ITALIA OGGI, 23 3 01

SICUREZZA/Cosa cambia per gli enti con la nuova legge

Denunce a domicilio

Servizio esteso alle polizie municipali

DI ACHILLE MACCAPANI

Anche i segretari comunali, i comandanti e i vicecomandanti delle polizie municipali potranno partecipare ai comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Invito, questo, che può essere esteso ai responsabili degli uffici dei tempi delle città Polizie locali coinvolte per la realizzazione dei piani coordinati di controllo del territorio, sulla base delle direttive emanate dal ministero dell'interno.

Denunce raccoglibili a domicilio, da parte delle polizie municipali.

È quanto prevede la legge riguardante gli "Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini", approvata in via definitiva dal senato il 6/3/2001, e in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Esaminiamo insieme gli aspetti della suddetta legge che riguardano più da vicino il sistema delle autonomie locali.

Composizione flessibile nei comitati.

Viene riveduto l'art. 20 della legge 121/81 (che già era stato riveduto dal dlgs 279/99), nel senso che, per garantire la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché della prevenzione dei reati, il prefetto può chiamare a partecipare alle sedute del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica le autorità locali di pubblica sicurezza e i responsabili delle amministrazioni dello stato interessate ai problemi da trattare.

Il legislatore non menziona un elenco tassativo e chiuso, ma lascia alle autorità provinciali di governo il compito di individuare i soggetti che devono essere convocati alle sedute del comitato.

A tale riguardo vengono citati, a titolo esemplificativo, ma nel contempo con un occhio di riguardo, ai fini del coinvolgimento:

• i responsabili dei competenti uffici dell'amministrazione penitenziaria;

• i responsabili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

• i responsabili del Corpo forestale dello stato;

• i responsabili del Corpo delle capitanerie di porto;

• in accordo con il presidente della provincia o con il sindaco, i responsabili degli altri uffici delle amministrazioni locali interessate o della polizia municipale.

Ciò significa che il coinvolgimento dei soggetti esterni chiamati a garantire la sicurezza in ambito locale avviene a tutto campo, ed è comunque variabile a seconda delle tipologie di situazione concreta che viene a verificarsi, di volta in volta, ai fini di un attento esame delle problematiche in questione da parte del comitato.

Per esempio, se si tratta di una tematica riguardante più comuni montani, e oltretutto dotati di un congruo patrimonio boschivo, il coinvolgimento riguarderà sicuramente il Corpo forestale dello stato; viceversa, se la problematica interesserà un comune turistico di riviera, sarà convocato anche il Corpo delle capitanerie di porto (nella persona del suo responsabile, beninteso).

Funzione dei comandanti.

Il dato più significativo contenuto nella norma legislativa è tuttavia costituito dalla presenza, all'interno del comitato, dei comandanti delle polizie municipali o di quelle provinciali.

Essi, difatti, sono chiamati a un continuo monitoraggio e verifica del territorio locale, in tutte le sue problematiche, riferite alla sicurezza pubblica e alla viabilità, in collaborazione con le altre forze dell'ordine.

La presenza dei comandanti non potrà che essere dunque di valido ausilio ai sindaci, che già sono convocati alle sedute del comitato (nelle tematiche e argomenti che riguardano i comuni stessi), per fornire tutti i dettagli tecnici occorrenti nel corso delle suddette riunioni.

Vale la pena di rimarcare il fatto che la presenza dei comandanti è comunque subordinata all'assenso dei capi dell'amministrazione, nel senso che sono questi ultimi che possono autorizzare o meno la presenza dei comandanti in seno ai comitati, proprio in conseguenza del rapporto gerarchico esistente, peraltro ribadito dalla legge 65/86, che pone i comandanti delle polizie locali alla diretta dipendenza dei sindaci (o, nel caso delle polizie provinciali, dei presidenti delle province).

Invito esteso anche ai vicecomandanti.

Anche i vicecomandanti delle polizie municipali (o provinciali) potranno, se richiesto, partecipare alle sedute del comitato, in quanto la formulazione della norma non specifica in modo netto e inequivocabile la tipologia del grado del responsabile convocato.

Il legislatore parla infatti solo dei "responsabili (...) della polizia municipale", il che fa pensare anche a una potenziale estensione a favore dei vicecomandanti.

Altri responsabili degli uffici.

Al comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica possono partecipare anche "i responsabili degli altri uffici dell'amministrazioni locali".

La formulazione è assai ampia, il che fa ritenere possibile l'invito a favore di responsabili di altri uffici dei comuni interessati.

Per esempio, in primo luogo, i segretari comunali: essi conoscono e vivono, ogni giorno, il territorio locale sul piano gestionale e amministrativo, e dunque possono garantire un positivo apporto all'attività del comitato.

Ma è anche possibile individuare, per i comuni con più di 30 mila abitanti, le figure dei responsabili dei tempi e degli orari, previste dall'art. 24 della legge 53/2000, chiamati a seguire, in via tecnica, il coordinamento della gestione dei tempi delle città.

Piani coordinati di controllo del territorio.

Secondo quanto prevede l'art. 17 della legge, spetta al ministro dell'interno impartire e aggiornare, ogni anno, le direttive per la realizzazione, a livello provinciale e nei maggiori centri urbani, di piani coordinati di controllo del territorio.

L'attuazione dei suddetti piani è compiuta, tra l'altro, previa richiesta al sindaco, o nell'ambito di accordi specifici con lo stesso, anche dai corpi o servizi di polizia municipale.

Le polizie municipali non opereranno in modo isolato, ma parteciperanno all'azione con le tre forze dell'ordine (polizia stato, arma dei carabinieri guardia di finanza).

A tale guardo è possibile prevedere anche l'istituzione di presidi mobili di quartiere nei maggiori centri urbani, nonché il potenziamento e il coordinamento anche mediante idonee tecnologie, dei servizi di soccorso pubblico e pronto intervento per la sicurezza dei cittadini.

Denunce a domicilio.

Anche le polizie municipali potranno raccogliere a domicilio mediante la stesura e la ricezione, le denunce dei cittadini.

Ciò potrà avvenire soltanto casi in cui le vittime di reati siano soggetti portatori di handicap, persone anziane o altrimenti impedite, e comunque su loro richiesta.

E comunque l’attuazione del suddetto servizio potrà essere effettuata solo a seguito della determinazione delle relative modalità, attraverso protocolli di intesa tra i comuni e le prefetture.