiornale dell’emittente locale "Video 1".

Dagli atti si rileva l’estrema genericità della consulenza, per oggetto e per finalità; l’assoluta mancanza di professionalità specifica della consulente in relazione alle attività da svolgere; l’affidamento, alla consulente, di compiti di informazione alla cittadinanza sulle attività dell’assessorato rientranti tra le funzioni istituzionali dell’ente; la dott.ssa Migliorini risulta, infatti, aver effettuato attività di rassegna stampa, stesura comunicati, dichiarazioni, partecipazione a trasmissioni radiofoniche e televisive, informazioni ai cittadini sulle attività del Dipartimento.

Per tale attività di informazione, era possibile ricorrere al personale in servizio presso l’ufficio stampa del Comune o presso l’ufficio comunicazione ed immagine; ciò ha determinato una duplicazione ed una sovrapposizione di funzioni.

Inoltre va evidenziata la totale assenza di motivazione, nella ordinanza di conferimento dell’incarico in ordine al mancato ricorso alle professionalità già esistenti nell’ente nonché la durata dell’incarico indeterminata nel tempo (oltre un biennio).

Ne consegue che illecitamente è stato pagato al convenuto l’importo di lire 165.791.164;

11.-Francesco RUTELLI e Linda LANZILLOTTA per lire 31.300.000 ciascuno; danno complessivo lire 62.600.000 arrecato all’Erario a seguito dell’emissione delle ordinanze sindacali n. 106 del 15.2.1995; n. 136 del 1°.3.1995; n. 390 del 4.7.1995 e n. 480 del 29.8.1995 per la consulenza affidata a Silverio Davoli.

A tal riguardo va precisato che Linda Lanzillotta è stata assessore alle politiche del bilancio e delle risorse, assessorato al quale corrispondono le funzioni assegnate al II Dipartimento "politiche del bilancio e delle risorse", comprendente le materie attribuite alla Ragioneria generale, alla III ripartizione, nonché alla vigilanza sulle aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni partecipate dal Comune.

Nel secondo dipartimento operano complessivamente il Capo dipartimento, n. 30 dirigenti, n. 37 dipendenti VIII livello (direttivi); n. 65 dipendenti di VII livello ed altri dipendenti con qualifiche inferiori per un totale di 438 unità.

A Silverio Davoli, nominato con ordinanza del Sindaco n. 106 del 15.2.1995, gli viene affidato l’incarico di consulente dell’assessore per la definizione dei criteri e degli indirizzi riguardanti le procedure per la vigilanza sugli atti delle aziende speciali per un compenso forfettario mensile di lire 6.000.000.

Le successive ordinanze n. 136 del 1.3.1995; n. 390 del 4,7,1995 e n. 480 del 29.8.1995, hanno prorogato la consulenza fino al 31.12.1995.

L’ordinanza di affidamento giustificava l’incarico "in quanto l’assessore proponente, in considerazione della professionalità richiesta, ha individuato nel signor Davoli i requisiti necessari per assumere l’incarico della consulenza".

Dal curriculum risulta che l’interessato è amministratore delegato della Translink International Srl di Milano. E’ in possesso del "master of Science"; Economies, London Scholl of Economies; del "Bachelor of Arts", Sociology, First Class Honours, University of Sussex; ha superato presso l’Università degli Studi di Roma gli esami di filosofia I e II con 30 e lode; ha conseguito il diploma di maturità classica con 50-60 presso il liceo classico "F. Vivona", di Roma.

Dagli atti risulta che la consulenza è stata attribuita per svolgere una delle funzioni per le quali è stato istituito l’assessorato.

Tale struttura, infatti, ha fra i suoi compiti proprio la vigilanza sugli atti delle "aziende speciali" e tra gli obiettivi principali il risanamento e l’avvio dei processi di privatizzazione delle "aziende comunali".

Invece, dalla relazione del consulente emerge che egli ha svolto attività propedeutica alla nomina, per ciascuna azienda speciale, di un consulente specifico (advisor).

Il Davoli ha, infatti, predisposto i bandi di gara e le schede sintetiche dei vai partecipanti al bando per advisor, presenziando agli incontri in cui venivano presentati i vari candidati.

E’ evidente, pertanto, che egli ha svolto una mera attività amministrativa di competenza dell’ufficio.

Del tutto ingiustificato appare, dunque, il mancato ricorso alle professionalità in servizio presso l’assessorato, dove prestavano servizio ben 30 dirigenti oltre a 37 dipendenti direttivi di VIII livello ed a n. 65 dipendenti di VII livello, tanto più che il consulente prescelto, malgrado le obiezioni mosse dai deducenti non è in possesso della elevata specifica professionalità richiesta dalla legge.

Ne deriva che illecitamente è stato corrisposto alla convenuta l’importo di lire 62.600.000;

12.- Linda LANZILLOTTA, Domenico CECCHINI, Amedeo PIVA, Giovanni BORGNA, Piero SANDULLI, Fiorella FARINELLI, Vincenzo GAGLIANI CAPUTO e Fortunato LORENZETTI per lire 520.625 ciascuno; danno complessivo lire 4.165.000 a seguito dell’emissione della delibera di giunta comunale n. 3632 dell’11 novembre 1994 per la consulenza affidata a Massimiliano De Santis.

Al signor Massimiliano De Santis, nominato con delibera della giunta comunale n. 3632 dell’11.11.1994 (Lanzillotta, Cecchini, Piva, Borgna, Sandulli, Farinelli), gli viene affidato l’incarico professionale per la cura dei rapporti di comunicazione con la cittadinanza e con gli organi di informazione, relativi alle discipline delegate all’assessore alle politiche finanziarie e di bilancio, per un compenso complessivo di lire 4.165.000, attività da svolgere entro il 31.12.1994.

Successivamente gli è stato conferito l’incarico che segue al punto 13.

Le considerazioni svolte al punto 13 valgono anche per l’affidamento dell’incarico in questione;

13.- Francesco RUTELLI e Linda LANZILLOTTA per lire 11.607.666 ciascuno; danno complessivo lire 23.215.332 arrecato all’Erario a seguito dell’emissione delle ordinanze sindacali n. 63 del 21.1.1995; n.127 del 23.2.1995; n. 390 del 4.7.1995 e n. 480 del 29.8.1995 per la consulenza affidata a Massimiliano De Santis.

Dopo l’emissione della delibera n. 3632 dell’11.11.1994, con ordinanza del Sindaco n. 63, del 21.1.1995 al signor De Santis gli viene affidato l’incarico di consulente dello stesso assessore sulle questioni inerenti l’ufficio stampa, per un compenso forfetario mensile di lire 2.000.000.

L’ordinanza di affidamento erroneamente afferma che "il predetto assessore non ha individuato nell’ambito dei ruoli organici capitolini un elemento in possesso della specifica professionalità necessaria per rispondere alle esigenze di supporto relative all’esplicazione del proprio mandato e che, pertanto, l’assessore medesimo ha ritenuto, sia in considerazione della professionalità richiesta sia dell’esigenza di un rapporto fiduciario, di ricorrere all’opera di un consulente esterno".

Le successive ordinanze n. 127 del 23.2.1995; n.390 del 4.7.1995 e n. 480 del 29.8.1995 prorogavano l’incarico fino al 31.12.1995.

Dal curriculum risulta che l’interessato è giornalista pubblicista dal 1983 al 1985; ha collaborato con la società di ricerche di mercato "ASM"; dal marzo al luglio 1992 ha collaborato al mensile "Roma Circoscrizione"; dal settembre 1991 al gennaio 1992 presso Tele-Montecarlo con la redazione del programma "quando c’è la salute": premio del sindacato cronisti romani per l’attività svolta nell’ambito della cronaca locale (21.05.1992); dal maggio 1989 al settembre 1993 è stato redattore del telegiornale di Video Uno; dal novembre 1993 al settembre 1994 è stato collaboratore esterno della trasmissione di Rai Due "Mixer"per cui ha realizzato diversi servizi giornalistici.

Dagli atti emerge l’estrema genericità ed indeterminatezza degli incarichi conferiti.

Dalla relazione del consulente si può constatare che l’oggetto dell’incarico è consistito in una mera attività di informazione ai cittadini "contribuire ad illustrare l’attività dell’amministrazione all’opinione pubblica".

Per la realizzazione della medesima finalità di informazione risultano già istituzionalmente preposti l’ufficio comunicazione ed immagine e l’ufficio stampa presso il quale, oltre al personale in organico, risultavano già nominati altri giornalisti (Sandri, Silvestri, Giachetti, Gramaglia).

Del tutto ingiustificata è, quindi, l’affermazione circa il mancato reperimento di idonee professionalità interne, tenuto conto, fra l’altro, che il consulente prescelto non presenta l’alto grado di specializzazione richiesto dalla normativa.

Pertanto, illecitamente è stato liquidato a favore del convenuto l’importo di lire 23.215.332.

14.- Francesco RUTELLI e Linda LANZILLOTTA per la somma di lire 11.000.000 ciascuno; danno complessivo lire 22.000.000 arrecato all’Erario a seguito dell’emissione delle ordinanze sindacali n. 563 del 31.10.1995; n. 666 del 29.12.1995; n. 363 del 30..5.1996; n. 616 del 2.9.1996 per la consulenza affidata a Barbara Nepitelli.

Alla dr.ssa Barbara Nepitelli, nominata con ordinanza del sindaco n. 563 del 1.10.1995, le viene affidato l’incarico di consulente dell’assessore per la definizione degli indirizzi politici in materia di rapporti con la cittadinanza e con gli organi di informazione relativamente alle problematiche concernenti le politiche di bilancio, in materia di tributi e privatizzazione delle aziende comunali, per un compenso forfettario mensile di lire 2.000.000 in sostituzione del dr. De Santis.

Nell’ordinanza di conferimento si afferma che la consulenza richiede una notevole capacità di divulgazione della specifica normativa tributaria e presuppone un’ampia competenza nella materia.

Le successive ordinanze n. 666 del 29.12.1995 (aumento del compenso mensile da lire 2.000.000 a lire 3.000.000); n. 363 del 30.5.1996 e n. 616 del 2.9.1996 prorogavano l’incarico fino a 30.9.1996, data in cui la stessa veniva sostituita dalla dr.ssa Migliorini.

Dal curriculum risulta che l’interessata si è laureata nel 1988 in scienze politiche presso l’Università degli Studi di Roma "La Sapienza" ed inoltre è giornalista professionista; nel periodo 1990-1991 ha collaborato con l’agenzia "TSI, Teleservice italiana", con il settimanale "Capitale sud" e con il quotidiano "Il sole 24 ore" (inserto economia); dal 1993 al 1994 ha svolto praticantato presso il quotidiano Italia Oggi e nel 1995 ha collaborato con il quotidiano"La Voce" di Indro Montanelli.

Dagli atti risulta la genericità dell’incarico affidato; la mancanza nella consulente dell’ampia competenza nella materia tributaria richiesta dall’ordinanza di conferimento e comunque dell’elevata specifica professionalità.

La relazione della consulente - peraltro depositata solo dopo la notifica dell’invito a dedurre e definita dai deducenti particolarmente ragguardevole - dimostra che l’attività svolta dalla dr.ssa Nepitelli è stata di semplice informazione all’opinione pubblica sulle attività dell’assessorato (organizzazione di conferenze stampa, comunicati stampa, opuscolo informativo sui BOC del Campidoglio, risposte a richieste via telefono, fax e lettera ai cittadini; redazione di un opuscolo"estremamente sintetico e leggibile sul bilancio di previsione1996"), attività da cui non emerge l’alta professionalità della consulente nella specifica materia dei tributi, tant’è che la stessa ammette di aver dovuto ricorrere al personale interno all’ente laddove tale competenza si rendeva necessaria come per la realizzazione, a cura dell’ufficio tributi e dell’ufficio comunicazione, di una guida all’ICI e alla tassa rifiuti.

Per la realizzazione della finalità oggetto della consulenza era, quindi, possibile ricorrere al numeroso personale in organico presso l’ufficio comunicazione ed immagine, presso l’ufficio stampa e presso l’ufficio tributi;

Nella deliberazione di conferimento vi è assenza di concreta motivazione sul mancato utilizzo delle professionalità già in servizio presso l’amministrazione comunale.

Ne consegue che illecitamente è stata pagata alla convenuta la somma di lire 22.000.000;

15.- Francesco RUTELLI e Linda LANZILLOTTA per lire 4.500.000 ciascuno; danno complessivo lire 9.000.000 arrecato all’Erario a seguito dell’emissione dell’ordinanza sindacale n. 686 del 2 ottobre 1996 per la consulenza affidata ad Annarita Migliorini.

Alla dott.ssa Annarita Migliorini, già nominata consulente dell’assessore CECCHINI nel febbraio 1994 ed in carica fino all’aprile del 1996, con ordinanza del sindaco n. 686 del 2.10.1996, le viene affidato l’incarico di consulente dell’assessore Lanzillotta per la definizione degli indirizzi politici in materia di rapporti con la cittadinanza e con gli organi di informazione relativamente alle problematiche concernenti le politiche di bilancio, in materia di tributi e di privatizzazioni delle aziende comunali, in sostituzione della dott.ssa Nepitelli, per un compenso forfettario mensile di lire 3.000.000.

L’incarico, inizialmente affidato fino al 31.12.1996, risulta essere stato prorogato anche oltre tale data.

Nell’ordinanza del sindaco n. 104 del 2.2.1994 si afferma che il curriculum ne prova la competenza scientifica e l’esperienza professionale.

Dal curriculum risulta che l’interessata si è laureata in lettere nel 1988. Nel 1989 ha conseguito il diploma di giornalismo radiotelevisivo e della carta stampata presso il "centro studi comunicazioni" diretto da E. Cogo.

Dal 1984 al 1985 ha collaborato presso la cattedra di storia moderna nel riordino e traduzioni di documenti inerenti alla storia del seicento napoletano. Nel 1987 ha svolto consulenza giornalistica e PR per l’emittente televisiva francese "Cinq". Nel periodo 1988 - 1989 è stata traduttrice di lingua francese presso l’Istituto Universitario Europeo. Dal 1990 al 1993 ha collaborato presso la testata giornalistica del telegiornale dell’emittente locale "Video Uno".

Ferme restando le considerazioni evidenziate in merito all’affidamento del primo mandato conferito alla dott.ssa Migliorini dall’assessore Cecchini, non si può fare a meno di censurare anche nella fattispecie la genericità dell’incarico affidato nonché la mancanza dei requisiti di competenza scientifica e di elevata esperienza professionale per l’espletamento del secondo incarico riguardante il settore delle politiche di bilancio, materia quest’ultima totalmente diversa e ancora più tecnica di quella relativa alla consulenza conferitale dall’assessore Cecchini.

L’attività concretamente svolta dalla consulente è stata di semplice informazione ai cittadini sull’operato dell’assessorato; coordinamento delle campagne di comunicazione ai cittadini; lavoro di editing degli interventi a congressi, conferenze e pubblicazioni richieste dall’assessore, attività per la quale risultano, già istituzionalmente preposti sia l’ufficio stampa che l’ufficio comunicazione ed immagine del Comune.

