ItaliaOggi 6-4-01

STATO CI V ILE/ Chiarimenti nella circolare del ministero dell’interno sul decreto n. 396 del 2000

La decadenza non blocca la delega

Poteri in mano ai funzionari anche se il sindaco esce di scena

DI LUIGI OLIVERI

Perdurare dell'efficacia delle deleghe delle funzioni di ufficiale di stato civile, anche quando decada il sindaco che le ha conferite e necessità del conferimento di nuove deleghe o di provvedimenti di conferma, per effetto dell'entrata in vigore del dpr 396/2000.

Questi alcuni dei principali chiarimenti contenuti nella circolare del ministero dell'interno Miacel n. 2/2001 del 26 marzo avente a oggetto il dpr 3 novembre 2000, n. 396 (regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile-ItaliaOggi del 30/3/2001).

Per disposizione dell'art. 2, comma 2, del dpr 396/2000 la delega continua a esplicare i suoi effetti, finché non venga revocata.

Il testo unico non prevede esplicitamente alcun effetto automatico di decadenza della delega al decadere della persona che riveste la carica di sindaco, ma al contrario considera la delega produttiva di effetti in via continuativa. In realtà, la delega conferita al segretario o ai dipendenti non ha le caratteristiche peculiari di un atto fiduciario intuito personae.

Il conferimento a detti soggetti, infatti, è legato alle qualità da essi rivestite, come ben attesta, soprattutto la necessità che i dipendenti comunali abbiano superato un apposito corso di formazione.

La delega a detti soggetti ha, piuttosto, un valore di natura organizzativa: è opportuna per garantire in via continuativa lo svolgimento delle funzioni di ufficiale di stato civile e pertanto non ammette le soluzioni di continuità che potrebbero manifestarsi se si ammettesse che la delega perde i suoi effetti al decadere della persona del sindaco.

Del resto, il sindaco neoeletto conserva il potere di revocare in ogni momento la delega, qualora ritenga che i soggetti delegati non siano in grado di svolgere in modo corretto ed efficace le funzioni.

La circolare 2/2001 accede alla prima posizione interpretativa, visto che ha espressamente chiarito che "il dipendente comunale delegato a svolgere le funzioni di ufficiale dello stato civile continuerà a svolgerle, anche nel caso di vacanza del sindaco o di chi lo sostituisce, fino a quando non intervenga un atto di revoca ovvero fino a quando egli stesso non decada dalle proprie funzioni", con chiaro riferimento a ogni ipotesi di vacanza della carica di sindaco, confermando indirettamente che la delega dell'esercizio delle funzioni di ufficiale di stato civile non è atto pertinente alla persona del delegante, bensì alla carica.

Pertanto la delega continua a svolgere i suoi effetti ogni qualvolta un sindaco decada e ne subentri un altro.

Questo, semmai, può revocarla o modificarne i contenuti, in ogni momento, ferma restando la necessità di fornire adeguata motivazione.

Con riferimento alla necessità di rinnovare le deleghe (si veda Italia Oggi del 16 marzo), la circolare Miacel n. 2/2001 in merito dispone espressamente che "di prioritaria importanza è l'immediata verifica delle deleghe già attribuite, al fine della loro eventuale conferma.

Al riguardo, si specifica che la nuova normativa attribuisce il potere di delega, oltre che al sindaco, anche a chi lo sostituisce a norma di legge.

La conferma delle deleghe deve essere effettuata con apposito provvedimento contenente l'elenco nominativo di coloro che, alla data di entrata in vigore del regolamento, hanno i requisiti di cui all'art. 4, comma 2, del dpr.

Per coloro che a tale data non abbiano i requisiti predetti, ove non sia possibile sostituirli con altri che li posseggano, deve essere fatta nuova delega, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del dpr, nella quale vengano esplicitati i "gravi motivi" che impongono l'adozione di tale provvedimento.

I provvedimenti adottati con tali criteri devono essere comunicati al prefetto, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del dpr".

Il Viminale, quindi, sembra considerare adempimento necessario la conferma (o rinnovo) delle precedenti deleghe distinguendo opportunamente tra le ipotesi di conferma della delega precedentemente attribuita, e assegnazione di nuova delega.

Quanto al primo aspetto ribadisce le valutazioni in merito alla necessità che il passaggio al nuovo sistema normativo porti, per conseguenza, al rinnovo delle deleghe conferite.

Quanto all'assegnazione delle nuove deleghe, la circolare mette implicitamente in rilievo che esse debbano essere attribuite con priorità ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4, comma 2.

Solo in mancanza di detti soggetti, sarà possibile delegare i dipendenti a tempo determinato, anche se privi dei requisiti predetti, purché in presenza di gravi motivi.

Nel caso della prima applicazione del dpr 396/200, i gravi motivi si può ritenere coincidano con la carenza assoluta di dipendenti a tempo indeterminato aventi i requisiti di cui all'art comma 2, del T.u., coincidente con l'impossibilità di assegnare la delega al solo segretario comunale.

Ciò sarà tanto più vero negli enti di piccole dimensioni, nei quali si sarà effettivamente potuta verificare l'assenza di dipendenti a tempo indeterminato in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4, comma 2, del Testo unico.

La circolare non si è soffermata sugli effetti della mancata conferma o assegnazione delle deleghe.

È’ da ritenere, comunque, che il compimento di atti di competenza dell’ufficiale di stato civile da parte di un soggetto non legittimato all’esercizio delle relative competenze in base alla delega richiesta da legge, siano da ritenere radicalmente nulli, a meno che non ricorra l'ipotesi di intervento del funzionario di fatto.