Da il "Il Sole-24 ORE" (Enti Locali) di lunedì 21 Agosto 2000


SEGRETARI - Una garanzia per l’indipendenza La specifica professionalità sarà assoggettata solo al contratto di lavoro.

Il mestiere di segretario comunale costituisce una specifica e autonoma tipologia professionale. È stata eliminata, infatti, con l'art. 97 del Testo unico del nuovo ordinamento degli enti locali la definizione del segretario come "dirigente o funzionario pubblico" data dal legislatore con la legge 127/98, la "Bassanini". La qualificazione di funzionario o dirigente è stata considerata a ragione del Consiglio di Stato definitivamente superata dall'atto d'indirizzo della Funzione pubblica sul nuovo contratto, che appunto aveva ribadito la specificità e la natura autonoma del profilo del segretario.

A ogni segretario sin dall'ingresso in carriera sono richieste le stesse prestazioni di natura dirigenziale, che possono variare solo in base al diverso apporto in termini di complessità e quindi al diverso livello di competenze e di conoscenze richiesto dalle dimensioni demografiche, territoriali, strutturali e di tessuto economico e sociale degli enti presso cui sono impiegati.

Si tratta dello stesso mestiere che vede sempre il segretario dare agli organi politici una funzione di collaborazione e assistenza e che lo colloca sempre o in una posizione sovraordinata rispetto alla struttura burocratica dell'ente, con responsabilità per il mancato perseguimento di risultati, oppure diretta negli enti privi di direttore generale esterno, e cioè la stragrande maggioranza degli enti di popolazione superiore ai 15 mila abitanti e la totalità di quelli con popolazione inferiore.
La questione risolta non è di scarso rilievo, in quanto era stata proprio l'Aran a richiedere precisazioni e lumi in ordine a questo problema. Ai negoziatori spetta, ora, il compito di stabilire le nuove fasce professionali in cui graduare e inserire i segretari, e a cui far corrispondere gli enti in relazione alla loro complessità (in primo luogo alla loro dimensione demografica). A questo si affianca il secondo compito di formulare una tabella di corrispondenza tra i diversi gradi di carriera dei segretari e la qualifica degli altri dipendenti delle pubbliche amministrazioni, e questo solo al fine della mobilità esterna.

Al governo spetta l’onere di porre le condizioni positive in ordine alla copertura dei costi contrattuali che tale operazione richiede, in quanto in mancanza di ciò la trattativa sembra incagliata e non ha ancora affrontato nel dettaglio tutte le altre pregnanti e delicate questioni.

Una delle questioni più delicate riguarda l'istituto della revoca. L'art.100 del T.U. sulla revoca così recita: "il segretario può essere revocato con provvedimento motivato del sindaco o del presidente della Provincia, previa deliberazione della Giunta, per violazione dei doveri di ufficio".

Tale norma va letta tenendo conto della lettura del combinato disposto dei commi del regolamento che regolano il procedimento e il trattamento economico spettanti al segretario in disponibilità, che hanno portato i magistrati a ritenere necessario presupposto per la revoca il mancato raggiungimento dei risultati imputabile al segretario oppure la presenza di gravi e ricorrenti violazioni dei doveri di ufficio. L'art. 101 del T.U riafferma che al segretario in disponibilità compete il trattamento economico in godimento, mentre e solo in caso di collocamento in disponibilità per mancato raggiungimento dei risultati o di ricorrenti e gravi violazioni dei doveri d'ufficio, il trattamento economico può essere decurtato, attribuendo solo il trattamento tabellare. L'Agenzia in mancanza di tali elementi dovrà corrispondere lo stipendio intero.

Il quadro che emerge rileva la necessità di completare il procedimento, onde non esporre il segretario e il complesso sistema di garanzia ad esso affidato. In particolare si deve stabilire se il soggetto cui spetta graduare la violazione dei doveri d'ufficio e la ricorrenza delle stesse, possa essere il singolo sindaco, senza l'apporto di un collegio di garanti.


Maria Angela Danzì