Tra l’altro, proprio dalla relazione della consulente emerge una chiara indicazione del supporto fornitole dall’ufficio comunicazione nello svolgimento dell’incarico.

L’ordinanza di conferimento è priva di qualsiasi motivazione circa il mancato utilizzo delle professionalità esistenti nell’ente.

Pertanto, illecitamente è stata corrisposta alla ricorrente la somma di lire 9.000.000;

16.- Francesco RUTELLI e Linda LANZILLOTTA per lire 26.740.824 ciascuno; danno complessivo lire 53.481.648 arrecato all’Erario a seguito dell’emissione delle ordinanze sindacali n. 479 del 23.7.1994; n. 648 del 31.10.1994; n. 51 del 19.1.1995 e n. 127 del 23.2.1995 per la consulenza affidata a Luca Petrucci.

All’avv. Luca Petrucci, nominato con ordinanza del sindaco n. 479 del 23.7.1994, gli viene affidato l’incarico di consulente legale dell’assessore per le questioni relative al patrimonio del Comune di Roma fino al 31.10.1994, per un compenso forfettario mensile di lire 6.000.000.

Le successive ordinanze n. 648 del 31.10.1994; n. 51 del 18.1.1995 (diminuzione del compenso mensile da lire 6.000.000 a lire 3.000.000) e n. 127 del 23.2.1995, prorogavano l’incarico fino al 30.6.1995.

Nell’ordinanza n. 51 del gennaio 1995 si giustificava l’incarico di consulenza, peraltro, già conferito con ordinanza n. 479/1994, con l’affermazione che "il predetto assessore non ha individuato nell’ambito dei ruoli organici capitolini un elemento in possesso della specifica professionalità necessaria per rispondere alle esigenze di supporto relative all’esplicazione del proprio mandato"

Dal curriculum risulta che l’interessato si è laureato in giurisprudenza nel 1983 presso l’Università degli Studi "La Sapienza" di Roma; è iscritto nell’albo degli avvocati e procuratori di Roma; ha frequentato il corso di informatica giuridica presso il CED; dal 1985 al 1993 è stato collaboratore - autore della relazione giuridica dell’Enciclopedia Treccani; dal 1989 al 1992 è stato nominato per svolgere funzioni di pubblico ministero in qualità vice procuratore onorario nella Procura della Repubblica presso la Pretura penale di Roma; dal 1992 è socio dello studio legale associato"Montanini-Petrucci-Pineschi-Renzetti"; svolge la professione di avvocato prevalentemente nel campo del diritto penale.

Da quanto esposto emerge che l’affermazione secondo cui "l’assessore non ha rinvenuto specifiche professionalità all’interno dell’ente", non appare sostenibile in quanto la sola Avvocatura comunale ha in organico più di venti avvocati.

Non è condividibile, poi, quanto affermato dai deducenti secondo cui non rientra nelle attribuzioni dell’Avvocatura comunale quella di svolgere attività di consulenza in favore dei singoli assessori" considerato che l’ufficio legale di qualsiasi ente pubblico, ivi compresa l’Avvocatura comunale, ha funzioni sia di natura consultiva che di rappresentanza e difesa in giudizio.

Dalla relazione del consulente emerge, d’altronde, lo stretto rapporto con cui lo stesso, ha operato con l’Avvocatura comunale.

L’incarico in questione invece, nelle ordinanze di proroga, è stato giustificato esclusivamente sulla mancanza, nell’ambito dei ruoli organici capitolini, di un elemento dalla specifica professionalità.

Ne deriva che illecitamente è stato corrisposto al convenuto l’importo di lire 53.481.648;

17.- Francesco RUTELLI e Renzo LUSETTI per lire 6.650.000 ciascuno; danno complessivo lire 13.300.000 arrecato all’Erario a seguito dell’emissione delle ordinanze sindacali n. 524 del 17.7.1996 e n. 686 del 2.10.1996 per la consulenza affidata a Mario Dal Forno.

A tal riguardo va precisato che Renzo Lusetti è assessore alle politiche del personale e della qualità organizzativa dei servizi, assessorato al quale viene affidato l’incarico di curare le attività istruttorie, propositive, di coordinamento e controllo e di esecuzione degli atti di amministrazione concernenti le politiche del personale e della qualità organizzativa dei servizi corrispondenti alle funzioni assegnate al I Dipartimento "politiche del personale e della qualità organizzativa dei servizi". L’ordinanza n. 8845 del 22.03.1995 affidava temporaneamente all’assessore Fiorella Farinelli gli incarichi di cui sopra. Con la nota n. 34982 del 5.12.1995, il Sindaco affidava al dr.Lusetti, oltre agli incarichi di cui alla citata ordinanza n. 8845/95, il compito di curare particolarmente le attività istruttorie, propositive, di coordinamento e controllo e di esecuzione degli atti di amministrazione concernenti il servizio "autoparco", inserito nel dipartimento "politiche del personale e della qualità".

Nel primo dipartimento complessivamente operano il Capo Dipartimento, n. 5 Dirigenti, 12 dipendenti di VIII livello (direttivi); n. 46 dipendenti di VII livello ed altro personale con qualifica inferiore per un totale di 733 unità.

Al dott. Mario Dal Forno, nominato con ordinanza del Sindaco n. 524 del 17.7.1996, gli viene conferitoli il compito specifico di elaborare studi e relazioni finalizzati all’attuazione, presso il Comune di Roma, di un innovativo progetto già avviato in altre capitali europee e al centro degli indirizzi dell’Unione Europea denominato Roma TRADE, avente quale obiettivo la sperimentazione del "telelavoro" in una pubblica amministrazione della capitale italiana e la sua valutazione in termini di miglioramento della qualità della vita tramite la riduzione della circolazione nello spazio pubblico. Inoltre il dr. Dal Forno ha l’incarico di curare l’avvio presso il Comune di Roma del progetto RIPAM (riqualificazione delle pubbliche amministrazioni), finanziato dalla U.E., per un compenso forfetario mensile onnicomprensivo di lire 3.000.000.

Con l’ordinanza n. 686 del 2.10.1996 l’incarico veniva prorogato fino al 31.12.1996.

Dal curriculum risulta che l’interessato si è laureato in economia e commercio; dal 1987 al 1990 è stato consulente con mansioni di responsabile pubbliche relazioni e contatti con la clientela presso la "Modern product. Inc." (USA); dal 1989 al 1991 è stato responsabile vendite e selezione personale della "Q Srl" di Roma; dal 1993 al 1995 è stato responsabile organizzativo presso la "Music Unlimited Show Business Srl" di Roma; dal 1993 è stato anche consulente per l’organizzazione ed i rapporti con la clientela per "l’Archetipo Srl" di Roma; dal 1995 responsabile unico organizzazione e vendite nell’area Centro-Italia della "Falcon Telecomunication Inc" (USA).

Dagli atti emerge la scarsa valenza dei dati indicati nel curriculum, la difformità tra le pregresse esperienze lavorative e quanto richiesto nella consulenza.

Ne deriva l’assoluta carenza di elevata specifica professionalità nel settore richiesta dalla normativa vigente per il conferimento dell’incarico.

Dalla lettura della relazione del dr. Dal Forno si evince, poi, che il progetto per il telelavoro Roma TRADE, era stato già avviato dall’amministrazione nel 1995 e che, pertanto, quando il consulente è stato nominato si erano già concluse le prime due fasi del progetto. Tale circostanza dimostra l’inutilità della consulenza affidata.

Inoltre, va precisato che il consulente risulta aver partecipato soltanto all’ultima fase, quella operativa e che la sua attività è consistita in una ricerca sullo stato di avanzamento del progetto Roma-Trade mediante l’interpello dei responsabili dei vari uffici comunali per individuare un gruppo sperimentale di telelavoratori per cui l’interessato ha praticamente svolto una mera attività amministrativa di competenza dell’ufficio comunale.

Non risulta che il consulente abbia fatto nulla in ordine alla seconda parte dell’incarico, relativo all’avvio del progetto RIPAM.

A ciò aggiungasi che l’attività professionale indicata dall’interessato nel curriculum appare sfornita di validi supporti probatori in quanto non comprovata da dichiarazioni utili ai fini fiscali. Infatti la Guardia di Finanza ha accertato che "dal marzo 1985 al dicembre 1987 è stato titolare di una partita IVA relativa all’attività di artista con sede in Roma, via Sofocle n. 114. Inoltre, risulta aver avuto una partecipazione presso la società "Q. Srl" di Roma negli anni 1991-1992. Non risultano altri dati fiscali a suo carico".

In conclusione l’attività oggetto della consulenza poteva essere svolta dal personale in servizio nell’assessorato che, invece, è risultato inutilizzato.

Pertanto, illecitamente è stato pagato al convenuto l’importo di lire 13.300.000;

18.- Francesco RUTELLI e Renzo LUSETTI per lire 15.558.323 ciascuno; danno complessivo lire 31.116.647 arrecato all’Erario a seguito dell’emissione delle ordinanze sindacali n. 284 del 12.4.1996; n. 317 del 2.5.1996; n. 474 del 26.6.1996 e n. 686 del 2.10.1996 per la consulenza affidata a Francesco Dalia.

Al dott. Francesco Dalia, nominato con ordinanza del sindaco n. 284 del 12.4.1996, gli viene affidato il compito specifico di elaborare studi e relazioni finalizzati alla riorganizzazione del servizio autoparco, con particolare riferimento all’analisi dei costi attuali derivanti dall’acquisto degli autoveicoli, dagli oneri accessori e dalla relativa manutenzione, con l’obiettivo di trovare soluzioni che assicurino un servizio efficiente e nel contempo più conveniente per l’amministrazione, per un compenso forfettario mensile di lire 4.000.000.

L’ordinanza di affidamento afferma che "detto incarico di consulenza viene conferito, oltre che in base all’alto grado di professionalità accertato dal suddetto assessore, anche in ragione del rapporto fiduciario esistente con il medesimo e, tenuto conto, infine, che l’assessore Lusetti - a suo dire - non ha individuato nell’ambito del personale dipendente figure professionali idonee allo svolgimento dell’incarico in questione"

Le successive ordinanze n. 317 del 2.5.1996 (aumento del compenso mensile da lire 4.000.000 a lire 4.500.000); n. 474 del 26.6.1996 (compenso mensile riportato a 4.000.000) e n. 686 del 2.10.1996), prorogavano l’incarico fino al 4.12.1996.

Dal curriculum risulta che l’interessato nell’aprile 1989 si è laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Roma"La Sapienza"; dal 1974 al 1980 ha collaborato, prima come consulente e poi come responsabile, con l’agenzia giornalistica Montecitorio; dal 1978 al 1981 è stato consigliere dell’USL RM/6; dal 1980 al 1989 ha svolto attività di consulenza giuridico - amministrativo per alcune importanti società private, quali il Consorzio gestione servizi amministrativi; nel luglio del 1989 è stato assunto dalla società intermetro s.p.a. ed inizialmente per conto di detta società ha – a suo dire - seguito anche i "rapporti con il Parlamento Italiano, la Regione Lazio ed il Comune di Roma"; dal settembre 1994 ha ricevuto l’incarico dalla Fondazione Guglielmo Marconi di coordinare lo studio dei profili sociali, economici e giuridici, in un contesto di valorizzazione del Centro Storico di Roma.

Dalla lettura del curriculum non emerge l’elevata specifica professionalità del Dr. Dalia nell’ambito delle tematiche oggetto della consulenza.

L’incarico attiene alle funzioni specifiche dell’assessorato; risulta infatti che con nota 8845/95 il sindaco ha conferito al dott. Lusetti il compito di curare tutte le attività istruttorie, propositive, di controllo, di coordinamento e di esecuzione degli atti dell’amministrazione riguardanti il "servizio autoparco", tra i quali rientra anche l’analisi dei costi derivanti dall’acquisto degli autoveicoli, degli oneri accessori e della relativa manutenzione.

L’obiettivo indicato nell’incarico di consulenza è quello di "trovare soluzioni che assicurino un servizio efficiente e nel contempo più conveniente per l’amministrazione" e cioè, in altri termini quello di assicurare l’economicità dell’azione amministrativa che rientra tra le finalità istituzionali dell’ente comunale, in osservanza dei principi generali vigenti in materia e dell’art 97 della Costituzione, cui tutte le pubbliche amministrazioni sono tenute a conformarsi.

L’esame delle relazioni fornite al riguardo dimostrano che lo stesso consulente, invece di suggerire concrete soluzioni operative, così come richiestogli dall’incarico, si è limitato ad esprimere alcune considerazioni a seguito della lettura delle relazioni, già elaborate sul problema specifico, dal "servizio autoparco dell’ente".

Del tutto ingiustificato, appare, in ragione di quanto sopra, il mancato ricorso alle professionalità già esistenti nell’ambito dell’assessorato.

Pertanto, illecitamente è stata corrisposta al consulente la somma di lire 31.116.647;

19.- Francesco RUTELLI e Renzo LUSETTI per lire 34.974.208 ciascuno; danno complessivo lire 69.948.416 arrecato all’Erario a seguito dell’emissione delle ordinanze sindacali n. 360 del 19.6.1995; n. 390 del 4.7.1995; n. 480 del 29.8.1995; n. 52 del 18.1.1996; n. 217 del 19.3.1996; n. 317 del 2.5.1996 e n. 474 del 28.6.1996 per la consulenza affidata a Gianfranco Leonetti.

Il dott. Gianfranco Leonetti, nominato con ordinanza del Sindaco n. 360 del 19.6.1995, gli viene affidato il compito relativo allo snellimento ed alla trasparenza dell’attività amministrativa e dell’informazione interna in materia di prevenzione ai sensi del decreto legislativo n. 624/1994, per un compenso forfettario mensile di lire 5.000.000.

Le successive ordinanze n. 390 del 4.7.1995;, n. 480 del 29.8.1995 (diminuzione del compenso mensile da lire 5.000.000 a lire 4.000.000); n. 52 del 18.1.1996; n. 217 del 19.3.1996; n. 317 del 2.5.1996 (aumento del compenso mensile da lire 4.000.000 a 4.500.0009); n. 474 del 28.6.1996 (diminuzione del compenso mensile da lire 4.500.000 a lire 4.000.000), prorogavano l’incarico fino al 4.12.1996.

Dal curriculum risulta che l’interessato è nato il 10 ottobre 1966, nel gennaio 1992 si è laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Roma "La Sapienza"; è socio della ICARUS Srl, impresa di consulenza per le risorse umane e sociali. Dal 1988 al 1990 è stato responsabile delle pubbliche relazioni e gestione del personale dell’Hotel Villa Letizia – Cala Galera (Grosseto); nel 1992 è stato consulente legale a supporto della gestione aziendale della Cash and Carry Sas di Grosseto; dal 1992 al 1993 è stato responsabile della gestione rapporti istituzionali e di coordinamento di aspetti giuridico – amministrativi della FINESD EDP Srl di Roma; nel 1993 è stato consulente legale per l’utilizzo di satelliti per la ISMES Spa di Bergamo e consulente per lo sviluppo di investimenti in Italia della Cros investimenti di Londra; dal 1994 ad oggi consulente della Rui International Srl, società di consulenza aziendale nel settore dei rapporti internazionali.

