Italia Oggi, 29 gennaio 2000, sabato, pg. 34

Un'ordinanza del tribunale di Lamezia sulla contrattazione integrativa

Sindaco si sindacalista no

Primi cittadini fuori dalle delegazioni trattanti

Di GiANNi MACHEDA

 

Il sindaco non può far parte della delegazione trattante di parte pubblica nella contrattazione integrativa decentrata. Il tribunale di Lamezia Terme, con un'ordinanza del 26 gennaio scorso, non ha avuto dubbi nell'accogliere il ricorso presentato dalla Fist-Cisl di Catanzaro contro il comune di Curinga (Cz), la cui giunta, nell'individuare i componenti della delegazione per la stipula del contratto, vi aveva incluso il sindaco o un suo delegato, addirittura con la funzione di presidente.

Il tribunale ha così ordinato all'amministrazione comunale di "estromettere dalla delegazione trattante di parte pubblica, ai fini della contrattazione collettiva decentrata integrativa, il sindaco (o suo delegato)". Riconoscendo la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora per i dipendenti interessati, i giudici hanno applicato l'art. 700 cpc "avendo il contenzioso in oggetto interrotto le trattative di contrattazione, trattative che", si legge nell'ordinanza, "seppur venissero proseguite porterebbero alla stipula di un contratto in contrasto con la normativa vigente e quindi passibile ( ... ) di disapplicazione".

"E’ un'ordinanza importante", commenta Walter Scarpino, segretario provinciale della Fist Cisl, "tra l'altro, che ci risulti, la prima in Italia. Una decisione che riafferma in modo chiaro il principio della separazione tra compiti degli organi politici e dei responsabili degli uffici, tracciando i binari a tutte le amministrazioni, e sono la maggior parte, che a distanza di dieci mesi dalla firma del Ccnl non hanno ancora iniziato la contrattazione decentrata".

Nel ricorso, presentato dall'avvocato Riccardo Garcea, la Fist-Cisl chiedeva al tribunale di riconoscere e dichiarare che nessun membro diverso da dirigenti e funzionari comunali ha titolo per partecipare alla delegazione trattante. E poneva in evidenza il rischio di un "effetto domino", vale a dire dell'emulazione da parte di altre amministrazioni tentate dall'introduzione del primo cittadino nella task force contrattuale.

I giudici della sezione lavoro hanno ricordato che l'articolo 10 del contratto collettivo del settore regioni-autonomie locali, siglato il 1° aprile 1999, prevede ai fini della contrattazione collettiva decentrata, che le delegazioni di parte pubblica siano composte da dirigenti o, nel caso di enti privi di dirigenza, da funzionari. Un'impostazione, questa, che vale a individuare "specifiche qualifiche proprie del personale amministrativo delle regioni o degli enti locali". Non solo. L'articolo 45 del decreto legislativo 29/93 espressamente prevede che la contrattazione integrativa debba svolgersi nei limiti stabiliti dai Ccnl, tra i soggetti e con le procedure che questi prevedono, fissando come sanzione la nullità degli accordi in contrasto con i contratti collettivi nazionali.

La previsione sulla composizione della delegazione trattante contenuta nel Ccnl del '99 si pone, dunque, come inderogabile. E un contratto decentrato stipulato da soggetti non legittimati "si porrebbe", rilevano i giudici, "come invalido, potendo essere disapplicato, sempre ai sensi dell'art. 45 del dlgs 29193". L'ordinanza mette ancora in evidenza che nella dizione "dirigenti" e "funzionari" non possono ricomprendersi gli organi politici degli enti locali (sindaco, amministratori) e che la volontà del legislatore di escludere tali soggetti dalle delegazioni trattanti di parte pubblica "emerge in maniera chiara dal confronto tra il vecchio e il nuovo testo dell'art. 45, essendo stata la disposizione che prevedeva che la delegazione di parte pubblica in sede decentrata fosse presieduta dal titolare del potere di rappresentanza della singola amministrazione o da un suo delegato, abrogata e sostituita dal nuovo testo dell'art. 45 (art. 1 dlgs 396/97)".

Il tribunale, in base a queste valutazioni, ha immediatamente stoppato il comune di Curlinga e fissato in 30 giorni il termine per l'inizio del giudizio di merito. Questa fase, tra l'altro, darà lo spunto per sottoporre all'Aran la questione relativa all'interpretazione dell'articolo 10 del contratto del '99 che riserva, come visto, ai dirigenti e funzionari il ruolo di controparti dei sindacati nella contrattazione locale.