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Una risposta del garante sulla privacy. Accesso libero ai documenti Rea

La p.a. può mettere in rete anche delibere e atti interni

DI LUIGI CHIARELLO

Possono essere pubblicati in rete verbali, delibere e atti ufficiali propri dell'attività delle pubbliche amministrazioni.

Rispetto ai provvedimenti contenenti dati personali relativi a terzi, invece, serve una norma che definisca l'ambito di diffusione dei dati stessi nel rispetto del diritto alla riservatezza.

Lo afferma, sul settimanale Newsletter del 24 aprile, il garante per la protezione dei dati personali, con parere rilasciato su richiesta del presidente del Cun (Consiglio universitario nazionale). Questi ha posto un quesito di legittimità sulla prassi seguita da alcuni componenti che trasmettevano, via e-mail, notizie e resoconti su lavori e decisioni assunte, pubblicandole poi su siti web.

Le p.a. potranno rendere note, in altro modo, notizie sulla loro attività, avvalendosi delle norme che disciplinano l'attività giornalistica e la manifestazione del pensiero (legge n. 675/96) e che prevedono, secondo il codice deontologico, garanzie a tutela degli interessati. Questa possibilità sarà utilizzabile anche da "singoli componenti di organismi che, senza violare l'eventuale segreto d'ufficio, mettano loro stessi in circolazione, anche via web, resoconti non ufficiali di riunioni, iniziative e attività". La diffusione di notizie sulle attività di una p. a. o di un organismo, come il Cun, è considerata lecita e può avvenire senza consenso della persona interessata e della preventiva autorizzazione del garante; essa rientra nei trattamenti temporanei finalizzati all'occasionale pubblicazione di articoli, saggi e altre manifestazioni di pensiero, cui si applicano le regole di deontologia della professione giornalistica, nel rispetto dei limiti posti al diritto di cronaca.

Il rispetto della privacy impone cautela se riguarda la raccolta di dati definiti "sensibili", con assoluti divieti nella diffusione di informazioni che rivelino lo stato di salute; rispetto a ciò potrà essere "oscurato" ogni riferimento. È previsto chele p.a. (art. 22 della legge 675/96), in assenza di disposizioni di legge sul trattamento dei dati sensibili, disciplinino con regolamento i dati trattati e le loro possibilità d'utilizzo. Nel caso specifico, il garante afferma che tale principio non è stato violato dai componenti del Cun, poiché le notizie pubblicate, oggetto di appunti presi nelle riunioni, non sono coperte da segreto.

Libero accesso delle p.a. alle banche dati delle aziende agricole. Esse potranno utilizzare, nel rispetto della privacy, le informazioni presenti nell'anagrafe delle aziende agricole. Limiti a ciò deriveranno da norme a tutela di notizie frutto di indagini statistiche. È quanto stabilisce il garante, con parere richiesto dal ministero dell'industria su un decreto interministeriale che disciplina le modalità di acquisizione delle informazioni del Rea (Repertorio delle notizie economiche e amministrative). II provvedimento fa parte di un ventaglio di misure sulla valutazione dei costi di produzione e rafforzamento delle imprese agricole, registrate nelle banche dati del Sistema informativo agricolo nazionale.

L'Autorità ha sollecitato modifiche al tipo di informazioni acquisibili dal Rea su persone, beni o atti certificativi, provenienti da registri, elenchi o documenti pubblici. Sono escluse, dalle operazioni di acquisizione dati, le informazioni raccolte a fini statistici; che sono sottoposte a tutela dalla legge 281/99, di cui il garante ha richiesto specifica menzione nel decreto. L'Authority ha sollecitato l’utilizzo di forme di sicurezza, nel trattamento dati del Rea, come: password per l’utenza, autorizzazioni di accesso alle funzioni, registrazione degli ingressi.