Dal curriculum del consulente e dalle precedenti esperienze lavorative non emerge assolutamente il possesso dei requisiti di specifica elevata professionalità in relazione alla materia oggetto della consulenza.

Anche le esperienze professionali indicate nel curriculum appaiono del tutto sfornite di validi supporti probatori in quanto non comprovate da dichiarazioni utili a fini fiscali.

L’informativa della Guardia di Finanza prot. n. 16724/SARADE del 2.12.1997, rileva in proposito: "che dal sistema informativo in dotazione a questo Comando emerge che il dr. Leonetti, dal febbraio 1991, è stato rappresentante legale dell’associazione studenti d’Europa (A.S.E.). Solo dal mese di luglio 1997, in epoca successiva cioè, al conferimento dell’incarico di consulenza, ha aperto una partita IVA per attività di consulenza ad enti ed aziende. Non risultano altri dati a suo carico".

In relazione alle notizie fornite dalla Guardia di Finanza le dichiarazioni riportate nel curriculum dell’interessato, appaiono infondate.

Inoltre, va precisato che l’incarico nella sua prima parte attiene allo "snellimento ed alla trasparenza dell’attività amministrativa": finalità che ciascuna pubblica amministrazione è tenuta per legge a realizzare e che, pertanto, non richiede l’apporto di un consulente.

Quanto alla seconda parte dell’incarico, l’attività svolta dal consulente rientra tra i compiti istituzionali dell’ente, trattandosi di mera attività amministrativa avente ad oggetto "lo studio e verifica degli organigrammi dell’ente; supporto, sensibilizzazione e pianificazione delle relazioni sindacali; stesura di provvedimenti amministrativi attuativi del decreto legislativo n. 626/94, stesura di memorie di Giunta, per l’espletamento delle quali non si rendeva affatto necessaria la nomina di un consulente.

Per ciò che riguarda l’attività inerente la promozione della salute dei lavoratori, la nomina del responsabile del servizio prevenzione e protezione e dell’ufficio del medico competente nonché la sensibilizzazione del personale in ordine alla sicurezza sui luoghi di lavoro, trattasi di precisi obblighi imposti al datore di lavoro dal decreto legislativo n. 626/1994.

Del tutto immotivato, pertanto, appare il mancato affidamento delle attività oggetto dell’incarico al personale in servizio nell’ente.

Si sottolinea anche la durata dell’incarico, che per ammissione dello stesso consulente, si è protratto anche oltre il 31.12.1996 (marzo 1997).

Da ciò discende che illecitamente al convenuto è stato liquidato l’importo di lire 69.948.416;

20.- Francesco RUTELLI, Walter TOCCI, Linda LANZILLOTTA, Amedeo PIVA, Giovanni BORGNA, Piero SANDULLI, Claudio MINELLI, Domenico CECCHINI, Fiorella FARINELLI, Vincenzo GAGLIANI CAPUTO e Pietro BARRERA per la somma di lire 3.636.363 ciascuno; danno complessivo lire 40.000.000 arrecato all’Erario a seguito dell’emissione della delibera di giunta comunale n. 1184 del 12 aprile 1994 per la consulenza affidata a Silvia Paparo.

Al riguardo va precisato che Sandro Del Fattore è assessore alle politiche dei servizi informativi e tecnologici.

A tale assessorato, con nota del Segretariato Generale n. 34982 del 05.12.1995, è stata attribuita la competenza per l’innovazione tecnologica e la promozione di nuove occupazioni.

Inoltre, all’assessore è stata conferita la delega per curare le attività istruttorie, propositive, di coordinamento e controllo e di esecuzione degli atti di amministrazione concernenti, nell’ambito del Dipartimento "politiche dei servizi informativi e tecnologici", le unità organizzative "centro elettronico unificato" e "servizio telefonia"; la valorizzazione dell’impatto occupazionale dei progetti dell’amministrazione ed in particolare del progetto "Urban", del "polo tecnologico dell’area romana" nonché la cura dei centri di iniziativa locale sull’occupazione e dell’osservatorio del mercato del lavoro.

Nel III Dipartimento operano il capo dipartimento, n. 7 dirigenti; n. 22 dipendenti di VIII livello (direttivi); n. 57 dipendenti di VII livello ed altri dipendenti con qualifiche inferiori per un totale di 773 unità.

Alla signora Silvia Paparo, con delibera della giunta comunale n. 1184 del 12.4.1994 (Rutelli, Tocci, Lanzillotta, Piva, Borgna, Sandulli, Minelli, Cecchini, Farinelli), le viene dapprima affidato l’incarico di elaborare entro e non oltre il 30 settembre 1994 gli studi e le ricerche necessari per assicurare piena operatività delle sezioni distaccate e decentrate dell’ufficio per le informazioni dei cittadini presso tutte le circoscrizioni, ripartizioni, servizi ed uffici del Comune e per assicurare la riqualificazione del personale addetto a tale ufficio, per un compenso forfetario onnicomprensivo di lire 40.000.000.

Si tratta di elaborare studi e ricerche secondo le indicazioni della dott.ssa Gramaglia preposta alla cura delle iniziative di rapporto diretto con i cittadini e coordinatrice dell’Ufficio per i diritti dei cittadini, costituito presso l’Ufficio di Gabinetto.

Le questioni inerenti all’incarico in parola sono trattate al successivo punto 21;

21.- Francesco RUTELLI e Sandro DEL FATTORE per lire 1.450.000 ciascuno; danno complessivo lire 2.900.000 arrecato all’Erario a seguito dell’emissione dell’ordinanza sindacale n. 687 del 2 ottobre 1996 per la consulenza affidata a Silvia Paparo.

Successivamente all’emanazione della delibera n. 1184/1994, con ordinanza sindacale n. 687 del 2.10.1996, alla signora Silvia Paparo le viene conferito, il compito specifico di elaborare studi e relazioni riguardanti il progetto per lo sviluppo dei servizi informativi, la valutazione dell’impatto dell’innovazione tecnologica sulle procedure per la semplificazione degli adempimenti a carico degli utenti nonché lo studio delle modalità di attivazione di servizi finalizzati ad offrire alla cittadinanza un’informazione "personalizzata" attraverso il sistema di telefonia, per un compenso forfettario mensile di lire 3.000.000.

Dal curriculum risulta che l’interessata dal dicembre 1993 ha collaborato con l’ufficio per i diritti dei cittadini e tempi e orari della città del Gabinetto del Sindaco del Comune di Roma.

Nel 1994 su incarico del Comune di Roma ha predisposto il progetto degli uffici per l’informazione e l’ascolto.

Dal 1994 è consulente del Comitato Metropolitano-Prefettura di Roma per il progetto finalizzato dal Dipartimento della funzione pubblica "servizi di accesso polifunzionale alle amministrazioni pubbliche" con l’incarico di promuovere la realizzazione del progetto del Comune di Roma.

Negli anni 1992-1993 ha svolto con il CRAS (Centro ricerche sociali) attività di ricerca e progettazione di corsi di formazione per la Regione Calabria.

Nell’aprile 1996 il Policlinico Universitario Umberto I di Roma, le ha affidato l’incarico di progettare i servizi di informazione e comunicazione dell’azienda; partecipa alle attività di "Roma Nexus" (Comune di Roma e Stet) gruppo di lavoro servizi polifunzionali a distanza.

Al riguardo si precisa che il contenuto del primo incarico appare singolare dal momento che la funzione di assicurare la piena operatività degli uffici e la riqualificazione del personale addetto altro non è che l’esigenza propria di qualsiasi ufficio di funzionare al meglio, finalità tipica e comune a qualsiasi pubblica amministrazione.

L’attività oggetto della seconda consulenza rientra tra i compiti cui è istituzionalmente preposto lo stesso assessorato, al qual è stato affidato l’incarico di curare l’innovazione tecnologica ed in particolare le unità organizzative "centro elettronico unificato" e "servizio telefonia" nonché di valorizzare l’impatto occupazionale dei progetti dell’amministrazione.

Appare, pertanto, del tutto ingiustificato il mancato ricorso alle professionalità interne all’ente.

Ne consegue che illecitamente è stata corrisposta al convenuto la somma di lire 40.000.000 per il primo incarico e l’importo di lire 2.900.000 per la seconda consulenza;

22.-Francesco RUTELLI e Claudio MINELLI per lire 100.119.355 ciascuno; danno complessivo lire 200.238.710 arrecato all’Erario a seguito dell’emissione delle ordinanze sindacali n. 38 del 20.1.1994; n. 442 del 7.7.1994; n. 648 del 31.10.1994, n. 34 del 18.1.1995; n. 127 del 23.2.1995; n. 390 del 4.7.1995; n. 480 del 29.8.1995; n. 666 del 29.12.1995; n. 317 del 2.5.1996 e n. 686 del 2.10.1996 per la consulenza affidata a Maurizio Nuccetelli.

Al riguardo va puntualizzato che Claudio Minelli è assessore alle politiche economiche e alle attività produttive.

A tale assessorato corrispondono le funzioni assegnate all’ottavo Dipartimento "politiche economiche e delle attività produttive", nonché le funzioni di indirizzo sulle politiche aziendali dell’azienda comunale centrale del latte e del centro agroalimentare romano.

Nell’ottavo dipartimento complessivamente operano il Capo Dipartimento; n. 6 dirigenti; n. 18 dipendenti di VIII livello (direttivi); n. 29 dipendenti di VII livello ed altri dipendenti con qualifiche inferiori per un totale di 449 unità.

Al signor Maurizio Nuccetelli, nominato con ordinanza sindacale n. 38 del 20.1.1994, gli viene affidata la consulenza per le politiche del commercio, per un compenso forfettario mensile di lire 6.000.000.

L’ordinanza giustificava la scelta affermando semplicemente e con una formula di stile, che l’interessato, esperto nel campo dei problemi sul lavoro, presentava i requisiti necessari per l’adempimento delle funzioni di consulente per le politiche del commercio".

Le successive ordinanze n. 442 del 7.7.1994; n. 648 del 31.10.1994; n. 34 del 18.1.1995; n. 127 del 23.2.1995; n. 390 del 4.7.1995; n. 480 del 29.8.1995; n. 666 del 29.12.1995; n. 317 del 2.5.1996 e n. 686 del 2.10.1996 prorogavano l’incarico fino al 31.12.1996.

Dalla citata nota del Comune n. 9086/97, risulta che l’incarico è stato prorogato anche oltre il 1.12.1996.

Dal curriculum risulta che l’interessato ha prestato la sua opera presso confederazioni sindacali; dal 1979 al 1981 presso l’ufficio studi della CISL; dal 1983 al 1987 ha assunto diversi incarichi presso la FILLEA-CGIL (edili); segretario della zona sindacale degli edili dell’EUR e nello stesso periodo responsabile dei settori produttivi della CGIL di Roma; componente del Comitato prefettizio per la sicurezza sui posti di lavoro; responsabile quadri ed impiegati della CGIL; vertenze sindacali con le seguenti imprese italiane: Cogefar; Lodigiani Iritecna; Fiat – Impresit; Girola, Vianini e appalti ACEA.

La consulenza affidata è censurabile per la sua indeterminatezza, in quanto non è volta alla soluzione di specifiche problematiche, ma si limita ad una generica ed inammissibile attività di supporto. L’incarico, pertanto, appare di assoluta genericità e come tale illecito.

Dal curriculum dell’interessato emerge l’assoluta mancanza di elevata professionalità nella materia specifica delle politiche del commercio, poiché lo stesso risulta aver conseguito il diploma di maturità scientifica ed aver ricoperto incarichi esclusivamente di tipo sindacale.

L’affermazione contenuta nella ordinanza n. 34 del 18.1.1995 secondo cui "l’assessore non ha rinvenuto specifiche professionalità all’interno dell’ente", si rivela una mera affermazione priva di riscontri obiettivi considerato che la professionalità posseduta dal consulente era facilmente rinvenibile nell’ambito degli organici dell’ente ed in particolare tra i numerosi dipendenti in servizio presso l’assessorato medesimo.

Quanto all’analisi dei settori mercantile e dell’ambulantato, che secondo i deducenti sarebbe stata effettuata dal consulente, si evidenzia che di ciò non vi è traccia nella relazione, presentata dall’interessato.

Sembra che il consulente in questi settori abbia effettuato un "lavoro di coinvolgimento-dialogo basato sulle credibilità delle proposte sociali e delle persone che gli presentavano a seguito di incontri con associazioni e singoli operatori".

L’incarico di cui trattasi, poi, non ha i requisiti di temporaneità richiesti dalla normativa; infatti, risulta essersi svolto ininterrottamente dal gennaio 1994 ad epoca successiva al 31.12.1996.

Pertanto, illecitamente al convenuto è stata liquidata la somma di lire 200.238.710;

23.- Francesco RUTELLI e Claudio MINELLI per lire 100.119.355 ciascuno; danno complessivo lire 200.238.710 arrecato all’Erario a seguito dell’emissione delle ordinanze sindacali n.35 del 20.1.1994; n. 442 del 7.7.1994; n. 648 del 31.10.1994; n. 35 del 18.1.1995; n. 127 del 23 2.1995; n. 390 del 4.7.1995; n. 480 del 29.8.1995; n. 666 del 29.12.1995; n.317 del 2.5.1996 e n. 686 del 2.10.1996 per la consulenza affidata a Giulia Ponzani.

Alla signora Giulia Ponzani, nominata con ordinanza sindacale n. 35 del 20.,1.1994, le viene affidata la consulenza per le politiche del lavoro, per un compenso forfettario mensile di lire 6.000.000.

Dal curriculum risulta che l’interessata ha svolto i seguenti incarichi sindacali: dal giugno 1980 al gennaio 1991 presso la Camera del lavoro territoriale di Roma nella zona sindacale unitaria della Tiburtina; dal gennaio all’aprile 1981 nel corso di formazione sindacale per dirigenti e quadri CGIL, tenuto nella scuola sindacale di Ariccia; dal maggio 1981 al giugno 1988 coso FILLEA-CGIL (sindacato edili), è stata addetta a svolgere le seguenti mansioni: tesseramento e proselitismo, organismi direttivi e addetta alle pubbliche relazioni; dal luglio 1988 all’ottobre 1993 presso la Camera del lavoro territoriale di Roma – CGIL, è stata responsabile dell’ufficio di segreteria generale; addetta alle pubbliche relazioni; addetta stampa della segreteria generale e addetta ai rapporti con le istituzioni pubbliche e private nonché componente del coordinamento donne della CGIL di Roma.

Le successive ordinanze n. 442 del 7.7.1994; n.648 del 31.10.1994; n. 35 del 18.1.1995; n. 127 del 23.2.1995; n. 390 del 4.7.1995; n. 480 del 29.8.1995; n. 666 del 29.12.1995; n. 317 del 2.5.1996 e n. 686 del 2.10.1996 prorogavano l’incarico fino al 31.12.1996. Tale incarico risulta prorogato anche dopo il 31.12.1996.

Il rapporto informativo della Guardia di Finanza in proposito rileva quanto segue: "l’indeterminatezza e la genericità dell’incarico, la notevole durata del mandato stesso dal gennaio 1994 al dicembre 1996 e la mancanza di titoli da parte della signora Ponzani".

L’affidamento della consulenza rispecchia esclusivamente l’esigenza di avere come collaboratrice una persona di fiducia anziché una professionista di provata esperienza e con competenza specifica nel settore.

Trattasi, in ogni caso, di consulenza indeterminata in quanto non è volta alla soluzione di specifiche problematiche, ma si limita ad una generica ed inammissibile attività di supporto.

L’incarico, pertanto, appare di assoluta genericità e come tale illecito.

L’interessata non è in possesso dell’elevato grado di professionalità richiesta dalla legge nella specifica materia oggetto della consulenza.

L’affermazione contenuta nella ordinanza di conferimento, secondo cui "l’assessore non ha rinvenuto specifiche professionalità all’interno dell’ente", si rivela conseguentemente una mera affermazione priva di riscontri obiettivi.

La consulenza non ha, poi, i requisiti di temporaneità richiesti dalla normativa; l’incarico, infatti, risulta essersi svolto ininterrottamente dal gennaio 1994 ad epoca successiva al 31.12.1996.

Ne consegue che illecitamente alla convenuta è stata pagata la somma di lire 200.238.710;

24.- Walter TOCCI, Linda LANZILLOTTA, Domenico CECCHINI, Giovanni BORGNA, Piero SANDULLI, Fiorella FARINELLI, Claudio MINELLI, Vincenzo GAGLIANI CAPUTO e Alberto FENU per lire 1.111.111 ciascuno; danno complessivo lire 9.999.999 arrecato all’Erario a seguito dell’emissione delle delibere di Giunta comunale n. 4495 del 29 dicembre 1994 per la consulenza affidata a Giorgio Pogliotti.

Al riguardo va precisato che Fiorella Farinelli è assessore alle politiche educative e dell’infanzia.

Si precisa che l’ordinanza sindacale n. 33115 dell’ 11.12.1993, conferiva all’assessore Farinelli le funzioni di indirizzo coordinamento e controllo relative alle politiche del personale e della qualità organizzativa e professionale nei servizi comunali.

Dal 22 marzo 1995, sono state delegate anche le funzioni di indirizzo coordinamento e controllo relative alle politiche educative e dell’infanzia.

A tale assessorato corrispondono le funzioni assegnate al XI dipartimento "politiche educative e dell’infanzia", nel quale complessivamente operano il Capo dipartimento, n. 2 dirigenti, n. 7 dipendenti di VII livello (direttivi), n.15 dipendenti di VII livello ed altri dipendenti con qualifiche inferiori per un totale di 500 unità.

Al dr. Giorgio Pogliotti, con delibera della giunta comunale n. 4495 del 29.12.1994 (Tocci, Lanzillotta, Cecchini, Borgna, Sandulli, Farinelli e Minelli), gli viene conferito, l’incarico professionale di condurre una ricerca sui contenuti e sui modi con cui la stampa quotidiana tratta gli interventi di riforma dell’organizzazione comunale, delle regole che presiedono al suo funzionamento e del loro impatto sull’opinione pubblica comprensivo della cura dei rapporti con l’ufficio stampa e con gli organi di informazione cittadini, per un periodo di quattro mesi e per una spesa pari a lire 10.000.000.

La delibera di affidamento evidenzia la mancanza, nei ruoli dell’amministrazione, di personale in possesso dei requisiti professionali richiesti per svolgere detto incarico.

Per il predetto incarico si rinvia alle considerazioni svolte al punto 25;

25.- Francesco RUTELLI e Fiorella FARINELLI per lire 15.898.333 ciascuno; danno complessivo arrecato all’Erario lire 31.796.666 a seguito dell’emissione delle ordinanze sindacali n. 388 del 4.7.1995; n. 480 del 29.8.1995; n. 666 del 29.12.1995; n 317 del 2.5.1996 e n. 474 del 28.6.1996 per la consulenza affidata al dott. Giorgio Pogliatti.

Fermo restando quanto precisato al punto 24, si evidenzia che con successiva ordinanza sindacale n. 388 del 4.7.1995 all’interessato gli è stata affidata la consulenza relativa al coordinamento e predisposizione degli interventi per la realizzazione della rivista pedagogica per l’aggiornamento a distanza, per l’utilizzo sperimentale degli spazi informativi per la rete civica gestita a mezzo internet, nonché degli interventi straordinari necessari a rafforzare l’informazione interna riguardante i progetti di innovazione dei servizi di competenza, per un compenso forfetario mensile di lire 2.700.000.

Le ordinanze n. 480 del 29.8.1995 (diminuzione del compenso mensile da lire 2.700.000 a lire 2.000.00); n. 666 del 29.12.1995; n. 317 del 2.5.1996 e n. 474 del 28.6.1996 prorogavano l’incarico fino al 30.9.1996.

Dagli atti emerge assoluta genericità del primo incarico, il quale è consistito in una mera raccolta degli articoli apparsi sui giornali, al fine di conoscere "che spazio hanno ed in quale maniera vengono raccontate dai quotidiani locali e nazionali le iniziative dell’assessorato al personale del Comune di Roma". E’ evidente che, trattandosi di una attività molto simile ad una rassegna stampa, non vi era alcuna necessità di nominare un esperto esterno, potendo la stessa essere svolta senza alcuna difficoltà dal personale in servizio presso l’ufficio stampa del Comune; del pari inammissibile appare la nomina di un consulente per la cura dei rapporti con l’ufficio stampa e gli organi di informazione cittadini.

Indeterminato si presenta anche l’obiettivo della seconda consulenza, che comunque poteva essere realizzato attraverso il ricorso alle professionalità interne all’ente – con particolare riferimento all’ufficio stampa dal quale il consulente ha dichiarato di aver reperito il materiale informativo destinato alle testate giornalistiche, alla organizzazione di interventi dell’assessore sulla stampa periodica specializzata e all’utilizzo del televideo;

b) all’ufficio comunicazione ed immagine dal quale l’interessato ha avuto conoscenza, in modo specifico, delle specifiche attività promosse dall’assessorato.

Quanto all’utilizzo sperimentale degli spazi informativi per la rete civica gestita a mezzo internet, giova ricordare che tale attività rientra nei compiti cui è istituzionalmente preposto l’assessorato per i servizi informativi e tecnologici.

Infine, si fa presente che appare incomprensibile la consulenza affidata per l’attività di coordinamento e predisposizione degli interventi per la realizzazione di una rivista pedagogica per l’aggiornamento a distanza.

Tale rivista, infatti, era redatta a cura di docenti universitari, di esperti e di operatori del settore, per cui la consulenza in parola rientra tra le funzioni tipiche da espletare dal personale inserito nell’ambito dell’assessorato, trattandosi di una mera attività amministrativa come emerge anche dalla lettura della relazione depositata in atti

Ne consegue che illecitamente sono state liquidate al convenuto per il primo incarico lire 9.999.999 e lire 31.796.666 per la seconda consulenza;

26.- Francesco RUTELLI e Fiorella FARINELLI per lire 2.700.000 ciascuno; danno complessivo arrecato all’Erario lire 5.400.000 a seguito dell’emissione dell’ordinanza n. 695 del 7 ottobre 1996 per la consulenza affidata a Luca Telese.

A Luca Telese, nominato con ordinanza sindacale n. 695 del 7.10.1996, gli viene conferito il compito specifico di elaborare studi e relazioni finalizzati alla definizione delle strategie da adottare per assicurare un’ampia e corretta diffusione dei programmi di intervento in materia di politiche educative e giovanili, allo scopo di migliorare la conoscenza da parte della cittadinanza per un compenso forfetario mensile di lire 3.000.000.

L’incarico risulta essere stato prorogato anche dopo il 31.12.1996 e precisamente fino al 30 giugno 1997.

Dal curriculum risulta che l’interessato era giornalista praticante e si stava laureando in storia contemporanea presso la facoltà di lettere e filosofia dell’Università degli studi di Roma, "La Sapienza".

Nel 1989 ha lavorato come borsista nella redazione spettacoli del Messaggero; dal 1990 al 1992 ha lavorato presso l’agenzia di stampa "Dire" come cronista politico – parlamentare; dal dicembre 1992 è stato addetto stampa della direzione nazionale del partito della "Rifondazione comunista"; dal settembre 1993 alla fine della XI legislatura, marzo 1994, è stato capo ufficio stampa del gruppo parlamentare "La Rete" alla Camera dei Deputati; dal 1994 al 1996 ha continuato a lavorare a Montecitorio, sempre nell’ ufficio stampa del gruppo Progressisti-Federativo: dal gennaio all’aprile 1996 è stato redattore del settimanale Italia; con l’inaugurazione della XIII legislatura ha ripreso a lavorare presso il gruppo della sinistra democratica, dove segue, la componente costituita dai deputati dei "Comunisti unitari eletti nelle liste dell’Ulivo".

L’incarico di consulenza ha per oggetto funzioni tipiche dell’ente, in quanto la diffusione dei programmi di intervento dell’assessorato ed il miglioramento della conoscenza degli stessi da parte della cittadinanza sono finalità cui è istituzionalmente preposto l’ufficio comunicazione ed immagine e che, comunque, sono facilmente perseguibili con il ricorso ai professionisti già inseriti nel numeroso ufficio stampa del sindaco.

Del resto, anche il consulente nella propria relazione ha affermato di aver "coordinato il lavoro dell’assessorato con l’ufficio stampa del Comune per far progredire la sua proiezione esterna sui media con i mezzi di comunicazione nazionali e locali".

Trattasi, quindi, di un lavoro complementare a quello dell’ufficio stampa capitolino.

Dal curriculum dell’interessato non emerge affatto la specifica professionalità del consulente nelle materie oggetto dell’assessorato.

In proposito il rapporto della Guardia di Finanza afferma che "più di un esperto in politiche educative e giovanili il signor Telese appare molto attivo nel panorama politico in qualità di addetto stampa".

"Inoltre, i titoli posseduti dal consulente in parola, sia scolastici che di esperienza lavorativa, non sono tali da giustificare la consulenza assegnata".

Appare, pertanto, arbitraria l’affermazione dell’assessore circa il mancato reperimento di figure professionali idonee all’interno all’ente comunale.

Da ciò discende che illecitamente è stata corrisposta al convenuto la somma di lire 5.400.000;

27.- Francesco RUTELLI e Loredana DE PETRIS per la somma di lire 35.047.500 ciascuno; danno complessivo lire 70.095.000 arrecato all’Erario a seguito dell’emissione delle ordinanze sindacali n. 355 del 19.6.1995; n. 390 del 4.7.1995; n. 480 del 29.8.1995; n. 666 del 29.12.1995; n. 317 del 2.5.1996; n. 474 del 28.6.1996 e n. 686 del 2.10.1996 per la consulenza affidata a Silvia Testa.

A tal riguardo va precisato che Loredana De Petris è assessore alle politiche della qualità ambientale, assessorato al quale corrispondono le funzioni assegnato al X dipartimento "politiche della qualità ambientale", comprendente le materie attribuite al servizio giardini, all’ufficio tutela ambientale e all’ufficio speciale tevere, nonché le funzioni di indirizzo sulle politiche aziendali dell’A.M.A., e dell’A.C.E.A..

Nel X Dipartimento complessivamente operano il Capo Dipartimento; n. 4 dirigenti, n. 32 dipendenti di VIII livello (direttivi); n. 25 dipendenti di VII livello ed altri dipendenti con qualifiche inferiori per un totale di 1.301 unità, escluso naturalmente il personale delle due aziende municipalizzate sopra richiamate.

Alla dott.ssa Silvia Testa, nominata con ordinanza sindacale n. 355 del 19.6.1995, le viene affidata la consulenza in relazione alle necessità di promuovere il massimo coinvolgimento di cittadini, associazioni, organismi di volontariato e imprese nei progetti di riqualificazione delle aree verdi e dei giardini pubblici già avviati dall’amministrazione comunale, per un compenso forfettario mensile di lire 3.600.000.

Le successive ordinanze n. 390 del 4.7.1995; n. 480 del 29.8.1995; n. 666 del 29.12.1995 (aumento del compenso mensile da lire 3.600.000 a lire 4.350.000); n. 317 del 2.5.1996; n. 474 del 28.6.1996 e n. 686 del 2.10.1996 prorogavano l’incarico fino al 31.12.1996.

Dal curriculum risulta che l’interessata nel 1991 si è laureata in lettere e filosofia presso l’Università degli studi "La Sapienza" di Roma; dal 1988 al 1993, è stata redattrice culturale con "l’Europa dei cittadini" e "prospettive nel mondo", mentre, dal luglio al settembre 1992 ha collaborato con il giornale "Avanti" a seguito di contratto di assunzione a termine; dal luglio all’ottobre 1991 stagista al giornale "La Repubblica" nella redazione della politica interna; dal 1992 ha collaborato con il "Venerdì" di Repubblica, "Sette" del Corriere della Sera e "Strategie di immagine", società di uffici stampa.

Dagli atti emerge la genericità dell’incarico affidato, atteso che lo stesso non riguarda, come affermato in deduzioni, la "progettualità riqualificativa di aree verdi e giardini pubblici", bensì in una semplice attività di promozione giornalistica per realizzare la quale il Comune disponeva del personale inserito nell’ufficio stampa, presso il quale risultavano anche nominati giornalisti (ex art. 51, 5° comma, legge 142/90) come Sandri, Silveri, Giochetti, Santarelli e Gramaglia).

Dal curriculum emerge che la consulente in parola non risulta avere alcuna esperienza di particolare rilevanza e professionalità nel settore affidatole.

L’attività professionale indicata appare sfornita di validi supporti probatori in quanto non comprovata da dichiarazioni utili ai fini fiscali. Infatti la Guardia di Finanza, nella citata informativa, ha riferito che non risultano dati fiscali a carico della consulente.

Del tutto priva di motivazione è, poi, l’ordinanza di conferimento secondo cui l’assessore non ha rinvenuto idonee professionalità all’interno dell’ente, trattandosi di una mera clausola di stile.

Inoltre, l’incarico è indeterminato nella durata.

E’ stato, pertanto, illecitamente, disposto il pagamento della somma di lire 70.095.000 a favore della convenuta;

28.- Francesco RUTELLI e Francesco CARDUCCI ARTENISIO per lire 18.595.000 ciascuno; danno complessivo di lire 37.190.000 arrecato all’Erario a seguito dell’emissione delle ordinanze sindacali n. 458 del 26.6.1996; n. 474 del 28.6.1996 e n. 686 del 2.10.1996 per la consulenza affidata a Massimo De Simoni.

Al riguardo va puntualizzato che Francesco Carducci Artenisio è assessore alle politiche del turismo e grandi eventi.

A tale assessorato è stato affidato l’incarico relativo al turismo ed alla promozione internazionale dell’immagine di Roma nel mondo.

In particolare l’assessore deve curare le attività istruttorie, prepositive, di coordinamento e controllo e di esecuzione degli atti di amministrazione concernenti l’ufficio speciale per il turismo a cui saranno attribuite tutte le competenze amministrative in materia di turismo oggi esercitate da altri uffici comunali; all’assessore sono state, altresì, assegnati i compiti di promozione internazionale dell’immagine di Roma nel mondo anche in connessione di grandi eventi (celebrazioni del 2750° "Natale di Roma", Grande Giubileo dell’anno 2000, candidatura per le Olimpiadi).

L’assessore dovrà, inoltre, collaborare con il sindaco per la cura dei rapporti bilaterali della città di Roma con altre capitali e collettività locali.

Al dr. Massimo De Simoni, nominato con ordinanza del sindaco n. 458 del 26.6.1996, gli viene conferito il compito specifico di procedere allo studio di strategie finalizzate alla promozione turistica della Città di Roma, approfondendo in particolare, in relazione alla valorizzazione dell’immagine della città e delle capacità di ricezione turistica della stessa, le problematiche connesse ai rapporti con le categorie produttive e gli enti pubblici e privati operanti nel settore turistico, per un compenso mensile forfettario di lire 3.000.000.

L’ordinanza di conferimento giustificava il ricorso alla consulenza con la solita clausola di stile relativa alla mancanza, nell’ambito del personale dipendente, di figure professionali idonee allo svolgimento dell’incarico in questione e con riferimento all’alto grado di professionalità del consulente.

Le ordinanze n. 474 del 28.6.1996 (aumento del compenso mensile da lire 3.000.000 a lire 6.000.000) e n. 686 del 2.10.1996 prorogavano l’incarico fino al 31.12.1996.

Dagli atti emerge che la consulenza è stata affidata per la promozione internazionale della città di Roma; valorizzazione dell’immagine della città e delle capacità di ricezione turistica anche in relazione ai grandi eventi, compiti che rientrano nelle finalità per le quali è stato creato l’assessorato in questione.

Per realizzare l’attività di promozione turistica della città, del tipo di quella affidata al consulente, il Comune di Roma avrebbe potuto servirsi del proprio ufficio comunicazione ed immagine appositamente istituito nonché dell’ufficio stampa, dove prestavano servizio numerosi funzionari, consulenti ed anche noti giornalisti come Sandri, Silveri, Giochetti, Santarelli e Gramaglia.

Dal curriculum si evince che il dr. De Simone, laureato in Economia e Commercio, è giornalista pubblicista con una notevole esperienza nel settore sportivo, ma non si riscontra, tuttavia, alcuna professionalità specifica attinente all’oggetto della consulenza assegnata.

Appare inverosimile la clausola di stile apposta nell’ordinanza di conferimento dell’incarico relativa al mancato reperimento di analoghe professionalità interne.

Da ciò discende che è stato illecitamente corrisposto al convenuto l’importo di lire 37.190.000;

29.- Francesco RUTELLI e Francesco CARDUCCI ARTENISIO per lire 9.224.880 ciascuno; danno complessivo di lire 18.449.760 arrecato all’Erario a seguito dell’emissione dell’ordinanza sindacale n. 142 del 15 febbraio 1996 per la consulenza affidata a Giuseppe Vona.

All’avv. Giuseppe Vona, nominato con ordinanza del Sindaco n. 142 del 15.2.1996, gli viene conferito l’incarico di consulente per lo studio degli indirizzi politici in materia giuridica - legislativa e di coordinamento istituzionale, con particolare riguardo ai rapporti con altre istituzioni ed enti locali e statali, in relazione al turismo in genere ed in specie con riferimento agli imminenti grandi eventi

- Giubileo dell’anno 2000 e candidatura per le Olimpiadi - per un compenso mensile forfettario di lire 6.000.000.

Dal curriculum risulta che l’interessato si è laureato il 29 marzo 1985 in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Roma "La Sapienza"; dal 29 settembre 1987 è iscritto all’albo dei Procuratori e dal 6 ottobre 1993 a quello degli Avvocati. Nel 1989 è stato autore di due pubblicazioni e nel 1990 è dottore di ricerca in diritto processuale civile.

Al riguardo si evidenzia che l’incarico appare alquanto incomprensibile ed indeterminato nel suo contenuto, né sembrano convincenti le deduzioni dei convenuti, secondo cui "l’incarico conferito all’Avv. Vona aveva una evidente valenza politico-istituzionale".

L’oscurità dell’incarico conferito, d’altronde, è dimostrata anche dal fatto che il consulente non è stato neppure in grado di stilare la relazione sull’attività svolta.

Anche l’affermazione secondo cui "l’assessore non ha rinvenuto specifiche professionalità all’interno dell’ente" appare non condividibile in quanto la sola Avvocatura comunale ha in organico più di venti avvocati come già evidenziato in precedenza.

Da ciò discende che illecitamente è stata corrisposta al convenuto,per il periodo 15 febbraio – 30 aprile 1996, la somma di lire 18.449.760;

30.- Francesco RUTELLI e Giovanni BORGNA per lire 66.782.030 ciascuno; danno complessivo 133.564.065 arrecato all’Erario a seguito dell’emissione delle ordinanze sindacali n. 36 del 20.1.1994; n. 442 del 7.7.1994; n. 648 del 31.10.1994; n. 22 dell’11.1.1995; n. 127 del 23.2.1995; n. 390 del 4.7.1995 e n. 480 del 29.8.1995 per la consulenza affidata ad Alessandra COSTA.

Al riguardo si precisa che Giovanni Borgna è assessore alle politiche della cultura, assessorato al quale corrispondono le funzioni assegnate al IV dipartimento "politiche della cultura" dove operano il Capo Dipartimento; n. 12 dirigenti; n. 73 dipendenti di VIII livello (direttivi); n. 112 dipendenti di VII livello; n. 193 dipendenti di VI livello ed altri dipendenti con qualifiche inferiori per un totale di 876 unità.

Alla signora Alessandra Costa, nominata con ordinanza del sindaco n. 36 del 20.1.1994, le viene conferito l’incarico di consulente per le politiche culturali, per un compenso mensile forfettario di lire 6.000.000.

Le successive ordinanze n. 442 del 7.7.1994; n. 648 del 31.10.1994; n. 22 dell’11.1.1995; n.127 del 23.2.1995; n. 390 del 4.7.1995; n. 480 del 29.8.1995 prorogavano l’incarico fino al 31.12.1995.

Dal curriculum risulta che l’interessata nel 1984 si è diplomata in grafica pubblicitaria presso l’Enfap; dal 1984 al 1986 ha lavorato come segretaria di redazione presso l’emittente televisiva Video uno; dal 1987 al 1989 ha lavorato come segretaria - assistente dell’on. Walter Veltroni presso la Direzione nazionale del PDS; dal 1989 al 1993 ha lavorato come segretaria-assistente al Dipartimento cultura e informazione della direzione nazionale del PDS, dove ha seguito un corso di specializzazione informatica; dal 1989 è assistente particolare del dr. Gianni Borgna e sotto la sua direzione ha organizzato alcuni convegni; nel 1992 ha curato l’allestimento e la promozione della mostra fotografica "i luoghi di Pasolini".

Dagli atti emerge che l’incarico affidato è di per sé censurabile per la assoluta genericità in quanto non è volto ala risoluzione di specifiche problematiche, ma si limita ad una generica ed inammissibile attività di supporto dell’assessore e come tale è illecito.

Dal curriculum emerge l’assoluta mancanza di professionalità specifica della signora Costa nelle materie oggetto dell’incarico, sia per quanto riguarda il titolo di studio che per le esperienze lavorative conseguite, atteso che la stessa risulta aver svolto esclusivamente compiti di segreteria particolare.

Appare, quindi, semplicemente inverosimile l’assunto secondo il quale non era possibile reperire da parte dell’assessore analoghe professionalità all’interno dell’ente comunale.

Dalla relazione della consulente emerge, altresì, che la stessa ha adempiuto per l’assessore attività prettamente amministrativa in qualità di preposta alla segreteria dell’assessorato e precisamente: apertura della corrispondenza, tenuta dell’agenda personale e della rubrica cartacea dell’assessore, creazione del protocollo della segreteria, creazione di un archivio cartaceo.

Trattasi di mansioni per lo svolgimento delle quali risulta davvero impensabile sostenere che non vi fossero impiegati o funzionari all’interno dell’assessorato e dell’ente dotati di analoghe capacità;

Lo stesso dicasi per la creazione dell’archivio informatico, attività per la quale ben si poteva ricorrere all’apporto e all’esperienza del personale in servizio presso l’assessorato ai servizi informatici e tecnologici.

E’, poi, indeterminata la durata della consulenza, che si è protratta ininterrottamente dal 20.1.1994 al 31.8.1995.

Pertanto, è illecita la somma di lire 133.564.065 erogata a favore della convenuta;

31.- Francesco RUTELLI ed Amedeo PIVA per lire 56.065.080 ciascuno; danno complessivo lire 112.130.165 arrecato all’Erario a seguito dell’emissione delle ordinanze sindacali n. 28 del 20.1.1994; n. 442 del 7.7.1994; n. 648 del 31.10.1994; n. 43 del 18.1.1995; n. 127 del 23.2.1995 e n. 151 del 15.3.1995 per la consulenza affidata a Luigi Lusi.

Al riguardo va precisato che Amedeo Piva è assessore alle politiche sociali e dei servizi della persona, assessorato al quale corrispondono le funzioni assegnate al V dipartimento "politiche sociali e dei servizi alla persona" dove operano il Capo Dipartimento; n. 30 dirigenti; 49 dipendenti di VIII livello (direttivi); n. 43 dipendenti di VII livello ed altri dipendenti con qualifiche inferiori per un totale di 695 unità.

Al dr. Luigi Lusi, nominato con ordinanza del Sindaco n. 28 del 20.1.1994, gli è stato conferito l’incarico di consulente "per le politiche giovanili" fino al 30.6.1994, per un compenso mensile forfetario di lire 6.000.000.

Con le ordinanze n. 442 del 7.7.1994 e n. 648 del 31.10.1994, all’interessato gli è stato, altresì, attribuito il compito di "consulente per le politiche della casa".

L’ordinanza del sindaco n. 151 del 15.3.1995 stabilisce di integrare le ordinanze n. 43 del 18.1.1995 e n. 127 del 23.2.1995 nel senso che al dr. Lusi, consulente per le politiche giovanili, deve intendersi conferito anche l’incarico relativo alle politiche della casa fino al 30.6.1995.

Dal curriculum risulta che l’interessato si è laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Roma. Nel periodo 1994/1996 ha svolto il patrocinio legale presso lo studio legale dell’avv. Piero Sandulli, assessore comunale; dal 1993 al 1996 è stato impegnato presso l’Acli di Roma; dal 1989 al 1994 ha avuto diversi incarichi presso l’Agesci, associazione guide e scouts cattolici italiani di Roma; dal 1985 al 1989 ha svolto varie attività presso lo studio notarile associato De Corato – Pantaleo entrambi con sede in Roma; nel 1985 ha partecipato al corso di specializzazione in procedure informatiche notarili (Sapes Roma); dal 1982 al 1985 componente del Collegio sindacale della cooperativa di gestione di campi da gioco multiuso (Roma); dal 1983 al 1985 ha partecipato all’organizzazione e gestione di campagne pubblicitarie (Agip, Ip, Esso, Alitalia e Giglio) e dell’archivio centrale presso l’Incentive Spa; nel 1984 ha insegnato materie sociologiche nell’Istituto scolastico Assunzione di Roma; dal 1980 al 1985 è stato addetto alla pianificazione territoriale di materiale pubblicitario nella ditta individuale Cianfrocca Claudio con sede in Roma; ha, inoltre, dichiarato di aver operato con diversi software in ambiente ms-dos.

Dagli atti emerge l’indeterminatezza e la genericità degli incarichi di consulenza assegnati al dr. Luisi per oggetto e per finalità, il primo dei quali è stato conferito quando il consulente non era neppure laureato.

Inoltre, manca nell’interessato la specifica elevata professionalità prevista in relazione alle materie oggetto dei due incarichi

L’unico dato che emerge dal curriculum riguarda i "numerosi incarichi svolti presso l’associazione guide e scouts cattolici italiani", i quali certamente non possono ritenersi sufficienti per individuare nel consulente l’alta professionalità da intendersi nel senso di possesso di cognizioni tecniche di livello superiore a quello riscontrabile nell’apparato amministrativo.

E’ appena il caso di far notare che alcune notizie riportate nel curriculum sono successive alla data di primo conferimento degli incarichi di consulenza, come il patrocinio legale svolto nel periodo 1994-1996 presso lo studio legale dell’avvocato Piero Sandulli.

Pertanto, è infondato l’assunto secondo cui "l’assessore non ha rinvenuto specifiche professionalità all’interno dell’ente".

Come già precedentemente illustrato, si ricorda, inoltre, che con ordinanza sindacale n. 385 del 4.7.1995, il dr. Lusi è stato anche nominato consulente dell’assessore Tocci, con incarico decorrente dal 1°.7.1995 e successivamente prorogato oltre la data del 31.12.1996.

Ne consegue che è stata illecitamente corrisposta al convenuto per i due incarichi suindicati la somma di lire 112.130.165.

32.- Francesco RUTELLI e Amedeo PIVA per lire 14.768.693 ciascuno; danno complessivo lire 29.537.387 arrecato all’Erario a seguito della emissione delle ordinanze sindacali n. 361 del 30.5.1996; n. 474 del 28.6.1996 e n. 686 del 2.10.1996 per la consulenza affidata ad Enrico Serpieri.

Al signor Enrico Serpieri, nominato con ordinanza del sindaco n. 361 del 30.5.1996, gli è stato conferito il compito specifico di elaborare studi e relazioni finalizzati a delineare una "mappa" delle problematiche sociali con riferimento al territorio comunale, alle diverse associazioni ed organizzazioni ivi operanti e alle risorse effettivamente disponibili allo scopo di individuare soluzioni intese a razionalizzare il programma degli interventi nonché il compito di curare la gestione e la programmazione su rete "internet" di informazioni e dati riguardanti le materie di competenza dell’assessore stesso, per un compenso mensile forfettario di lire 4.000.000.

Le ordinanze n. 474 del 28.06.1996 e n. 686 del 02.10.1996 prorogavano l’incarico fino al 31.12.1996.

Tale consulenza risulta essere stata prorogata anche successivamente al 31.12.1996.

Dal curriculum risulta che l’interessato dal luglio 1993 è stato iscritto all’albo dei giornalisti, elenco pubblicisti; ha prestato la sua opera presso presso l’Agesci; dal 1976 al 1990; dal 1984 al 1988 presso l’ANSA, ufficio DEA; nel 1988 ha organizzato il convegno nazionale Agesci sul volontariato; dal 1988 al 1990 è stato assunto in qualità di funzionario presso la Gabetti s.p.a. con sede in Roma; dal 1990 ad oggi è stato prima redattore e poi caporedattore presso la società editrice Europea di Roma; nello stesso periodo ha svolto collaborazione giornalistica con il mensile Storie, argomenti storici con la Gazzetta della Capitale e con il Messaggero, cronaca amministrativa Romana; nel 1994 ideazione e realizzazione, per conto della società Editrice Europea, dell’annuario Trovanord; dal 1995 ad oggi ha effettuato collaborazione giornalistica presso l’agenzia ANSA; dal 1995 ha partecipato alla realizzazione dell’archivio telematico info di Roma e dal 1996 ad oggi a quello di info - Roma magazine.

Dagli atti risulta che il signor Serpieri ha svolto prevalentemente attività di tipo giornalistico ed è del tutto privo dell’alto grado di professionalità, richiesta dalla normativa, con riguardo allo studio delle problematiche sociali oggetto dell’incarico conferito.

Qualsiasi funzionario comunale, addetto al settore problematiche sociali, avrebbe potuto svolgere tale incarico senza aggravare ulteriormente il bilancio comunale.

Quanto alla seconda parte della consulenza, si evidenzia che presso il Comune di Roma l’assessorato per i servizi informativi e tecnologici ha tra le proprie deleghe quella di curare la realizzazione del sito internet dell’amministrazione comunale, attività per la quale l’assessore competente ha incaricato una serie di esperti informatici.

In ragione di quanto evidenziato è del tutto infondato l’assunto dell’assessore secondo il quale non sono state rinvenute specifiche professionalità all’interno dell’ "ente comunale".

Ne deriva che illecitamente è stato liquidato a favore del convenuto l’importo pari a lire 29.537.387;

33.- Francesco RUTELLI e Piero SANDULLI per lire 53.995.080 ciascuno; danno complessivo lire 107.990.165 arrecato all’Erario a seguito dell’emissione delle ordinanze sindacali n. 115 del 5.2.1994; n. 442 del 7.7.1994; n. 648 del 31.10.1994; n.47 del 18.1.1995 e n. 127 del 23.2.1995 per la consulenza affidata a Silvana Novelli.

Al riguardo si precisa che Piero Sandulli è assessore alle politiche dei servizi informativi e tecnologici.

Tale assessorato sovrintende alle attività concernenti l’Avvocatura e l’ufficio statistico.

L’assessore dovrà curare, inoltre, le attività istruttorie, propositive, di coordinamento e controllo e di esecuzione degli atti dell’amministrazione concernenti in particolare, nell’ambito del III Dipartimento "politiche dei servizi informativi e tecnologici", la Ripartizione XII "provveditorato" e la direzione del Segretariato generale del servizio elettorale e l’ufficio toponomastica e censimento; all’assessore è, infine, affidato il compito di curare in particolare l’integrazione delle banche dati delle pubbliche amministrazioni - rete civica della pubblica amministrazione; il progetto comunitario "Mirto"; la rete civica su "internet" e l’integrazione polifunzionale dei servizi ai cittadini d’intesa con l’ufficio per i diritti dei cittadini istituito presso il Gabinetto del Sindaco.

In particolare va precisato che l’assessorato per i servizi giuridici, demografici e statistici del Comune, riorganizzato in base all’ordinanza sindacale n. 513 del 9.7.1996, è attualmente a capo del Terzo Dipartimento nel quale, tra l’altro, sono collocate:

- la II unità organizzativa, ufficio per la gestione dei servizi alla cittadinanza;

- la III unità organizzativa, ufficio per la gestione del servizio elettorale;

- la V unità organizzativa, ufficio per lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi;

- la VI unità organizzativa, per la gestione e lo sviluppo della rete di telecomunicazione;

- la VII unità organizzativa, per la gestione dell’office automation;

- la VIII unità organizzativa, ufficio per la pianificazione sistemi e partecipazione progetti.

In tale Dipartimento, oltre al direttore, prestano servizio n. 7 dirigenti posto che due unità sono rette ad interim dal Direttore, n. 84 dipendenti di VIII e VII livello e n. 730 dipendenti di livello inferiore.

Alla dott.ssa Silvana Novelli, nominata con ordinanza del Sindaco n. 115 del 5.2.1994, le è stato affidato l’incarico di consulente per il miglioramento delle relazioni con l’utenza dei servizi demografici ed elettorali sino al 30.6.1994, per un compenso forfettario mensile di lire 6.000.000.

Le ordinanze n. 442 del .7.1994, n. 648 del 31.10.1994, n. 47 del 18.1.1995 e n. 127 del 23.2.1995, hanno prorogato l’incarico fino al 30.6.1995, in quanto dal 1.7.1995 la dr.ssa Novelli è diventata consulente del Sindaco.

Dal curriculum, che non è né firmato né datato, risulta che l’interessata nel 1977 si è laureata in scienze politiche. Dal 1977 al 1982 ha insegnato italiano presso la scuola Berlitz in diverse città europee.

Dal 1982 al 1984 ha collaborato con l’istituto italiano di cultura di Parigi di cui cura le relazioni esterne e la raccolta di sponsorizzazioni; dal 1985 è stata consulente della rivista "Nuova Ecologia" per la quale ha curato la comunicazione ai consumatori;

dal 1988 ha, inoltre, collaborato con la Società Manzoni & C. per la raccolta di pubblicità.

Dagli atti emerge la genericità dell’incarico affidato, che tra l’altro rientra fra le competenze proprie dell’assessorato presso il quale esistono apposite unità organizzative preposte alla gestione del servizio elettorale, censimento e servizi alla cittadinanza.

La stessa attività poteva essere svolta dall’apposito ufficio comunicazione ed immagine del Comune, il quale ha il compito di "promuovere la comunicazione pubblica sulle attività dell’amministrazione in forma multimediale con l’obiettivo di favorire l’informazione e la partecipazione dei cittadini e di curare il coordinamento dei processi di comunicazione esterna".

In ogni caso, la consulente manca nella maniera più assoluta del requisito dell’elevata professionalità nella materia oggetto dell’incarico conferito; inoltre, è indeterminata la durata dell’incarico.

Pertanto, illecitamente alla convenuta è stata pagata la somma pari a lire 107.990.165;

34.- Francesco RUTELLI e Piero SANDULLI per la somma di lire 12.528.279 ciascuno; danno complessivo lire 25.056.558 arrecato all’Erario a seguito dell’emissione delle ordinanze sindacali n. 378 del 30.6.1995; n. 387 del 4.7.1995; n. 480 del 29.8.1995; n. 666 del 29.12.1995; n. 317 del 2.5.1996; n. 474 del 28.6.1996 e n. 686 del 2.10.1996 per la consulenza affidata ad Adria Pocek.

La signora Adria Pocek, nominata con ordinanza del Sindaco n. 378 del 30.6.1995, le viene affidato l’incarico di consulente dell’assessore Sandulli relativamente alle problematiche concernenti l’ideazione e la redazione di programmi di strategie di innovazione tecnologica per le politiche dei servizi al cittadino, per un compenso forfetario mensile di lire 1.500.000.

Le ordinanze n. 387 del 4.7.1995; n. 480 del 29.8.1995; n. 666 del 29.12.1995; n. 317 del 2.5.1996; n. 474 del 28.6.1996 e n. 686 del 2.10.1996 (diminuzione del compenso mensile da lire 1.500.000 a lire 1.400.000), prorogano l’incarico sino al 31.12.1996.

Dal curriculum si evince che l’interessata "ha conseguito la maturità classica; è giornalista pubblicista dal 1983 ed è socio UGAI (Unione Giornalisti Aerospaziali Italiani).

Dal 1986 al 1989 è stata consigliere nazionale UGAI; dal 1989 al 1992 è stata segretaria nazionale e vice presidente nazionale UGAI. Inoltre è stata socio fondatore e responsabile ufficio stampa dell’associazione culturale "Piazze Telematiche".

Dal 1979 ad oggi ha pubblicato numerosi articoli su testate specializzate a diffusione nazionale relative ai settori aeronautico, spaziale, difesa, telecomunicazioni, informatica e ambientale.

Ha fatto parte degli uffici stampa di molte manifestazioni tra le quali "Federcasalinghe donne europee 1993" in concomitanza delle elezioni comunali di Roma; Quaternaria 1993; Casaidea 1994 e 1995, prima rassegna di arte a viva voce dai cinque continenti.

Dagli atti risulta l’assoluta carenza di elevata professionalità, nella consulente prescelta con riferimento ai "programmi di strategie di innovazione tecnologica per le politiche sei servizi al cittadino" oggetto dell’incarico conferito.

Le iniziative di innovazione tecnologica rientrano tra le finalità cui è preposto l’assessore Sandulli, il quale a tale scopo aveva già nominato esperti informatici di notevole rilievo come il dr. De Petra, l’ing. Giambolini, l’ing. Nachira e l’ing. Roselli.

Dalla relazione emerge che la consulente, piuttosto che fornire la soluzione a specifici problemi, si è limitata, nel corso del suo incarico, ad effettuare un monitoraggio delle varie iniziative in essere ed alla divulgazione e preparazione delle relazioni destinate ai cittadini e alla stampa sulle innovazioni introdotte dall’assessorato.

Appare, pertanto, del tutto ingiustificato il mancato ricorso alle professionalità già inserite nell’ente comunale.

Inoltre, la durata dell’incarico conferito è indeterminata e ciò in contrasto con i principi della temporaneità dell’incarico.

E’ stato, quindi, illecitamente liquidato alla convenuta l’importo di lire 25.056.558;

35.- Francesco RUTELLI e Piero SANDULLI per lire 115.300.444 ciascuno; danno complessivo lire 230.600.888 arrecato all’Erario a seguito dell’emissione delle ordinane sindacali n. 27 del 20.1.1994; n. 442 del 7.7.1994; n. 648 del 31.10.1994; n. 41 del 18.1.1995; n.127 del 23.2.1995; n. 320 del 30.5.1995; n. 390 del 4.7.1995; n. 480 del 29.8.1995; n. 666 del 29.12.1995; n. 317 del 2.5.1996; n. 474 del 28.6.1996 e n. 686 del 2.10.1996 per le consulenze affidate a BiancalucinaTrillò .

Alla dott.ssa Biancalucina Trillò, nominata con ordinanza del Sindaco n. 27 del 20.1.1994, le viene affidato l’incarico di consulente dell’assessore Sandulli per le politiche dei servizi giuridici fino al 30.06.1994, con un compenso di lire 6.000.000 mensili.

Le ordinanze di seguito indicate prorogavano l’incarico e modificavano gli emolumenti : n. 442 del 07.07.1994; n. 648 del 31.10.1994; n. 41 del 18.01.1995; n. 127 del 23.02.1995; n. 390 del 04.07.1995; n. 320 del 30.05.1995 (diminuzione del compenso mensile da lire 6.000.000 a lire 5.300.000); n. 390 del 4.7.1995; n. 480 del 29.8.1995; n. 666 del 29.12.1995; n. 317 del 2.5.1996; n. 474 del 28.6.1996; n. 686 del 2.10.1996 (diminuzione del compenso mensile da lire 5.300.000 a lire 5.100.000 e proroga dell’incarico fino al 31.12.1996).

La dott.ssa Trillò risulta ancora in servizio, quale consulente del Comune.

Dal curriculum risulta che l’interessata nell’aprile 1985 si è laureata in giurisprudenza e che – a suo dire - svolge la libera professione di legale nello studio dello stesso assessore prof. Sandulli.

E’ stata la responsabile del settore giuridico dei referendum elettorali, promossi dall’on. Segni nel 1990 e nel 1991.

E’ attualmente responsabile della segreteria affari generali del Movimento Popolare della Riforma. Segue le iniziative di alcuni Circoli Romani aderenti al Movimento "Associazione 9 giugno"; "Roma Europea" e "Reformandum".

E’ tesoriere del circolo aderente ai Popolari per la Riforma che si occupa della tutela e della promozione della famiglia, denominato "Ghenos".

L’incarico affidato è generico ed indeterminato.

In proposito la Guardia di Finanza ha affermato "l’indeterminatezza dell’incarico affidato che, così come definito, potrebbe essere inteso o come attività surrogatoria dell’assistenza legale tipicamente di competenza dell’Avvocatura comunale oppure come una continuazione delle attività che la Trillò svolgeva presso lo studio dell’avvocato Piero Sandulli"; vi è, quindi, assenza dell’elevata specifica professionalità necessaria per la nomina di consulente dell’interessata nella materia oggetto dell’incarico.

All’atto dell’affidamento del predetto incarico –contrariamente a quanto affermato nell’ordinanza di conferimento – l’interessata non era neppure iscritta all’albo degli avvocati, come emerge dal rapporto della Guardia di Finanza, nel quale è stato precisato che "dagli accertamenti esperiti presso l’albo degli avvocati di Roma, presso l’Università degli Studi di Roma "La Sapienza"e da quelli effettuati presso la cassa di previdenza forense, istituto dal quale devono risultare le posizioni previdenziali di tutti i professionisti operanti sul territorio nazionale, è risultato che la dott. ssa Trillo’ non era iscritta all’albo degli avvocati".

Appare, pertanto, infondata la dichiarazione secondo la quale "l’assessore non ha individuato nell’ambito dei ruoli organici capitolini un elemento in possesso della specifica professionalità".

Manca, quindi, l’elemento dell’alta professionalità che invece era possibile riscontrare negli avvocati in servizio presso l’Amministrazione comunale.

La stessa attività concretamente svolta dalla consulente, in particolare con riguardo allo "sportello di conciliazione" cui si riferiscono i deducenti, è stata di tipo amministrativa e, quindi, di competenza dell’ufficio, atteso che la risoluzione delle controversie è di competenza del Conciliatore (un avvocato iscritto ad uno speciale albo tenuto dalla Camera di Conciliazione di Roma), mentre la scelta del tema che di volta in volta deve essere portato all’attenzione del Conciliatore è demandata ai dirigenti ed agli avvocati dell’Avvocatura comunale.

D’altra parte l’interessata ha espressamente dichiarato di "aver seguito le varie fasi del progetto e sviluppo dello "sportello di conciliazione" curandone sia la fase logistica relativamente al controllo delle istanze depositate allo sportello, sia il rapporto diretto con i cittadini nonché la ricerca e la ristrutturazione dei locali dove collocare definitivamente lo sportello in questione".

Da ciò si evince chiaramente che l’attività svolta dalla consulente poteva essere affidata agli uffici preposti dell’amministrazione comunale.

Da tutto questo ne discende che illecitamente alla convenuta è stato corrisposto l’importo di lire 230.600.888.

11.- Per ciò che concerne la responsabilità di Pietro Barrera, capo di gabinetto del Sindaco; di Vincenzo Gagliani Caputo, Segretario Generale del Comune di Roma nonchè dei dirigenti, responsabili del Servizio Stefania Biolchi, Alberto Fenu e Fortunato Lorenzetti, si evidenzia che la posizione del Segretario comunale e le relative funzioni sono disciplinate dagli artt. 52 e 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

In particolare l’art. 53, al primo comma dispone che "su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile di ragioneria, nonché del segretario comunale o provinciale sotto il profilo di legittimità.

I pareri sono inseriti nella deliberazione".

Il secondo comma stabilisce che, "nel caso in cui l’ente non abbia funzionari responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell’ente, in relazione alle sue competenze", il terzo che "i soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi" e il quarto che "i segretari comunali e provinciali sono responsabili degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni di cui al comma 1, unitamente al funzionario preposto".

Con tale norma, sostanzialmente, il legislatore ha voluto introdurre il principio secondo il quale, in presenza di un pregiudizio arrecato all’ente, il carattere consultivo dell’attività svolta non esclude la responsabilità del soggetto che ha formulato il parere.

Inoltre, va precisato che la giurisdizione della Corte dei Conti nei confronti dei segretari comunali era stata riconosciuta sussistente anche prima dell’entrata in vigore della legge n. 142 del 1990, atteso che, tali funzionari, pur essendo in rapporto organico con l’ente locale sono tuttavia in rapporto di servizio con l’amministrazione statale.

Riguardo all’esercizio della funzione consultiva la stessa giurisprudenza della Corte dei Conti ha riconosciuto la responsabilità del segretario comunale, in quanto il parere stesso – obbligatorio anche se non vincolante – ha una obiettiva ed autonoma valenza procedimentale, assumendo un ruolo causale ed efficiente nel venire in essere dell’atto illegittimo e dei suoi effetti pregiudizievoli.

Nella fattispecie si tratta di riprovevole assistenza agli organi dell’amministrazione comunale, di un comportamento trasgressivo di qualsiasi norma di ragionevolezza, infatti il comportamento dei responsabili, in ordine al parere che hanno adottato, è gravemente lesivo degli interessi dell’amministrazione perché tale attività è stata resa senza alcuna valutazione delle possibili conseguenze dannose per cui è connotato anche da grave imprudenza, se si considera che i medesimi, a cui l’ordinamento aveva attribuito il compito di verificare i profili di legittimità degli atti del comune, espressero parere favorevole in merito a delibere sulla legittimità della quale dovevano nutrire notevoli dubbi.

Né, peraltro, sarebbe consentito invocare la mancanza di nesso di causalità tra il comportamento di quest’ ultimi convenuti ed il danno erariale considerato che il parere negativo di legittimità reso da tali organi non preclude il proseguo del procedimento di deliberazione del consiglio e della giunta comunale, atteso che il motivato dissenso dei responsabili avrebbe potuto dissuadere il sindaco e gli assessori dal procedere alla adozione di delibere produttive di danno.

12.- Da quanto precede emerge chiaramente che l’attività commessa coincide con quella che in virtù di norme di legge rientra nei compiti dell’amministrazione disciplinati nella loro articolazione amministrativa e che per la nomina dei consulenti esterni in questione, i responsabili hanno violato le norme ed i principi vigenti in materia e precisamente quelli che stabiliscono: a) che i conferimenti di incarichi di consulenza a soggetti esterni, possono essere attribuiti ove i problemi di pertinenza dell’amministrazione richiedano conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze del personale dipendente e conseguentemente implichino conoscenze specifiche che non si possono nella maniera più assoluta riscontrare nell’apparato amministrativo; b) che l’incarico stesso non deve implicare uno svolgimento di attività continuativa ma la soluzione di specifiche problematiche; c) che deve caratterizzarsi cioè per la specificità e temporaneità e che deve dimostrarsi, altresì, l’impossibilità di adeguato assolvimento dell’incarico da parte delle strutture dell’ente per mancanza di personale idoneo; d) che non deve rappresentare uno strumento per ampliare surrettiziamente compiti istituzionali e ruoli organici dell’ente al di fuori di quanto consentito dalla legge; e) che il compenso connesso all’incarico deve essere proporzionato all’attività svolta e non liquidato in maniera forfettaria; g) che la delibera di conferimento deve essere adeguatamente motivata al fine di consentire l’accertamento della sussistenza dei requisiti previsti; h) che l’organizzazione dell’amministrazione deve, comunque, caratterizzarsi secondo i principi di razionalizzazione, non duplicazione di funzioni e non sovrapposizione con funzioni di attività e gestione amministrativa; i) che deve caratterizzarsi per la migliore utilizzazione e flessibilità delle risorse umane nonché per la economicità, trasparenza ed efficacia dell’azione amministrativa; l) che l’amministrazione deve impiegare anzitutto le risorse umane già esistenti all’interno dell’apparato e che, solo nella documentata e motivata assenza delle stesse, possa far ricorso a professionalità esterne, peraltro, da individuare in base a criteri predeterminati. certi e trasparenti; m) che per gli incarichi ad estranei è necessario anche che il conferimento debba contenere i criteri di scelta; n) che non sia generico o indeterminato al fine di evitare un evidente accrescimento delle competenze e degli organici dell’ente, il che presuppone la ricognizione e la certificazione dell’assenza effettiva nei ruoli organici delle specifiche professionalità richieste e tutto questo sia per quanto riguarda l’indicazione dei requisiti che per ciò che concerne i criteri di conferimento; o) che tali criteri non debbano essere generici anche perché la genericità non consente un controllo della legittimità sull’esercizio della attività amministrativa di attribuzione degli incarichi.

Ai fini della scelta non è emersa, poi, l’esperienza e competenza effettivamente acquisite dagli interessati; non si è tenuto conto della idoneità delle strutture organizzative interne dell’Amministrazione per le esigenze da soddisfare; non è risultato l’eccezionalità e straordinarietà di tali esigenze dal momento che si è trattato di assolvimento di normali mansioni amministrative per le quali ugualmente avrebbero potuto e dovuto far fronte le strutture interne dell’amministrazione comunale.

A ciò aggiungasi che per le loro caratteristiche – conferimento per mesi sei e reiterata proroga delle consulenze – gli incarichi vanno qualificati a tempo indeterminato per cui ritiene il collegio che la situazione prospettata dissimula un rapporto di lavoro subordinato, stante l’inserimento dell’incaricato nella struttura amministrativa dell’ente.

In tale contesto è in "re ipsa" la consapevolezza dell’illecito da parte degli amministratori e quindi vi è nel loro comportamento, oltre al carattere di grave colpevolezza, un vero e proprio dolo contrattuale perché gli incarichi affidati sono generici, indeterminati nonché volontariamente conferiti in violazione dei doveri di servizio e della normativa vigente; hanno, poi, comportato arbitrari e rilevanti impegni di spesa a carico del bilancio dell’amministrazione, mentre una corretta gestione avrebbe dovuto presupporre una esatta ricognizione delle risorse e delle professionalità disponibili all’interno dell’ente.

I compensi da corrispondersi ai soggetti cui è stato conferito l’incarico dovevano essere determinati, in ogni caso, sulla base della elencazione analitica dell’attività e delle operazioni svolte e non in maniera sproporzionata e forfetaria.

E’ evidente che gli illeciti esborsi relativi a tali reiterati incarichi abbiano arrecato un pregiudizio patrimoniale all’ente comunale e ciò emerge indiscutibilmente dalla non conformità del comportamento dei responsabili a schemi normativi disciplinanti l’attività da essi posta in essere.

E’ comprovato, quindi, l’elemento psicologico della colpa grave e del dolo contrattuale come già rilevato precedentemente.

E’ chiaro, infatti, che gli incarichi in parola furono affidati senza i necessari presupposti, affiancando alla struttura comunale soggetti estranei per l’espletamento di compiti strettamente istituzionali oppure che rappresentano duplicazione di funzioni istituzionali, sovrapposizione con funzioni di attività e gestione amministrativa; in altri termini gli incarichi conferiti come puntualizzato in parte motiva, si fondano su compiti di pertinenza dell’apparato comunale le cui strutture erano adeguate e funzionali rispetto alle esigenze poste a base delle assentite consulenze, consistenti in attività meramente marginali, senza alcuna utilità per l’ente comunale.

A ciò va aggiunto che la colpa grave, nella fattispecie, si sostanzia anche in un comportamento contrario a regole deontologiche elementari, caratterizzato dalla volontarietà degli atti posti in essere; dalla illiceità della condotta, dalla mancanza di cautele, cure o conoscenze costituenti lo standard minimo di diligenza nonché dalla particolare negligenza ed ingiustificata imperizia che rivela il disprezzo dei doveri di comportamento più elementari ed il massimo di slealtà se si tiene conto della elevata qualificazione culturale e professionale dei convenuti.

Appare evidente, poi, il nesso di causalità tra danno e colpa grave, giacché proprio le reiterate delibere di conferimento degli incarichi hanno prodotto l’illecito esborso.

In tale contesto l’assunto dei convenuti, in ordine alle consulenze in questione, è palesemente infondato e le tesi sostenute al riguardo dagli stessi non valgono affatto a conferire, come erroneamente suppongono, il crisma della liceità e della legalità a comportamenti che, in concreto, tali non erano e non sono, ovvero ad elidere ogni responsabilità conseguente ad un non corretto modus operandi, ritenendo di poter ravvisare un effetto sanante delle commesse illiceità nella normativa sopravvenuta ed indicata in narrativa.

Ritiene il Collegio che nei casi di specie non si trattava di costituire le cosiddette "segreterie particolari" oppure uffici similari con persone di fiducia e legate agli organi politici sotto vari profili, ma di conferire incarichi a professionisti in grado di assicurare un sostegno agli organi elettivi nell’esercizio dei poteri di indirizzo e di controllo e quindi provvisti di alta professionalità, idoneità e competenza tale da poter essere utili nell’apparato nel quale venivano inseriti ed impegnati.

In questa situazione sono emersi, invece, vari aspetti di illiceità come ampiamente illustrato in precedenza perché gli amministratori locali vollero assumere a carico del bilancio comunale persone di fiducia utilizzando le norme disponibili ma disattendendo contemporaneamente il contenuto delle norme stesse ed i principi vigenti in materia.

E tutto ciò senza valorizzare il personale in servizio nell’amministrazione comunale nei confronti del quale, invece, si è dimostrato un totale ed ingiustificato atteggiamento di sfiducia.

Come già evidenziato (cfr. pagine 58 e seguenti), sono stati, tra l’altro, conferiti: a) incarichi generici in contrasto con il principio della determinatezza e ponendo surrettiziamente in essere un rapporto di lavoro avente ad oggetto una generica attività di supporto agli organi politici. Vedasi al riguardo le consulenze affidate: alla dott.ssa Migliorini per lo smaltimento e la trasparenza dei procedimenti; al signor De Santis per le questioni inerenti l’ufficio stampa; all’architetto Manacorda per le politiche urbanistiche; al signor Nuccetelli per le politiche del commercio; alla signora Ponzani per le politiche del lavoro; alla signora Costa per le politiche culturali; al dott. Lusi per le politiche giovanili e per le politiche della casa; alla dott.ssa Novelli per il miglioramento delle relazioni con l’utenza dei servizi demografici ed elettorali; alla dott.ssa Trillò per le politiche dei servizi giuridici;

b) incarichi dove mancava nei consulenti ogni competenza nel settore. Vedasi al riguardo le consulenze conferite alla signora Garberoglio, modella fotografica con esperienze di assistente al programma "mezzanotte e dintorni"; al signor Nuccetelli, in possesso del diploma di maturità scientifica e con esperienze esclusivamente in incarichi sindacali; alla signora Costa diplomata in grafica pubblicitaria con esperienze di segretaria particolare o assistente di noti uomini politici;

c) incarichi dove mancava negli interessati qualsiasi competenza specifica. Vedasi le consulenze affidate: al signor Serpieri con esperienze di tipo giornalistico nonché presso l’associazione scouts italiani e presso la società Gabetti, a fronte di un incarico per l’attività di studio per deliberare una mappa delle problematiche sociali; al dott. Dal Forno, laureato in economia e commercio, con dichiarate ma non provate esperienze di responsabile di vendite e di selezione del personale - ma invece ufficialmente artista- a fronte di un incarico per attuare il progetto di sperimentazione del telelavoro (Roma Trade) e per avviare il progetto di riqualificazione della pubblica amministrazione (Ripam); al signor Telese, laureando in storia contemporanea con esclusive esperienze di addetto stampa, come consulente per le politiche educative e giovanili; al dott. Lusi, facente parte dello studio legale dell’avvocato Sandulli, poi assessore, definito esperto nel campo delle organizzazioni giovanili perché aveva svolto vari incarichi in associazioni di scouts, il quale fu nominato consulente dell’assessore per le politiche giovanili con ordinanza sindacale n. 28 del 20 gennaio 1994 quando non era ancora neanche laureato se si considera che la laurea in giurisprudenza è stata conseguita cinque giorni dopo ossia il 25 gennaio 1994.

Successivamente l’interessato è diventato anche consulente per le politiche della casa con ordinanza sindacale n. 442 del 7 luglio 1994 e, poi, consulente per le politiche della sicurezza e per le problematiche concernenti la riorganizzazione del Corpo di polizia municipale con ordinanza sindacale n. 385 del 4 luglio 1995;

d) incarichi dove l’attività concreta dei consulenti coincideva con l’attività istituzionale svolta da uno o più uffici amministrativi, i quali, come è stato già precisato, disponevano di personale ragguardevole.

In particolare sono stati riscontrati: a) otto consulenze aventi per oggetto l’attività che generalmente svolge l’ufficio stampa (Panarese, Andreozzi, Cesari, Garberoglio, De Santis, Pogliatti e De Simone); b) otto consulenze coincidenti con l’attività svolta dall’ufficio comunicazione ed immagine (Panarese, Andreozzi, Fappiano, Garberoglio, De Santis, Pogliatti, Telese e Novelli); c) sei consulenze aventi per oggetto l’attività svolta dall’assessorato per le politiche dei servizi informatici e tecnologici (Todescato, Fappiano, Paparo, Serpieri, Novelli e Pocek); d) una consulenza riguardante la stessa attività che viene svolta dall’assessorato per le politiche del personale (Dalia) ; e) tre consulenze coincidenti con l’attività espletata dall’ Avvocatura comunale (Petrucci, Vona e Trillò); f) una consulenza coincidente con l’attività svolta dall’assessorato per le politiche del turismo e grandi eventi (De Simone).

La coincidenza degli incarichi affidati con l’attività istituzionale svolta dall’amministrazione appare ancora più evidente esaminando le relazioni presentate dagli interessati dalle quali emerge che il signor Davoli, consulente per la definizione dei criteri e degli indirizzi riguardanti le procedure per la vigilanza sugli atti delle aziende speciali, era utilizzato per la predisposizione dei bandi di gara e delle schede sintetiche dei vari partecipanti al bando per advisor, presenziando agli incontri in cui venivano presentati i vari candidati; la dott.ssa Nepitelli e la dott.ssa Migliorini, consulenti dell’assessore Lanzillotta, per la definizione degli indirizzi politici in materia di rapporti con i cittadini sulle problematiche concernenti le politiche di bilancio, hanno in concreto svolto attività di semplice informazione dell’opinione pubblica sull’attività dell’assessorato; il dott. Dal Forno in relazione all’incarico di attuare il progetto di telelavoro (Roma Trade), ha partecipato solo all’ultima fase, quella operativa limitandosi ad interpellare i vari uffici comunali per individuare un gruppo sperimentale di telelavoratori in quanto le prime due fasi erano state già avviate e concluse nel 1995; il dott. Leonetti, consulente per l’attuazione delle procedure di sicurezza, si è limitato allo studio e verifiche degli organigrammi dell’ente; alla pianificazione delle relazioni sindacali; alla stesura di provvedimenti amministrativi attuativi del decreto legislativo n. 626/1994, alla stesura di memorie di Giunta; alla nomina del responsabile del servizio protezione e prevenzione nonché dell’ufficio del medico competente ed alla sensibilizzazione del personale in ordine alla sicurezza sui luoghi di lavoro; la dott.ssa Testa ha svolto una semplice attività di promozione giornalistica; la dott.ssa Trillò ha assunto l’incarico in qualità di avvocato del Foro di Roma mentre non lo era ed ha svolto una mera attività amministrativa come il controllo delle istanze depositate allo sportello di conciliazione; il rapporto diretto con i cittadini nonché la ricerca e la ristrutturazione dei locali al fine di collocare il ripetuto sportello di conciliazione;

e) alcuni consulenti hanno svolto attività modeste: la signora Panarese, la signora Andreozzi, la dott.ssa Migliorini e la dott.ssa Nepitelli si sono limitate a svolgere attività di invio di depliants, lettere e volantini ai cittadini, comunicati stampa, spot radiofonici e manifesti; l’attività preponderante svolta dal signor Piva è stata la cura dei rapporti con le organizzazioni imprenditoriali e sindacali del settore; il consulente per le politiche del commercio signor Nuccetelli ha svolto, secondo la sua stessa dichiarazione, un lavoro di coinvolgimento-dialogo basato sulla credibilità delle proposte sociali e delle persone che gli presentavano a seguito di assemblee, incontri con associazioni e singoli operatori; il signor Todescato ha provveduto a raccogliere dati ed informazioni sui cantieri aperti in Roma e sullo stato di avanzamento dei lavori; il signor Cesari ha elaborato semplici pubblicazioni informative; il signor De Santis era addetto all’illustrazione dell’attività dell’amministrazione all’opinione pubblica; il dott. Pogliatti raccoglieva gli articoli di stampa in merito alle iniziative dell’assessorato al personale; il signor Telese coordinava il lavoro dell’assessorato con l’ufficio stampa;

f) incarichi per i quali i consulenti non hanno svolto alcuna attività: il dott. Dal Forno nulla ha fatto in ordine alla seconda parte dell’incarico relativo all’avvio del progetto riqualificazione della pubblica amministrazione (Ripam); il signor Andreozzi non ha eseguito l’incarico di elaborare studi e relazioni concernenti lo snellimento dei procedimenti in relazione alle materie di competenza dell’assessore Cecchini; il signor Cesari non ha attuato l’incarico di elaborare una pubblicazione esplicativa del piano attuativo di riqualificazione dell’Ostiense e relativa rielaborazione cartografica; il consulente Dalia, che avrebbe dovuto suggerire concrete soluzioni operative sulla riorganizzazione dell’autoparco, si è limitato ad esprimere considerazioni a seguito della lettura delle relazioni già elaborate sul problema specifico dal servizio autoparco dell’amministrazione; la signora Poceck, che avrebbe dovuto fornire la soluzione a specifici problemi sui programmi di strategie e di innovazione tecnologica delle politiche dei servizi al cittadino, si è limitata ad effettuare un monitoraggio delle varie iniziative in essere ed alla divulgazione delle relazioni destinate all’opinione pubblica sulle innovazioni tecnologiche introdotte dall’assessorato; la signora Garberoglio e l’avvocato Vona nessuna relazione hanno depositato in merito.

In tale situazione l’assunto dei responsabili secondo i quali "non è stato possibile individuare nell’organico capitolino elementi in possesso della professionalità specifica richiesta al fine di conferire gli incarichi in questione", non può essere condiviso sotto ogni profilo, attesa la genericità degli incarichi affidati, l’indeterminatezza, la carenza di elevata professionalità ed esperienza generica o specifica nei consulenti prescelti, che sono stati chiamati per lo svolgimento di compiti che avrebbero dovuto essere svolti dai dipendenti della struttura dell’amministrazione comunale.

Così facendo i consulenti hanno fatto di tutto tranne che procurare qualsiasi tipo di utilità all’amministrazione, ma in compenso i responsabili dell’ente hanno genericamente corrisposto forfettariamente ai consulenti medesimi gli illeciti compensi mensili.

Trattasi, quindi, di fattispecie dove i responsabili devono rispondere dell’intera spesa per insussistenza di un qualsiasi concreto vantaggio per l’ente amministrato.

D’altra parte, appare inverosimile e comunque non è possibile affermare genericamente l’inaffidabilità, l’incapacità oppure l’inidoneità professionale di tutti i dipendenti del ruolo del personale del Comune di Roma al fine di aiutare gli amministratori ad esercitare l’indirizzo politico e di controllo tanto più che l’attività concreta svolta dai menzionati consulenti coincideva con le funzioni ed i compiti affidati normalmente ed istituzionalmente agli uffici amministrativi del Comune di Roma, i quali, come è stato già precisato e come emerge dall’organigramma, disponevano di personale cospicuo e qualificato (Avvocatura comunale, dirigenti, dipendenti dell’ex carriera direttiva, di VIII livello, di VII livello e delle altre qualifiche inferiori).

In ogni caso, non è sostenibile – come hanno affermato alcune difese – che per i dipendenti dell’amministrazione comunale esiste l’incompatibilità a prestare la loro opera presso gli uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco e degli assessori perché la normativa vigente e le delibere della giunta comunale citate in narrativa, hanno sempre espressamente stabilito che gli organi elettivi per l’espletamento delle loro funzioni di indirizzo e di controllo possono prevedere degli uffici costituiti in primo luogo dai dipendenti dell’ente ovvero, se sussistono i presupposti, da collaboratori esterni assunti a tempo determinato (cfr. pagine da 26 a 30).

13.- Nella fattispecie, vi è, dunque, la sussistenza dei profili di antigiuridicità ed una intenzionale lesione degli interessi dell’ente essendosi le scelte rivelatesi gravemente illogiche, arbitrarie, irrazionali, e soprattutto effettuate in violazione della normativa vigente al riguardo che era chiara, precisa, univoca e di elementare comprensione per cui nessun ragionevole dubbio poteva nascere circa l’applicazione della stessa utilizzando il buon senso comune.

Ciò avrebbe dovuto indurre i responsabili alla massima cautela e ponderazione stante l’innegabile anomalia di dette operazioni che sono state disposte avventatamente, con negligenza inescusabile e con disinvolta superficialità e che hanno cagionato effetti dannosi per il bilancio del Comune di Roma.

In tale situazione, reputa il Collegio che non è da porsi alcuna valutazione di utilità della spesa perché l’illecito degli amministratori si concretizza nel pagamento di competenze non dovute con danno pari all’importo di quanto pagato.

D’altra parte è ormai pacifico che costituiscono danno gli interi emolumenti corrisposti nell’ipotesi di incarico ripetitivo, continuativo e sistematico, protratto nel tempo per esigenze permanenti ed istituzionali di un ente locale, soprattutto quando le consulenze hanno le caratteristiche del rapporto di impiego vietato dalla legge come nella fattispecie.

In conclusione, ritiene il Collegio che nella fattispecie vi è un’assenza di "utilità" nella prestazione degli incarichi avendo i responsabili aggravato solo il Comune di ingiustificati oneri aggiuntivi, costituenti una inutile duplicazione di spesa rispetto a quella già derivante per legge dal mantenimento delle esistenti strutture comunali e delle risorse rimaste al riguardo inutilizzate.

14.- Sui predetti importi va dai medesimi corrisposta anche la rivalutazione monetaria dalla data dell’evento del danno per cui è domanda attrice e fino alla data del deposito della presente sentenza.

Vanno, inoltre, dalla data della presente sentenza e fino al soddisfacimento del credito erariale - come sopra individuato - esecutivamente vantato, corrisposti gli interessi legali di cui all’art. 1224 c.c. , primo comma, in funzione risarcitoria ai fini di riequilibrio del patrimonio; interessi che non si cumulano con la rivalutazione monetaria ma si pongono in termini di alternatività perché connessi ad obbligazioni pecuniarie, tali essendo quelli nascenti dalla sentenza di condanna, che, liquidando il danno, ha convertito l’originario debito di valore in debito di valuta (Corte dei Conti, Sezioni Riunite 18 febbraio1993, nn. 841, 843 e 844) e reso, quindi, applicabile l’art. 1224 c.c..

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza ed eccezione,

CONDANNA

Francesco RUTELLI, Walter TOCCI, Linda LANZILLOTTA, Esterino MONTINO, Domenico CECCHINI, Renzo LUSETTI, Sandro DEL FATTORE, Loredana DE PETRIS, Francesco CARDUCCI ARTENISIO, Amedeo PIVA, Giovanni BORGNA, Piero SANDULLI, Fiorella FARINELLI, Claudio MINELLI, Pietro BARRERA, Vincenzo GAGLIANI CAPUTO, Stefania BIOLCHI, Fortunato LORENZETTI ed Alberto FENU al pagamento a favore dell’Erario – beneficiario il Comune di Roma – della somma complessiva di lire 2.238.664.265 (duemiliardiduecentotrentottomilioniseicentosessantaquattromiladuecentosessantacinquelire) ripartita in quote uguali come segue:

1.- Francesco RUTELLI e Walter TOCCI per la somma di lire 67.349.441 ciascuno;

2.- Francesco RUTELLI e Walter TOCCI per la somma di lire 53.900.000 ciascuno;

3.-Francesco RUTELLI e Walter TOCCI per la somma di lire 10.400.000 ciascuno;

4.- Francesco RUTELLI ed Esterino MONTINO per la somma di lire 45.017.699 ciascuno;

5.- Francesco RUTELLI e Domenico CECCHINI per la somma di lire 16.769.892 ciascuno;

6.- Walter TOCCI, Domenico CECCHINI, Amedeo PIVA, Giovanni BORGNA, Piero SANDULLI, Fiorella FARINELLI, Claudio MINELLI, Loredana DE PETRIS, Renzo LUSETTI, Francesco CARDUCCI ARTENISIO, Sandro DEL FATTORE, Vincenzo GAGLIANI CAPUTO e Stefania BIOLCHI per la somma di lire 9.803.769 ciascuno;

7.-Francesco RUTELLI e Domenico CECCHINI per la somma di lire 2.664.107 ciascuno;

8.- Francesco RUTELLI e Domenico CECCHINI per la somma di lire 1.733.333 ciascuno;

9.- Francesco RUTELLI e Domenico CECCHINI per la somma di lire 2.870.019 ciascuno;

10.- Francesco RUTELLI e Domenico CECCHINI per lire 82.895.582 ciascuno;

11.- Francesco RUTELLI e Linda LANZILLOTTA per la somma di lire 31.300.000 ciascuno;

12.-Linda LANZILLOTTA, Domenico CECCHINI, Amedeo PIVA, Giovanni BORGNA, Piero SANDULLI, Fiorella FARINELLI, Vincenzo GAGLIANI CAPUTO e Fortunato LORENZETTI per la somma di lire 520.625 ciascuno;

13.- Francesco RUTELLI e Linda LANZILLOTTA per la somma di lire 11.607.666 ciascuno;

14.- Francesco RUTELLI e Linda LANZILLOTTA per la somma di lire 11.000.000 ciascuno;

14.- Francesco RUTELLI e Linda LANZILLOTTA per la somma di lire 4.500.000 ciascuno;

16.- Francesco RUTELLI e Linda LANZILLOTTA per la somma di lire 26.740.824 ciascuno;

17.- Francesco RUTELLI e Renzo LUSETTI per la somma di lire 6.650.000 ciascuno;

18.- Francesco RUTELLI e Renzo LUSETTI per la somma di lire 15.558.323 ciascuno;

19.- Francesco RUTELLI e Renzo LUSETTI per la somma di lire 34.974.208 ciascuno;

20.- Francesco RUTELLI, Walter TOCCI, Linda LANZILLOTTA, Amedeo PIVA, Giovanni BORGNA, Piero SANDULLI, Claudio MINELLI, Domenico CECCHINI, Fiorella FARINELLI, Vincenzo GAGLIANI CAPUTO e Pietro BARRERA per la somma di lire 3.636.363 ciascuno;

21.- Francesco RUTELLI e Sandro DEL FATTORE per la somma di lire 1.450.000 ciascuno;

22.- Francesco RUTELLI e Claudio MINELLI per la somma di lire 100.119.355 ciascuno;

23.-Francesco RUTELLI e Claudio MINELLI per la somma di lire 100.119.355 ciascuno;

24.- Walter TOCCI, Linda LANZILLOTTA, Domenico CECCHINI, Giovanni BORGNA, Piero SANDULLI, Fiorella FARINELLI, Claudio MINELLI, Vincenzo GAGLIANI CAPUTO e Alberto FENU per la somma di lire 1.111.111 ciascuno;

25.- Francesco RUTELLI e Fiorella FARINELLI per la somma di lire 15.898.333 ciascuno;

26.- Francesco RUTELLI e Fiorella FARINELLI per la somma di lire 2.700.000 ciascuno;

27.- Francesco RUTELLI e Loredana DE PETRIS per la somma di lire 35.047.500 ciascuno;

28.- Francesco RUTELLI e Francesco CARDUCCI ARTENISIO per la somma di lire 18.595.000 ciascuno;

29.- Francesco RUTELLI e Francesco CARDUCCI ARTENISIO per la somma di lire 9.224.880 ciascuno;

30.- Francesco RUTELLI e Giovanni BORGNA per la somma di lire 66.782.030 ciascuno;

31.- Francesco RUTELLI ed Amedeo PIVA per la somma di lire 56.065.080 ciascuno;

32.- Francesco RUTELLI e Amedeo PIVA per la somma di lire 14.768.639 ciascuno;

33.- Francesco RUTELLI e Piero SANDULLI per la somma di lire 53.995.080 ciascuno;

34.- Francesco RUTELLI e Piero SANDULLI per la somma di lire 12.528.279 ciascuno;

35.- Francesco RUTELLI e Piero SANDULLI per la somma di lire 115.300.444 ciascuno.

Tali importi dovranno essere rivalutati fino alla data di deposito della presente sentenza e sulla somma complessiva dovranno essere corrisposti, dalla stessa data, gli interessi legali fino all’intero soddisfo.

CONDANNA

altresì, i convenuti al pagamento in parti uguali delle spese di giudizio che fino alla data della presente sentenza vengono liquidate complessivamente in lire 20.299.880

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 15 maggio 2000 proseguita il 26 maggio 2000 ed il 4 luglio 2000.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE

(Salvatore LIBRANDI) (Vincenzo BISOGNO)

Depositata il 25 settembre 2001.

Copertina